MODIFICATO CON LA LEGGE 228/2006 E CON IL DECRETO-LEGGE 223/2006

Successivamente alla pubblicazione: - sulla Gazzetta Ufficial n. 153 del 4 luglio 2006, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante: "Disposizioni urgen...

19/07/2006
Successivamente alla pubblicazione:
- sulla Gazzetta Ufficial n. 153 del 4 luglio 2006, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2006 della legge 12 luglio 2006, n. 228 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione".
il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ha subito alcune modifiche e precisamente quelle indicate negli articoli qui di seguito riportati:
  • art. 32, comma 1 lettera c) da coordinare con l’articolo 13 del decreto-legge n. 223/2006;
  • art. 32, comma 3 da coordinare con l’articolo 13 del decreto-legge n. 223/2006;
  • art. 92, comma 2 nel quale il secondo ed il terzo periodo ("I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.") devono intendersi abrogati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006;
  • art. 92, comma 4 che deve intendersi abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 223/2006;
  • art. 118 da coordinare con la disciplina di cui all'articolo 35, commi da 28 a 33, del decreto-legge n. 223 del 2006;
  • art. 177, comma 4, lettera f) abrogata dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006);
  • art. 253, comma 1 sostituito dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006;
  • art. 253, commi 1-bis ed 1-ter introdotti dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006;
  • art. 253, comma 17 che deve intendersi abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006).
Gli articoli soprariportati, modificati ed integrati dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 e dal decreto-legge, sono allegati alla presente news.
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