BASTA LA FIRMA DEL DELEGATO

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4654 depositata il 25 luglio scorso, in riforma della decisione di primo grado con la quale si escludeva un’azienda ...

30/08/2006
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4654 depositata il 25 luglio scorso, in riforma della decisione di primo grado con la quale si escludeva un’azienda da un appalto indetto dalla Provincia di Imperia ha rilevato che le domande di partecipazione a gare d’appalto non devono obbligatoriamente essere sottoscritte dal responsabile legale della società, che può essere sostituito da un rappresentante incaricato con procura notarile.
L’estromissione dalla gara era scaturita dal fatto che i documenti erano stati firmati dal procuratore volontario, anziché dall’amministratore.

Il Consiglio di Stato nella sentenza ha precisato che «L’esclusione è illegittima perché deve essere ammessa la facoltà del rappresentante legale di nominare dei procuratori per singoli affari (articolo 1717 del Codice civile), consentendo la sostituzione del mandatario in caso di autorizzazione da parte del mandante o nell’ipotesi di necessità per la natura dell’affare».

Nel diritto societario soltanto l’atto costitutivo può stabilire i limiti alla rappresentanza dei soci ed a tal proposito, l’orientamento del Consiglio di Stato è stato sempre piuttosto estensivo.
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