TASSA SULLE GARE

Con comunicato 7 febbraio 2006, l'Ance ha espresso il parere sulla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici 26 gennaio 2006. Il comuni...

11/02/2006
Con comunicato 7 febbraio 2006, l'Ance ha espresso il parere sulla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici 26 gennaio 2006.
Il comunicato pone in evidenza che “con la deliberazione del 26 gennaio 2006, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha provveduto a determinare, per l'anno 2006, l'entità e le modalità di contribuzione per il finanziamento della medesima Autorità da parte dei soggetti operanti nel mercato di competenza.


Prima di passare all'esame del contenuto della deliberazione dell'Autorità, non può non rilevarsi che il comma 67 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 potrebbe presentare profili di incostituzionalità, in rapporto alla disposizione di cui all'art. 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta, se non in base alla legge.


Per l'anno 2006, a partire dal 20 febbraio (data di entrata in vigore del provvedimento), le stazioni appaltanti, per ogni gara indetta, e le imprese concorrenti, per ogni gara cui partecipino, sono tenute a versare all'Autorità un contributo destinato al suo finanziamento; tale contributo è compreso, per le stazioni appaltanti, tra i 50 ed i 500 euro, e, per le imprese concorrenti, tra i 20 ed i 100 euro, in proporzione alla fascia di importo dell'appalto, oggetto della procedura di gara, desumibile dall'importo a base di gara indicato nel bando. Per quanto riguarda gli importi previsti per il contributo a carico delle imprese, non può non rilevarsi l'impatto significativo che questo potrebbe avere in termini economici per le imprese: infatti, pur essendo il singolo contributo di importo limitato, queste partecipano annualmente ad un numero assai elevato di gare, e perciò l'esborso complessivo potrebbe risultare notevole, tanto più che il contributo deve essere corrisposto in relazione alla mera partecipazione alle gare, a prescindere dal risultato finale dell'aggiudicazione.


Quanto ai termini per il versamento, le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento all'atto dell'attivazione delle procedure di gara, allorquando l'Autorità attribuisce il codice di identificazione del procedimento da riportare nell'atto iniziale della gara. Nelle more dell'attivazione di tale codice informatico, il versamento va effettuato entro 30 giorni dall'attivazione di ciascuna procedura di gara”.
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