DIA O PERMESSO DI COSTRUIRE

La Corte di Cassazione con sentenza della sezione III penale, n. 8176 dell’8 marzo 2006 ha rigettato un ricorso del committente, del direttore lavori e degli...

27/04/2006
La Corte di Cassazione con sentenza della sezione III penale, n. 8176 dell’8 marzo 2006 ha rigettato un ricorso del committente, del direttore lavori e degli esecutori materiali delle opere, tutti indagati dal Gip del Tribunale di Pescara. "Come risulta in modo inequivoco dagli atti - si legge nella decisione - si sta realizzando sul lastrico solare un nuovo vano abitabile di circa 42 mq, dotato di finestre e servizi igienici. Si è, quindi, trattato dell’ampliamento dell’appartamento sottostante con un vano privo di portoncino di ingresso e con tutta evidenza destinato a divenire parte integrante dell’appartamento al quale è stabilmente collegato mediante scala interna".

La realizzazione in argomento è, quindi, non una ristrutturazione per la quale poteva essere sufficiente una Denuncia di inizio attività (DIA), ma una nuova costruzione. Tale intervento non può essere qualificato come "sottotetto" o pertinenza dell’abitazione sottostante, ma come costruzione di un nuovo vano abitabile.

In conclusione la DIA può essere utilizzata nel caso di ristrutturazione e, quindi nel caso della realizzazione di un sottotetto che non sia collegato con l’appartamento sottostante e che, non avendo caratteristiche di abitabilità, non aumenti la cubatura, non abbia caratteristiche di pertinenzialità rispetto all’abitazione sottostante e sia realizzato per motivi legati magari all’isolamento termico o similari.
Nel caso, invece, in cui il sottotetto abbia caratteristiche tali da definirsi abitabile e, quindi, comporti un aumento della volumetria dell’edificio in cui viene realizzato, è necessario, trattandosi di nuova costruzione (ai sensi dell’art. 10 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il rilascio del permesso di costruire
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