PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI

Con gli articoli 11 e 12 il nuovo Codice entra nel merito delle fasi relative alle procedure di affidamento. In particolare nell’articolo 11 vengono codific...

04/04/2006
Con gli articoli 11 e 12 il nuovo Codice entra nel merito delle fasi relative alle procedure di affidamento.
In particolare nell’articolo 11 vengono codificate regole contenute nel Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e nel DPR n. 554/1999, e in parte codifica principi desumibili dall’elaborazione giurisprudenziale e dal diritto vivente, in ordine alle fasi delle procedure di affidamento, in tema di aggiudicazione, efficacia dell’aggiudicazione, stipulazione del contratto, forma del contratto.
Nel comma 10 dell’articolo 11 viene codificato il principio comunitario relativo alla necessità di avvisare i partecipanti dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 79 del codice stesso, almeno trenta giorni prima della stipulazione, per consentire le impugnazioni.
Tale regola, finora, era dettata solo per le infrastrutture strategiche (art. 14, DLGS n. 190/2002), ora è stata generalizzata.

Nell’articolo 12 è stata unificata, sotto il profilo procedimentale, la disciplina dei controlli, traendo spunto dall’archetipo di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, tenendo tuttavia conto della molteplice tipologia di controlli previsti per le diverse stazioni appaltanti.
Nel comma comma 4 dell’articolo 12 sono fatte salve le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenire illeciti penali: essenzialmente la salvezza riguarda la c.d. disciplina antimafia.

Nell’articolo 13 del nuovo Codice viene disciplinato l’accesso agli atti delle procedure di affidamento, tenendo conto:
  • della disciplina generale recata dalla l. n. 241 del 1990;
  • dell’art. 22 della legge n. 109/1994, che disciplina il differimento dell’accesso in talune ipotesi;
  • della disciplina comunitaria che si preoccupa della tutela dei segreti commerciali e tecnici dei concorrenti e degli aspetti riservati delle offerte;
  • dell’art. 10 el DPR n. 554/1999, che sottrae all’accesso la relazione riservata del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo;
  • della elaborazione giurisprudenziale in tema di accesso alle relazioni riservate e ai pareri legali.
In relazione al comma 2, si osserva che la disciplina del differimento dell’accesso, contenuta nella legge n. 109/1994, è stata estesa a tutti gli appalti, rispondendo alla esigenza di evitare turbative, penalmente rilevanti, delle gare.

Infine con l’articolo 79 vengono recepite le disposizioni recate dall’art. 41 della direttiva 2004/18, e, in termini identici, dall’art. 49, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/17.
Sono state previste comunicazioni di ufficio, oltre che su domanda, che non sono né superflue né meramente ripetitive della comunicazione di informazioni su domanda, in quanto giovano a produrre l’effetto della conoscenza dell’atto di aggiudicazione in capo al non aggiudicatario, e dell’atto di esclusione in capo all’escluso, al fine della celere decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale e di porre l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto al riparo da ricorsi proposti a notevole distanza di tempo. Tali comunicazioni di ufficio si raccordano con la necessità, imposta dal diritto comunitario, che tra aggiudicazione del contratto e stipulazione vi sia un termine dilatorio decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione (vedi articolo11 del codice).
La comunicazione di ufficio si traduce, pertanto, in un meccanismo acceleratorio del contenzioso. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione dell’articolo 76, commi 3 e 4, DPR n. 554/1999, nonché dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che prevede forme di pubblicità dell’aggiudicazione.
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