NUOVA ORGANIZZAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 recante “Organizzazione de...

07/08/2006
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 recante “Organizzazione del Ministero delle infrastrutture”.
Il Decreto in argomento è motivato dallo spacchettamento del precedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in due separati Ministeri.

Nell’articolo 1 del Decreto vengono definite le competenze del Ministero che possono essere così riassunte:
  • a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche, acquedottistiche, di integrazione modale fra i sistemi di trasporto nonché delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
  • b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, piani urbani della mobilità e pianificazione di settore per i trasporti;
  • c) edilizia residenziale: aree urbane;
  • d) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
  • e) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane;
  • f) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e portuali e infrastrutture idrauliche, opere infrastrutturali per la viabilità, ivi comprese sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
  • g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale e nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • h) relazioni internazionali nelle aree di competenza precedentemente definite.
Con l’articolo 3 vengono, poi, definite le competenze del Ministero dei Trasporti che risultano le seguenti:
  • a) proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
  • b) concerto sugli atti di programmazione di competenza del Ministero delle infrastrutture di cui all'art. 1, lettera a) e, per quanto di competenza, alle lettere d) ed f);
  • c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
  • d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;
  • e) sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilità, ivi compresa la intermodalità;
  • f) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e da contratti di programma o di servizio, limitatamente ai compiti e alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo;
  • g) relazioni internazionali nelle aree di competenza precedentemente definite.
Con i successivi articoli 3 e 4 vengono, poi, definiti gli Uffici di diretta collaborazione dei due Ministeri e con gli articolo 5 e 6 le articolazioni dei due Ministeri mentre negli articoli 7 ed 8 si parla di “Personale e di “Risorse finanziarie.

A cura di Paolo Oreto
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