TRASMISSIONE TELEMATICA DATI

Con provvedimento del 2 Ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità ed i termini di trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati relat...

28/12/2006
Con provvedimento del 2 Ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità ed i termini di trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati relativi a:
  • permessi di costruire, agli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, al completamento di opere non ultimate e alle variazioni essenziali, previste rispettivamente dagli artt. 10, 14, 15, comma 3 e 32 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
  • denunce di inizio attività, previste dall’art. 22 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, e dall’art. 1, comma 6 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
  • certificati di agibilità previsti dall’art. 24 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Il provvedimento riguarda le amministrazioni comunali che, a partire dal 20/10/2006, dovranno inviare all’anagrafe tributaria i dati suddetti, mediante servizio telematico Entratel o servizio Internet. I dati da trasmettere riguardano i dichiaranti (chi presenta le istanze suddette), gli esecutori dei lavori ed i progettisti dell’opera.

Le comunicazioni dei dati suddetti dovranno avvenire entro il 28 febbraio 2007, per i dati relativi all’anno 2005, mentre per tutti i successivi anni le documentazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile di ogni anno.

La trasmissione di considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni. L’avvenuta presentazione delle domande è attestata da una ricevuta telematica, inviata entro 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione del file (salvo cause di forza maggiore), dall’Agenzia delle Entrate, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel. Nel file sono, inoltre, indicati:
  • a) la data e l'ora di ricezione del file;
  • b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
  • c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
  • d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
  • a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
  • b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
  • c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
  • d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
  • e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
A cura di Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata

Link Correlati

Servizio Entratel