CHIARIMENTI MINISTERIALI

Il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero per le attivita' produttive), con la circolare n. 8895 del 23 maggio 2006 ritenuto opportuno chiarire e p...

09/06/2006
Il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero per le attivita' produttive), con la circolare n. 8895 del 23 maggio 2006 ritenuto opportuno chiarire e precisare le modalita' applicative di alcune disposizioni del decreto legislativo 19.8.2005, n. 192 emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
La circolare si propone di aiutare gli operatori ed i soggetti interessati ad interpretare la norma emanata ai fini di un'applicazione uniforme sottolineando alcuni aspetti, che hanno causato difformità di interpretazione, tra i quali le disposizioni previste nel regime transitorio e la certificazione energetica.

In riferimento al regime transitorio (Allegato I del d. lgs. 192/2005) per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, il decreto prevede,  per gli edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2, demolizione e ricostruzione, in manutenzione straordinaria, di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2 ed ampliamento (tale che risulti volumetricamente superiore al 20% dell’edificio esistente), la possibilità di adottare due modalità di verifica alternative basate sul calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria e quello del calcolo della trasmittanza termica degli elementi costituenti l`edificio unitamente al rendimento energetico globale medio stagionale.

Nella circolare è, anche, precisato che gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili sono esentati dall’obbligo di rispetto dei limiti delle trasmittanze termiche in caso di intervento parziale.

In riferimento, poi, alla certificazione energetica degli edifici è prevista una graduale applicazione: obbligatoria per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni complete di edifici di notevole dimensione, e volontaria in tutti gli altri casi.
E’ opportuno, anche, evidenziare che nel caso di ristrutturazioni totali su edifici esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, o ristrutturazioni parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio, l’applicazione del decreto è facoltativa.
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