Responsabilità infortuni cantieri edili

Giulio Lusardi

Responsabilità infortuni cantieri edili
Editore: Grafill
ISBN: 88-8207-766-2
Formato: 17 x 24 cm | 302 pagine
Edizione: maggio 2015
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5.00 €

Incarichi a rischio di condanna penale e civile
Responsabile lavori, Coordinatore progettazione, Coordinatore esecuzione, Direttore dei lavori, Direttore di cantiere, RSPP, Progettista
Con le più significative sentenze di cassazione che individuano le responsabilità relative a gravi infortuni nei cantieri edili

Il legislatore è costantemente impegnato nella predisposizione di normative tendenti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute di tutti i luoghi di lavoro e, in particolare, dei cantieri edili che però continuano a costituire il settore lavorativo a più alto rischio e in cui si verifica il maggior numero di infortuni gravi.

Le responsabilità di questi infortuni coinvolgono quasi sempre, oltre che le figure tradizionali, da sempre presenti in cantiere, costituite da datore di lavoro, dirigente e preposto, anche le nuove figure professionali previste dalle direttive sociali, in particolare dalla Direttiva 92/57/CEE, recepita, nel nostro Paese con il D.Lgs. n. 494/1996, poi abrogato e sostituito dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Queste nuove figure sono il responsabile dei lavori, il coordinatore progettazione, il coordinatore esecuzione e l'RSPP; ma, in caso di grave infortunio, responsabilità possono gravare anche sul direttore dei lavori, in particolare se la tipologia delle attività da svolgere non richiede la nomina dei coordinatori sicurezza.

Con questo testo, riportando le conclusioni di quasi duecento sentenze di Cassazione relative a gravi infortuni verificatisi nei cantieri edili, si vuole ricordare, in particolare ai coordinatori sicurezza, la complessità e la delicatezza dell'attività che sono chiamati a svolgere, per metterli in guardia al fine di evitare di tenere i comportamenti, giudicati non corretti dai giudici di merito, che hanno determinato la condanna dei colleghi.

Numerose sono le sentenze di condanna dei coordinatori progettazione dovute a contenuti carenti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, mentre spesso i coordinatori esecuzione vengono ritenuti responsabili di aver fatto controlli superficiali nel corso delle visite di cantiere e, in qualche caso, di non aver preso il provvedimento di sospensione delle lavorazioni che comportano un "pericolo grave ed imminente" per gli addetti.

Naturalmente le responsabilità dei coordinatori sicurezza sono ancora maggiori in caso di incarico plurimo; infatti, spesso, allo stesso professionista viene affidato sia l'incarico di coordinatore progettazione che di coordinatore esecuzione e, in molti casi, anche quello di responsabile dei lavori e\o di direttore dei lavori; mentre per quanto riguarda l'RSPP spesso viene chiamato a svolgere le relative funzioni il direttore di cantiere.

Per ogni sentenza riportata si è indicato anche l'articolo di legge, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 che, non essendo stato rispettato, ha causato il tragico evento e le norme di buona tecnica di cui è necessario tenere conto in caso di carenza della normativa, in modo che il lettore possa avere una visione completa per quanto attiene ai controlli, anche documentali, che ha l'obbligo di effettuare.

Giulio Lusardi, laureato in ingegneria meccanica, ha un'esperienza ultra quarantennale nel campo della sicurezza sul lavoro in generale e dei cantieri edili in particolare, maturata prima all'ENPI e poi all'ISPESL, istituto per il quale ha avuto per dodici anni l'incarico di direttore del dipartimento di Palermo. Ha effettuato numerose inchieste infortuni in qualità di consulente tecnico di ufficio per la Procura di Palermo, ha collaborato con la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo ed ha coordinato e svolto le funzioni di docente per numerosi corsi di formazione di 120 e 40 ore per coordinatori sicurezza e per i moduli A e B di formazione degli RSPP.
È autore di numerosi testi ed articoli, pubblicati su riviste specializzate, riguardanti la sicurezza dei cantieri edili e, in particolare, degli apparecchi di sollevamento materiali e persone.

