LE NOVITA' DEL DECRETO BERSANI

Giorni di passione per le libere professioni. Dopo l'approvazione da parte del senato del maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl 741, "Conversione ...

28/07/2006
Giorni di passione per le libere professioni.
Dopo l'approvazione da parte del senato del maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl 741, "Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" il provvedimento ha proseguito il suo iter alla Camera dove sembra che il Governo sia pronto ad accettare qualche modifica da parte dell'opposizione.

In atto, per quanto concerne i libero professionisti, in riferimento a quanto previsto all'articolo 2 ed all'articolo 35 la situazione è la seguente.
Nel maxiemendamento approvato in senato, con l'articolo 2 viene disposta l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono:
  1. l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime;
  2. il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
  3. il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale.
In verità occorre anche ricordare che nel maxiemendamento, all'articolo 2 comma 2 è stato inserito un ultimo periodo nel quale viene precisato che "Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali".

Per quanto concerne, poi, le previsioni di cui all'articolo 35, comma 12 relative all'introduzione dell'obbligo di "tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese", viene disposta l'applicazione graduale dell'obbligo di pagamento elettronico delle parcelle professionali: che fino al 30 giugno 2007 si potranno pagare in contanti le somme fino a 1000 euro, dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite viene ridotto a 500 euro e per ultimo dal 1º luglio 2008 il limite per il contante scenderà a 100 euro precisando però che tra la data del 4 luglio (data di entrata in vigore de Decreto-legge n. 223/2006) e la data di pubblicazione della legge di conversione esiste un solo limite di 100 euro al di sopra del quale è vietato qualsiasi pagamento per contante.

Ovviamente continuano le iniziative di protesta delle categorie professionali ed in un comunicato il Comitato unitario delle professioni, datato 26 luglio, ha annunciato per il prossimo mese di ottobre un confronto pubblico sulla riforma delle professioni e invita i professionisti a partecipare alla manifestazione prevista oggi a Roma.
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