ALBO GESTORI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Domani 29 aprile entra in vigore il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e per le imprese che trasportano i propri...

28/04/2006
Domani 29 aprile entra in vigore il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi sino a 30 l/kg/giorno occorrerà apposita iscrizione all’Albo gestori dei rifiuti, in adempimento dell’obbligo introdotto dall’articolo 212, comma 8, del citato DLGS 152/2006.
Come già ribadito in precedenza, il decreto legislativo n. 152/2006 prevede che per l’iscrizione sia necessaria la comunicazione alla Sezione regionale dell’Albo gestori rifiuti ed il versamento di 50,00 omnicomprensivo di tutti i diritti.

Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori dei rifiuti ha ancora provveduto, con delibera Prot. N. 01/CN/ALBO, a redigere lo schema di comunicazione che dovrà essere utilizzato dalle imprese per la comunicazione.

Alla delibera sono allegati i seguenti modelli:
  • domanda di iscrizione (Allegato A) da presentare alla sezione regionale/provinciale dell’Albo territorialmente competente, unitamente all’attestato di versamento della quota annuale di iscrizione pari a Euro 50 e, nel caso in cui vi siano più legali rappresentanti dell’impresa, all’Intercalare P;
  • ricevuta che verrà rilasciata dalla all’atto della presentazione della domanda (Allegato B).
La domanda può essere presentata anche con il servizio postale, visto anche che nell’Allegato A è richiesta una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore qualora la domanda non venga sottoscritta in presenza del dipendente dell’Albo atto a riceverla.

In definitiva è consigliabile tenere a bordo del veicolo con cui sono trasportati i rifiuti:
  • l’attestazione di presentazione della domanda, se questa è stata presentata direttamente alla sezione regionale/provinciale dell’Albo;
  • la copia della domanda e copia della ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento, se la domanda è stata spedita per posta.
Si sottolinea che il trasporto di propri rifiuti senza avere effettuato la comunicazione costituisce attività di gestione di rifiuti non autorizzata sanzionabile ai sensi dell’art. 256 del decreto legislativo n. 152/2006 con l’ammenda o l’arresto.
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