PROPOSTE DEL CUP

Grande attività del Comitato unitario professioni (CUP) che dopo la riunione del 5 luglio e dopo l'audizione presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Sen...

14/07/2006
Grande attività del Comitato unitario professioni (CUP) che dopo la riunione del 5 luglio e dopo l'audizione presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, tenutasi l'11 luglio scorso si presenterà oggi ad una riunione con i funzionari del Ministero per lo Sviluppo economico e della Giustizia con gli emendamenti proposti per conto delle categorie professionali che non sono state convocate dalla Commissione, ad integrazione di quelli proposti dalle categorie convocate (notai, farmacisti, avvocati, commercialisti e ragionieri).

Gli emendamenti depositati dal Presidente del CUP, Raffaele Sirica, sono i seguenti:
  1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
    1. il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni;

    2. il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando la necessità di adottare il tipo della società semplice e della società in nome collettivo; che il professionista non può essere socio a più di una società o associazione; che la specifica prestazione deve essere resa sotto la direzione e responsabilità del socio-amministratore iscritto all'albo competente, il cui nome è preventivamente comunicato al cliente; che la società sia costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1815; il rispetto delle norme deontologiche che stabiliscono, nell'interesse della clientela, le incompatibilità a necessaria garanzia di integrità ed autonomia nei rapporti di collaborazione integrata tra le diverse categorie.

  2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

  3. 3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi adottano gli atti necessari a dare attuazione, per quanto di competenza, ai principi di cui al presente articolo, dandone comunicazione all'amministrazione vigilante.

  4. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto il Governo è delegato a emanare, sentiti gli ordini e collegi interessati, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono le tariffe professionali nel rispetto dei seguenti criteri e principi:
    1. le tariffe obbligatorie, fisse o minime, possono essere stabilite con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto di riserva di competenze ovvero che incidono su interessi generali;

    2. il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi può essere abolito per le prestazioni che non sono oggetto di riserva di competenze ovvero che non incidono su interessi generali;

    3. sono, in ogni caso, fatte salve le tariffe che regolano i servizi professionali soggetti alle procedure di evidenza pubblica.
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