INFORMAZIONE AMBIENTALE

Il comma 557 della Legge finanziaria 2006, n. 266/2005 reca dei stanziamenti di fondi per la raccolta d'informazioni necessarie per il monitoraggio ambiental...

16/01/2006
Il comma 557 della Legge finanziaria 2006, n. 266/2005 reca dei stanziamenti di fondi per la raccolta d'informazioni necessarie per il monitoraggio ambientale. La disposizione normativa è necessaria per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale. Il tema dell'informazione ambientale è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante: "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale". In merito gli articoli 7 e 8 del decreto stabiliscono i principi di tutela del diritto di acceso all'informazione e la diffusione dell'informazione ambientale.
In una complessa interazione tra i soggetti pubblici detentori delle informazioni ambientali e la necessaria accessibilità alle stesse é disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'ANCI a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la complessa elaborazione di informazioni ambientali che da una fase di analisi e raccolta dati dovranno successivamente essere elaborate per la trasmissione all'utenza con tecnologie telematiche.
Il regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del Territorio definirà i criteri e le modalità di funzionamento dell'elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale con specifici contributi sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale", con una somma oscillante tra l'1% e 2%.
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