MINIMI TARIFFARI, REFERENDUM ED INCOSTITUZIONALITA’

Con la versione definitiva la legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, per altro, lascia immutata la versione già licenziata qualche...

08/08/2006
Con la versione definitiva la legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, per altro, lascia immutata la versione già licenziata qualche giorno fa’ dal Senato, il problema legato alla soppressione delle tariffe professionali viene modificato.
Nella originaria stesura del decreto-legge, infatti, all’articolo 2, comma 1, lettera a) la soppressione delle tariffe aveva creato dei necessari parametri di riferimento sia i giudici nel caso di liti sia le amministrazioni appaltanti che devono determinare i compensi professionali.

L’attuale legge di conversione approvata alla Camera, per altro identica a quella precedentemente licenziata con parere favorevole dal Senato ha modificato il testo originario procedendo non più alla soppressione delle tariffe professionali ma alla obbligatorietà delle stesse.
Così, ovviamente, se l’intento originario era quello di sostituire alle tariffe predeterminate la libera contrattazione tra il professionista ed il cliente, lo steso deve considerarsi in gran parte fallito perché infatti, non vengono più abrogate le tariffe ma la loro obbligatorietà.

Per altro, con l’inserimento all’articolo 2, comma 2 del decreto dell’ultimo periodo “Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrimonio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe , ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali” le tariffe saranno ancora l’unico riferimento per i giudici e per le pubbliche amministrazioni.

Ovviamente con l’approvazione definitiva della legge di conversione del decreto-legge n. 223/2006 e con l’articolo 2 , comma 2, lettera a) dello stesso viene implicitamente abrogato l’articolo 92, comma 4 del D.Lgs.n. 163/2006 (codice degli appalti) in cui viene stabilito che i corrispettivi delle attività di progettazione sono minimi inderogabili, poiché nelle gare di progettazione possono essere previste offerte di ribasso oltre il limite del 20%.
Ma la non obbligatorietà delle tariffe professionali si rifletterà anche sugli appalti integrati nei quali sarà consentito, a differenza di quanto avveniva precedentemente di indicare ribassi anche per gli oneri di progettazione che prima erano definiti oneri non soggetti a ribasso.

Ma è già referendum ed a settembre i professionisti raccoglieranno le firme necessarie per un referendum abrogativo che sarà sostenuto in tutte le città , in tutte le province ed in tutti i collegi professionali, con tutti gli Ordini e le Federazioni come ha affermato Maria Grazia Siquilini, deputata di Alleanza nazionale e responsabile delle libere professioni.

Intanto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, seppure in maniera formale ed istituzionale, ha fatto capire che la Corte costituzionale potrebbe affossare la legge di conversione del decreto-legge n. 223/2006; il Presidente rispondendo al documento che i professionisti gli avevano consegnato il 28 luglio scorso, al termine dlla manifestazione nazionale svoltasi a Roma ha precisato che “il giudizio definitivo sulla legittimità costituzionale delle norme e sui procedimenti attraverso i quali sono state introdotte nel nostro ordinamento, spetta esclusivamente alla Corte costituzionale”.

A cura di Paolo Oreto
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