Appalti - Lavori

Progetti Integrati di Sviluppo Locale

STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante


Codice CPV: 45000000
Codice CIG: 5686059C50
SCADENZA 22/08/2014
Comune di Santo Stefano in Aspromonte - concessione lavori pubblici - POR Calabria FESR 2007/2013 - Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL). Linea di Intervento 5.3.2.1. Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva,esecuzione delle opere: “Sostituzione sciovia "Ripetitore" in seggiovia biposto”, “Sostituzione sciovia "Nino Martino" in seggiovia biposto” e “Scivolo estivo con bob a pattini” e per la gestione economica e funzionale degli impianti realizzati e degli impianti ed attrezzature esistenti nel comprensorio di Gambarie.

1) Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, realizzazione dei lavori e collaudo di:
- “Sostituzione sciovia "Ripetitore" in seggiovia biposto”,
- “Sostituzione sciovia "Nino Martino" in seggiovia biposto”,
- “Scivolo estivo con bob a pattini da realizzare sulla pista ripetitore radio - stazione intermedia”.
2) Gestione economica e funzionale degli interventi realizzati, degli impianti di risalita e delle strutture esistenti nel comprensorio di Gambarie;
Per le specifiche si rimanda agli artt. 1 e 3 del C.S.A.

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Santo Stefano In Aspromonte.

Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo dell'appalto: 5 648 000 Euro oltre IVA.
Importo lavori soggetti a ribasso: 5 004 000 Euro.
Oneri di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso: 138 000 Euro.
Importo del corrispettivo progettazione definitiva - esecutiva - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 204 000 Euro.
Importo Direzione lavori: 167 000 Euro.
Importo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 81 000 Euro.
Importo per Collaudo non soggetto a ribasso: 54 000 Euro.
Tariffe unitarie poste a base di gara soggetta a ribasso per la fruizione degli impianti: Si rimanda al Piano Economico e Finanziario redatto dall'Amministrazione Aggiudicatrice e posto a base di gara per una dettagliata descrizione e all'art. 12 del CSA.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 275 giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Cauzioni e garanzie richieste:
- cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50 %, prevista dal comma 7 del medesimo articolo di legge).
Garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del DPR 207/2010, a titolo di cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. Si applica l'art. 40, comma 7 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
- Polizze di assicurazione previste all'art. 44 e seguenti del Capitolato Speciale di Appalto.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'opera è finanziata per 6 000 000 Euro, con convenzione Rep. n° 7072 del 11.10.2013 sottoscritta tra il Comune di Santo Stefano in Aspromonte e la Regione Calabria - Dipartimento Turismo Sport Spettacolo e Politiche Giovanili nell'ambito della Progettazione Integrata di Sviluppo Locale - PISL - STL “L'Aspromonte a portata di....mare: itinerario turistico fra le terrazze sullo Stretto - e per un importo minimo pari a 773 560 Euro con risorse a carico di capitale privato.
L'offerente, in quanto responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione cofinanziata e quindi beneficiario finale ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Reg. CE n. 1083/06, in sede di gara dovrà provvedere, sulla base della nuova formulazione del piano di gestione dell'investimento, al ricalcolo del contributo comunitario per come indicato e specificato all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto\ posto a base di gara.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 (comma 8) del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs 163/2006, che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e che siano in possesso ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 dei requisiti economico-finanziaria e tecnico-organizzativi indicati.
Sono altresì ammessi raggruppamenti temporanei con progettisti secondo quanto di seguito specificato.

