ADEGUAMENTO ISTAT

Con sentenza n. 2125/06 del 10 novembre 2006 il T.A.R. per la Lombardia ha accolto il ricorso presentato contro Ministero della attività produttive, il Minis...

16/01/2007
Con sentenza n. 2125/06 del 10 novembre 2006 il T.A.R. per la Lombardia ha accolto il ricorso presentato contro Ministero della attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e l’Autorità per l'energia elettrica e il gas, che richiedeva l’annullamento delle disposizioni previste dal decreto 6 febbraio 2006, adottato dal Ministero per le attività produttive d’intesa con quello dell’ambiente, in sostituzione del pregresso decreto ministeriale del 28 luglio 2005 adottato dallo stesso Ministero.
Il ricorso è stato presentato contro il DM 06/02/06 che, successivamente alla presentazione di più domande per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kW e per la conseguente ammissione al regime dell’incentivazione, ai sensi dell’art. 7 del DM 28.7.2005, prevedeva l’eliminazione dell’adeguamento ISTAT alle tariffe incentivanti per tutti coloro avevano presentato le domande prima del 2006.

Ricordiamo che l’art. 6, comma 6, del DM 28.7.2005, prima della sua sostituzione ad opera del DM 6.2.2005, prevedeva che le tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2 ed all’art. 6, commi 2 e 3, fossero aggiornate “a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT”. In esecuzione del DM 28.7.2005, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), adottava la deliberazione n. 188/2005, nella quale, fra l’altro, individuava il soggetto attuatore, destinato ad erogare concretamente le tariffe incentivanti e ad effettuare verifiche e controlli. Quale attuatore, l’AEEG individuava la società Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora denominata Gestore del Sistema Elettrico-GRTN SpA.

Successivamente lo stesso Ministero, con l’art. 4.1 del DM 6.2.2006, sostituiva l’art. 6.6 del DM 28.7.2005, che nella nuova versione, così dispone, “L’aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), all’art. 6, comma 2, lett. b), e all’art. 6, comma 3, lettera b) viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT”. Inoltre, l’art. 8, comma 1, dispone che le modifiche o integrazioni di cui all’articolo 4 e ad altri articoli del DM 6.2.2.006, si applicano “alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005”. A seguito dell’adozione del DM 6.2.2006, l’Autorità apportava una serie di modifiche alla deliberazione n. 188/2005, attraverso la deliberazione n. 40/2006.

Comunicazione GSE
A seguito del ricorso n. 1151/2006, il TAR per la Lombardia, con sentenza n. 2125/2006 del 18 ottobre 2006 notificata al GSE in data 22 novembre 2006, ha parzialmente annullato l’art. 8.1 del DM 6.2.2006 sul "conto energia", per la parte riguardante l'applicabilità dell'aggiornamento ISTAT.
La norma in oggetto limitava, con effetto retroattivo a valere sulle domande pervenute al GSE fino al 15 febbraio 2006, l'applicabilità dell’aggiornamento ISTAT alle sole tariffe incentivanti di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 6, commi 2 e 3, DM 28.7.2005, escludendo quindi quelle di cui alla lettera a) ("impianti la cui domanda è stata presentata nel 2005 e nel 2006"). A seguito di tale decisione il GSE procederà in tempi brevi – nei confronti delle domande di ammissione agli incentivi inoltrate fino al 15 febbraio 2006 – a ricalcolare le tariffe incentivanti, riconoscendo un adeguamento dell'1,7% (*) a partire dal 1° gennaio 2006, e a effettuare gli opportuni conguagli per le somme già erogate.
Resta salvo e impregiudicato il diritto del GSE di effettuare i necessari recuperi, laddove il Consiglio di Stato, innanzi al quale la citata sentenza del TAR Lombardia è stata impugnata, dovesse riformarla.

(*) tasso di variazione annua, riferito ai dodici mesi dell’anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall'ISTAT

A cura di Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

Portale GSE