Risoluzione Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 2 ottobre 2006, trova il rimedio alle dimenticanze dei contribuenti. Bonus prima casa in salvo con un ...

06/10/2006
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 2 ottobre 2006, trova il rimedio alle dimenticanze dei contribuenti.

Bonus prima casa in salvo con un atto integrativo
Se omesse nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione, le dichiarazioni per ottenere i benefici prima casa possono essere rese in un atto successivo, integrativo di quello originario E’ possibile, quindi, per non perdere i benefici del regime riservato alla “prima casa”, integrare la documentazione relativa all’atto di successione o donazione.

I benefici prima casa
L’Agenzia delle Entrate precisa che l'articolo 69,comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, consente l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168,00, se l'immobile caduto in successione e' una casa di abitazione non di lusso e se almeno uno degli eredi possiede i requisiti richiesti per fruire del regime di favore c.d. “prima casa”. L’Agenzia richiama il quarto comma, del citato articolo 69, in base al quale: "Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione” e precisa che, in sostanza, ciò che conta è la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi in capo al richiedente, al momento della stipula dell'atto di trasferimento. La circostanza che l’atto o la dichiarazione originari non contengano le dichiarazioni dell'acquirente necessarie per fruire del regime di favore può essere superata qualora le stesse vengano rese in un atto integrativo.

Piani urbanistici
Analogo discorso per la validità delle dichiarazioni rese nell’atto integrativo anche nell’ipotesi di trasferimenti agevolati di beni immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati e in piani di recupero.
Anche in tali diverse ipotesi, concernenti, rispettivamente, un particolare trattamento fiscale per i trasferimenti di beni immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati e in piani di recupero, quando le agevolazioni in esame non vengano richieste nell’atto di acquisto, è possibile procedere alla redazione di un atto integrativo, nella stessa forma dell’atto precedente, al fine di fruire delle agevolazioni.
Tale soluzione favorevole adottata dalla Agenzia delle Entrate è in linea con la ratio della normativa di favore; infatti, se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, non si possono negare le agevolazioni, per il solo fatto della non contestualità della dichiarazione.
L’atto integrativo successivamente redatto costituisce, pertanto, negozio collegato rispetto all’atto di trasferimento; la differenziazione tra l’atto di trasferimento e l’atto integrativo è da rinvenire unicamente sul piano documentale e su quello cronologico. Né le norme agevolative affermano l’onere della dichiarazione nell’atto di acquisizione "a pena di decadenza".
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