Indice
PRESENTAZIONE
PREMESSA
1. MODALITÀ DI NOMINA DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO, ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ED AL CONTROLLO DELLA LORO APPLICAZIONE
1.1. Tempistica di nomina dei coordinatori sicurezza, del direttore dei lavori, del direttore operativo, del RUP e del Responsabile Lavori
1.2. Possibilità di accorpamento di funzioni per progettisti, responsabile lavori, coordinatori sicurezza, direttore dei lavori e collaudatori
1.3. Obblighi di accorpamento di funzioni per i lavori pubblici
1.4. Incompatibilità di funzioni tra i coordinatori sicurezza e altri soggetti che concorrono alla realizzazione dell'opera

2. SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. N. 81/2008 A CARICO DEI SOGGETTI IMPEGNATI AD ASSICURARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE
2.1. Sanzioni a carico del committente o del responsabile lavori
2.2. Sanzioni a carico dei coordinatori sicurezza
2.3. Sanzioni a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici
2.4. Sanzioni a carico del direttore di cantiere
2.5. Sanzioni a carico del direttore dei lavori e dell'RSPP
2.6. Attuazione delle prescrizioni dell'organo di vigilanza e pagamento della relativa sanzione

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
3.1. Individuazione della figura del committente e del responsabile dei lavori
3.2. Facoltà per il committente di nominare un responsabile dei lavori e modalità di conferimento dell'incarico
3.3. Il committente non può nominare responsabile lavori il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
3.4. Requisiti professionali del responsabile dei lavori
3.5. Necessità, in particolare per i lavori pubblici, della formalizzazione della nomina del responsabile dei lavori
3.6. Il responsabile dei lavori non può accettare l'incarico se non ha una competenza tecnica adeguata

4. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE LAVORI
4.1. Obbligo di nomina dei coordinatori sicurezza in caso di presenza di più imprese in cantiere
4.2. Tempistica di nomina dei coordinatori sicurezza in caso di lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro
4.3. Numero di professionisti a cui poter affidare l'incarico di coordinatore esecuzione e corrette modalità di affidamento dell'incarico
4.4. Non consentito l'affidamento dell'incarico di coordinatore sicurezza ad una associazione temporanea di professionisti
4.5. Obbligo di verifica, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dei requisiti dei coordinatori sicurezza
4.6. Obbligo del committente o del responsabile dei lavori di controllare l'operato dei coordinatori sicurezza
4.7. Obbligo di verifica, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
4.8. Obbligo di verifica, da parte dell'impresa affidataria, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici

5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CHIAMATO A SVOLGERE LE FUNZIONI DI COORDINATORE PROGETTAZIONE (CSP)
5.1. Requisiti professionali dei coordinatori sicurezza
5.2. Necessità di aggiornamento periodico per i coordinatori sicurezza
5.3. Possibilità per il CSP di predisporre il PSC ed il fascicolo utilizzando un modello semplificato
5.4. Particolare importanza del PSC nel caso di lavori pubblici
5.5. CSP può essere sanzionato dall'organo di vigilanza
5.6. Responsabilità del CSP in caso di gravi infortuni in cantiere

6. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI COORDINATORE ESECUZIONE (CSE)
6.1. La stazione appaltante può stabilire particolari criteri di professionalità per l'affidamento dell'incarico di CSE
6.2. Possibilità del CSE, nel caso di lavori pubblici, di avvalersi del supporto di un collaboratore
6.3. Ulteriori compiti a carico del CSE, oltre a quelli relativi alla sicurezza sul lavoro
6.4. Il CSE può essere sanzionato dall'organo di vigilanza

7. RESPONSABILITÀ PENALI A CARICO DEL COORDINATORE ESECUZIONE IN CASO DI GRAVI INFORTUNI IN CANTIERE
7.1. Mancata verifica, da parte del CSE, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, dei contenuti del PSC
7.2. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di adeguare (ove necessario) il PSC
7.3. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE nominato in corso d'opera, di predisporre il PSC
7.4. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di verificare i contenuti dei POS predisposti dalle imprese esecutrici
7.5. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di vigilare sul rispetto della normativa generale di sicurezza da parte delle imprese esecutrici
7.6. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di comunicare agli organi di vigilanza le inadempienze delle imprese esecutrici
7.7. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente
7.8. Comportamento che deve tenere il CSE per evitare rischi di condanna penale
7.9. Responsabilità del CSE se si ingerisce nell'esecuzione dei lavori
7.10. Condizioni per le quali non è riconosciuta la responsabilità del CSE

