SCADE OGGI ADEGUAMENTO NUOVE NORME

Come anticipato in una nostra precedente news, oggi 14 dicembre 2006, scadono i termini per l'adeguamento alle nuove norme in materia di acustica; entra, i...

14/12/2006
Come anticipato in una nostra precedente news, oggi 14 dicembre 2006, scadono i termini per l'adeguamento alle nuove norme in materia di acustica; entra, infatti, in vigore il D.Lgs. 195/2006 che modifica in parte il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Ricordiamo le principali modifiche al D.Lgs 626/1994 dettate dal decreto:

  • viene modificato il titolo con il seguente: "decreto legislativo n. 626 del 1994" il titolo e' sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro."
  • viene inserito il Titolo V-bis "Protezione da agenti fisici" in cui sono fissati i valori limite di esposizione e valori di azione e definiti gli obblighi dei datori di lavoro.

Secondo la nuova norma, i datori di lavoro dovranno rivedere e correggere l'operazione di valutazione del rischio rumore già effettuata secondo le disposizione del D.Lgs. 277/1991. La differenza sta nell'accorpamento in un unico documento di valutazione delle rilevazioni inerenti la sicurezza contro i rischi del rumore.

La mancata valutazione del rischio rumore e la redazione del relativo documento secondo la nuova norma comporta delle sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente, che vanno dall'ammenda da 2.000-3.000 euro circa, alla reclusione da 3 a 6 mesi.

I principali obblighi dei datori di lavoro riguardano:

  • la valutazione dei rischi;
  • l'eliminazione dei rischi alla fonte o riduzione al minimo degli stessi mediante misure di prevenzione e protezione;
  • la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, nel caso in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione;
  • la limitazione dell'esposizione, nel caso in cui, nonostante l'adozione delle misure di prevenzione e protezione, si individuano esposizioni superiori alla soglia;
  • l'informazione e la formazione dei lavoratori, che dovranno essere informati circa i rischi provenienti dall'esposizione al rumore e formati in merito alle misure di prevenzione e protezione contro gli stessi;
  • la predisposizione della sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità

Nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il rumore prendendo in considerazione in particolare:

  • il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
  • tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
  • per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze tossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
  • tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  • le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
  • l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
  • il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
  • le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
  • la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Se, a seguito della valutazione dei rischi, si ritiene che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro deve misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti e riportare i risultati nel documento di valutazione.
La valutazione e la misurazione sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio rumore in occasione di notevoli mutamenti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.



A cura di Gianluca Oreto
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