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli articoli 92, 107, comma 1, 108 e 109 (ad esclusione del comma 2), del D.P.R. n. 207/2010, nella categoria prevalente OS31 in classifica VI per progettazione e costruzione; l'importo di classifica può eventualmente essere ridotto degli importi della/e categoria/e scorporabile/i per le quali il concorrente sia in possesso della relativa qualificazione; in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OG 3-OG1-OG10 diverse dalla prevalente, sono scorporabili e, a scelta del concorrente, subappaltabili alle condizioni di legge;
Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
Pertanto possono partecipare alla procedura di gara i concorrenti attestanti il possesso dei requisiti di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:
a) nella categoria prevalente OS31 in classifica VI per progettazione e costruzione; l'importo di classifica può eventualmente essere ridotto dell'importo delle categorie scorporabili OG3-OG1-OG10 per le quali il concorrente sia in possesso della specifica qualificazione;
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 commi 1, 3, 5, 6 e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40 % del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante,
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10 % del totale richiesto al concorrente singolo;
b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (articolo 92, coma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria prevalente,
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) possono essere applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto orizzontale e verticale);
b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento come disciplinato dall'art. 49 del D. Lgs n. 163/2006.
Le imprese devono, altresì, possedere i requisiti di progettazione previsti dall'art. 267 del DPR. n. 207/2010, nella misura specificata alla lett. b) del successivo punto “Requisiti di progettazione”.
Le imprese di costruzione in possesso dell'attestazione per progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti speciali di progettazione richiamati al capoverso precedente, devono, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., avvalersi di progettista qualificato, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e che siano in possesso dei requisiti indicati al punto “Requisiti di progettazione”.
Possono, altresì, partecipare le imprese di costruzione con qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse, fermo restando che la qualificazione per sola costruzione deve essere sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori, devono indicare uno o più progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, che siano in possesso dei requisiti speciali di progettazione previsti alla lett. b) del capoverso Requisiti di progettazione.
I predetti soggetti dovranno produrre le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti speciali di progettazione, nonché di quelli generali, per come riportato nel disciplinare di gara.
RTI di tipo orizzontale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione faccia ricorso al R.T.I. di tipo orizzontale, i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzioni di cui all'articolo 34, c.1, lettere d), e), f) del D. Lgs. n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo nella misura minima del 40 %, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10 %, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente Bando. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria.
La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in RTI sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
ATI di tipo verticale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione, faccia ricorso all'ATI di tipo verticale, le associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzione di cui all'art. 34, c. 1, lettere d , e), f), del D. Lgs n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo deve possedere i requisiti prescritti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
RTI di tipo verticale tra impresa di costruzione e progettisti:
Nel caso l'impresa di costruzione faccia ricorso al RTI di tipo verticale con i progettisti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d), e),f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti: l'impresa di costruzione deve possedere i requisiti necessari per l'importo dei lavori, mentre i progettisti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 267 del D.P.R. 207/2010 nella misura richiesta nel presente bando di gara.
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti misti.
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzione che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, qualora in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 % dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Tali imprese devono possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 39, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006) e di ordine generale (art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006) da attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
L'impegno di costituire il R.T.I., al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D. Lgs n. 163/2006, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese raggruppate, costituisce motivo di esclusione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei contratti.
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
B) Requisiti di progettazione.
Requisiti generali e speciali dei professionisti incaricati della progettazione.
a) Il progettista ( facente parte della struttura tecnica del concorrente ovvero indicato/associato) deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
iscrizione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, negli appositi albi professionali di appartenenza. Il progettista degli impianti dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal punto 2.1.2 comma b) e 2.1.3 dell'Allegato Tecnico al D.M. n. 337 del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16.11.2012.
1) non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del DPR 207/2010;
2) le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del DPR 207/2010;
3) le Società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 255 del DPR 207/2010;
4) i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 256 del DPR 207/2010.
Il progettista indicato / associato, sia esso persona fisica o giuridica, non dovranno partecipare o essere indicati da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di tutti i partecipanti alla gara che li avessero associati o indicati.
Il progettista associato/indicato deve espressamente indicare:
i nominativi dei responsabili della progettazione con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché, della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva e la relativa qualifica professionale (D. Lgs. 81/2008).
b) Il progettista, indicato/associato ovvero il progettista facente parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 263 del DPR 207/2010 e precisamente:
b.1) avere espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Per ciascun servizio dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e importo dell'opera, tempi di esecuzione della prestazione tecnico-progettuale, tempi e livello di realizzazione dei lavori.