8. LA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SUOI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
8.1. Numero di direttori dei lavori che la Stazione Appaltante può nominare
8.2. Comportamento che deve tenere il direttore dei lavori che svolge anche l'incarico di CSE
8.3. Obbligo del direttore dei lavori di verificare il rispetto delle caratteristiche del manufatto in corso di realizzazione a quanto indicato nel permesso di costruire
8.4. Obblighi del direttore dei lavori relativi al controllo della regolarità della documentazione delle imprese esecutrici
8.5. Responsabilità del direttore dei lavori correlate alla regolare esecuzione dei lavori
8.6. Particolari responsabilità del direttore dei lavori – libero professionista
8.7. Presenze che il direttore dei lavori deve assicurare in cantiere
8.8. Responsabilità del direttore dei lavori, in caso di grave infortunio in cantiere, se si è ingerito nell'esecuzione dei lavori
8.9. Condizione per le quali non sussiste responsabilità del direttore dei lavori, in caso di grave infortunio in cantiere
8.10. Facoltà del direttore dei lavori di ordinare la sospensione dei lavori
8.11. Poteri del direttore dei lavori e interventi che può mettere in atto

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
9.1. Obbligo di specifica formazione del direttore di cantiere
9.2. La figura del direttore tecnico di cantiere può coincidere con quella del direttore tecnico dell'impresa
9.3. Condizioni di validità della delega di funzioni in materia di sicurezza, da parte del datore di lavoro, al direttore tecnico di cantiere
9.4. La nomina, da parte del datore di lavoro, dell'RSPP non costituisce delega di funzioni
9.5. Responsabilità del delegato anche se privo di portafoglio di spesa
9.6. Validità della delega di funzioni anche in caso di imprese di dimensioni medio-piccole
9.7. Validità della delega di funzioni soltanto se il delegato può efficacemente svolgere le funzioni delegate
9.8. Responsabilità del direttore di cantiere – delegato alla sicurezza
9.9. Particolare responsabilità del direttore di cantiere se viene incaricato dal datore di lavoro di predisporre il POS
9.10. Particolare responsabilità del direttore di cantiere se viene incaricato dal datore di lavoro di predisporre il PSS
9.11. Obbligo del direttore di cantiere di vigilare sul rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere
9.12. Particolari responsabilità del direttore di cantiere dell'impresa appaltante
9.13. Responsabilità del direttore di cantiere che praticamente svolge anche le funzioni di capo cantiere
9.14. Obbligo di specifica formazione del capocantiere
9.15. Possibilità per il direttore tecnico di cantiere di effettuare una subdelega di funzioni

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI RSPP DELLE IMPRESE ESECUTRICI
10.1. Requisiti professionali necessari per svolgere le funzioni di RSPP
10.2. Necessità di aggiornamento professionale per l'RSPP
10.3. Possibilità per il datore di lavoro di stabilire specifici requisiti professionali per il soggetto a cui intende affidare il ruolo di RSPP
10.4. Il datore di lavoro non può nominare RSPP un lavoratore che già svolge le funzioni di RLS
10.5. Responsabilità dell'RSPP che non collabora con il datore di lavoro alla formazione dei lavoratori
10.6. La nomina dell'RSPP non costituisce delega di funzioni da parte del datore di lavoro
10.7. Particolare responsabilità dell'RSPP che ha avuto, da parte del datore di lavoro, la delega di funzioni
10.8. Responsabilità del datore di lavoro – RSPP
10.9. Responsabilità dell'RSPP che si ingerisce nell'esecuzione dei lavori
10.10. Particolare responsabilità dell'RSPP che predispone il POS
10.11. Obbligo dell'RSPP di tutelare la sicurezza anche dei soggetti estranei al cantiere
10.12. Responsabilità dell'RSPP in caso di gravi infortuni in cantiere
10.13. Differente livello di responsabilità, in caso di infortuni, tra RSPP e direttore tecnico delegato
10.14. Condizioni per le quali non sussiste la responsabilità dell'RSPP
10.15. L'RSPP non ha responsabilità per la mancata manutenzione dei luoghi di lavoro

11. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI PROGETTISTI
11.1. Responsabilità del progettista che non presenta al Comune la documentazione corretta in relazione all'intervento da effettuare
11.2. Modifiche apportate al D.P.R. n. 380/2001, con l'introduzione della S.C.I.A.
11.3. Responsabilità del progettista in caso di non idonea fruibilità del manufatto progettato
11.4. Responsabilità del progettista per danno erariale nei riguardi dell'amministrazione che gli ha affidato l'incarico
11.5. Necessità di tenere conto delle problematiche di sicurezza nelle diverse fasi progettuali e possibilità di ridurre il numero dei livelli di progettazione
11.6. Responsabilità del progettista per infortuni causati da errate scelte progettuali

CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA
INDICE DELLE SENTENZE
RIFERIMENTI FOTOGRAFICI