AUDIZIONI ED INCONTRI AL MINISTERO

Dopo l'audizione presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, tenutasi l'11 luglio scorso, il CUP (Comitato unitario delle Professioni) presieduto da...

13/07/2006
Dopo l'audizione presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, tenutasi l'11 luglio scorso, il CUP (Comitato unitario delle Professioni) presieduto dall'Architetto Raffaele Sirica ha chiesto lo stralcio dell'articolo 2 del decreto legge e la riproposizione della riforma delle professioni in forma di disegno di legge, sulla base della bozza presentata da Michele Vietti nella scorsa legislatura e attribuendo la competenza esclusiva al ministro della Giustizia.

Ed arriva anche, dopo più di una settimana di richieste, una convocazione del CUP da parte dei funzionari del Ministero per lo Sviluppo economico e della Giustizia.
L'incontro arriva, dopo che il CUP aveva ricordato la promessa concertazione sulla riforma delle professioni fatta da Prodi agli Ordini a Bologna.

Tra l'altro anche i Presidenti degli ordini provinciali degli Architetti, riunitisi a Roma il 7 luglio, hanno ribadito:
  • l'urgenza e l'ineludibilità di dare nuova competitività internazionale al settore dei servizi e a quelli della progettazione delle trasformazioni urbane e territoriali, condividendo la necessità di idonee iniziative "legislative" utili a dare trasparenza e vitalità a un settore strategico per il paese. Non si può tuttavia non denunciare come alcune norme introdotte dal decreto risultino contraddittorie o non coerenti col complesso del quadro legislativo esistente e non possano essere assunte in modo avulso da una organica e concertata riforma del set tore delle professioni intellettuali: in particolare, con riferimento ai "minimi tariffari" essi vanno mantenuti nei casi in cui sono in gioco interessi pubblici preminenti e tipici in alcune prestazioni "riservate" cui non è certamente estraneo il settore dei lavori pubblici, come si legge anche nel Programma elettorale della attuale maggioranza di governo;
  • che la competitività del paese si realizza soprattutto puntando sulla qualità delle prestazioni e non con metodi "al ribasso" né con la totale "deregolamentazione del mercato";
  • l'urgenza di varare norme legislative in materia di "pubblicità informativa", "società interprofessionali", "assicurazione obbligatoria", "tirocinio e aggiornamento permanente",
e chiedono lo stralcio delle disposizioni prive dei requisiti di necessità ed urgenza da far confluire in un separato disegno di legge, al quale assicurare una corsia preferenziale in Parlamento e che finalmente prevedano la riforma organica delle professioni tenendo conto di quanto finora prodotto in termini di progetto di riforma, gli ordini degli architetti, su questa base si attivano da oggi, per definire le regole a garanzia della qualità della prestazione professionale, quale primo contributo alla riforma organica delle professioni.

In riferimento all'abolizione del divieto di fare pubblicità previsto nel decreto-legge, è da precisare che non viene spiegato il modo con cui si potrà fare pubblicità, non viene, di fatto, precisato che la pubblicità dovrà avere carattere informativo circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto ed i criteri per la determinazione degli onorari.
Ed a proposito vale la pena puntualizzare la differenza tra pubblicità ed informativa: l'informativa può essere rivolta ai clienti già acquisiti, a differenza della pubblicità che può essere indirizzata a tutti.
Prima della pubblicazione del decreto legge n. 223/2006 non esisteva un divieto assoluto di pubblicizzare le proprie prestazioni professionali ed, infatti, i codici deontologici pongono delle limitazioni, indicando ai professionisti le caratteristiche che può avere l'"informativa". Il Consiglio nazionale degli architetti, ad esempio, nel febbraio di quest'anno ha modificato alcuni articoli (35, 35 bis e 35 ter) del Codice deontologico per adeguarlo alle regole sulla concorrenza derivanti dalla normativa comunitaria.
E' da precisare, altresì, che il Codice deontologico vieta di indicare gli onorari praticati, mentre il decreto-legge n. 223/2006 lo consente.

In riferimento, poi, alle società professionali previste sempre nel decreto-legge n. 223/2006, gli Ordini chiedono che sia individuato uno specifico tipo societario:
  • con oggetto sociale limitato all'attività professionale;
  • con esclusiva partecipazione di soci professionisti ed esclusione di qualsiasi mera partecipazione di capitale da parte di altri;
  • con la sottrazione alla disciplina del fallimento in quanto non attività commerciale;
  • le modalità di iscrizione agli albi professionali.



A cura di Paolo Oreto
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