b.2) avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 (c.d. servizi di punta), relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore allo 0,40 (zero virgola quaranta) volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto. Si specifica che la valutazione dei cosiddetti “lavori analoghi” dovrà essere effettuata esclusivamente facendo riferimento alla classificazione di cui al D.M 143 del 31.10.2013, basandosi sull'elencazione delle “categorie della progettazione” della tabella successiva;
Per ciascun servizio dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e importo dell'opera, tempi di esecuzione della prestazione tecnico-progettuale, tempi e livello di realizzazione dei lavori.
Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Riepilogo requisiti progettisti.
Riepilogo requisiti progettisti.
Categoria: infrastrutture per la mobilità.
Destinazione funzionale: Viabilità speciale.
ID. opere: V.03
L.143/49 Classi e categorie: VI/b
Identificazione delle opere: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.
Euro: 5 004 000 Euro.
% sul totale: 100 %.
Importo totale delle opere: 5 004 000 Euro.
I servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione. Per l'ammissibilità di tali prestazioni dovranno essere prodotti altresì copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti.
Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva:
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva deve possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui al D.lgs n. 81/2008.
Requisiti del geologo:
Il geologo deve possedere titolo specifico di abilitazione alla professione ed essere iscritto all'albo professionale.
Il possesso dei requisiti sopra richiesti deve essere attestato in sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge, secondo le previsioni del presente disciplinare di gara.
L'impresa concorrente qualificata per progettazione e costruzione deve documentare i suddetti requisiti di progettazione sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o, in caso di RTI con altra impresa qualificata anch'essa per progettazione e costruzione, dell'attività svolta dalla struttura tecnica dell'impresa mandante, (potendo eventualmente l'impresa concorrente sommare i requisiti della propria struttura a quelli posseduti dall'impresa mandante).
L'impresa concorrente qualificata per sola costruzione deve documentare i medesimi requisiti sulla base dell'attività di progettazione di soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, associati o indicati.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto a verifica secondo la procedura di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti sorteggiati, nonché il primo e secondo classificati, dovranno, entro dieci giorni dalla data della richiesta, presentare documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti di progettazione dichiarati.
Raggruppamento temporaneo di professionisti:
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 163/2006, trova applicazione l'art. 261, comma 7 del d.P.R. n. 207/2010 ed i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento con le seguenti precisazioni:
RTP - Raggruppamento temporaneo di progettisti:
Nel caso in cui il progettista associato / indicato dall'impresa di costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo fra soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f-bis) e h) del codice dei contratti, i requisiti di cui alla lett. b.1) andranno posseduti cumulativamente dal R.T.P e comunque la mandataria deve possedere i requisiti di cui ai lavori riferiti alla classe e categoria di importo maggiore.
L'impegno a costituire il R.T.P., al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D. Lgs n. 163/2006, deve specificare, in applicazione dell'art. 37 c.4 del D. Lgs. 163/2006, le parti o le quote del servizio che ciascun componente intende assumere; ciascun componente del raggruppamento è pertanto tenuto a presentare apposita dichiarazione.
Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art. 253, comma 5 del DPR 207/2010 deve prevedere, pena l'esclusione dalla gara, quale progettista la “presenza” di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.
Fermo restando l' iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato. In caso di giovane professionista associato lo stesso deve essere munito di P. IVA.;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
C) Requisiti per il Concessionario:
I concorrenti devono essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario, ed in particolare dall'art. 95 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii :
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni (2008-2012) antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 % dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento (5 %) dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento (2 %) dell'investimento previsto per l'intervento.
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a ) e b) in misura pari al doppio di quanto rispettivamente sopra indicato. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere così posseduti: ciascun requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 40 %, mentre le restanti percentuali di ogni singolo requisito devono essere possedute cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10 %, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta nel presente Bando.
Per servizio affine si intende: la costruzione, la gestione di impianti di risalita, gestione di impianti per sport di montagna, gestione di attività ricettive integrate con attività di marketing territoriale.
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto di concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d).
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
C) Requisiti per il Concessionario:
I concorrenti devono essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario, ed in particolare dall'art. 95 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni (2008-2012) antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 % dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento (5 %) dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento (2 %) dell'investimento previsto per l'intervento.
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a ) e b) in misura pari al doppio di quanto rispettivamente sopra indicato. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere così posseduti: ciascun requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 40 %, mentre le restanti percentuali di ogni singolo requisito devono essere possedute cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10 %, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta nel presente Bando.
Per servizio affine si intende: la costruzione, la gestione di impianti di risalita, gestione di impianti per sport di montagna, gestione di attività ricettive integrate con attività di marketing territoriale.
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto di concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d).
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Tipo di procedura: Aperta

Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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