PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO

Sulla Gazzetta ufficiale n. 42 di ieri 20 febbraio è stato pubblicato il Provvedimento 9 febbraio 2007 dell’Agenzia del Territorio recante: “Definizione dell...

21/02/2007
Sulla Gazzetta ufficiale n. 42 di ieri 20 febbraio è stato pubblicato il Provvedimento 9 febbraio 2007 dell’Agenzia del Territorio recante: “Definizione delle modalità tecniche e operative per l’accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali”.
Giro di vite per quegli immobili che sono in parte o del tutto sconosciuti al fisco o hanno perso la ruralità oggettiva perché, nel tempo, sono stati trasformati da casa colonica in villa con piscina; ma anche giro di vite per quegli immobili che hanno perso la ruralità soggettiva perché i proprietari non sono più inprenditori agricoli avendo perso i requisiti fissati dal decreto legge 3 ottobre 2006, nb. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il Provvedimento dell’Agenzia del Territorio previsto all’articolo 2, comma 36 del citato decreto-legge n. 262/2006, l’Agenzia del Territorio detta le regole per l’accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto.
Ricordiamo che ai fini fiscali, in riferimento all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole anche a seguito di mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 557/1993.
Nel Provvedimento viene precisato che i fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali, in riferimento all’art.. 2, comma 37, del decreto-legge n. 262/2006, per evitare le sanzioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007.

Per l’emersione dei fabbricati rurali sono previste nel Provvedimento stesso attività di accertamento massive consistenti nello scambio di informazioni tra Territorio, Entrate e comuni, utilizzando anche le foto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), derivanti da verifiche amministrative, da fotoidentificazione e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate, nonché quelle fornite dai soggetti interessati dalle richieste di contributi agricoli, a partire dall’anno 2007.
Entro il prossimo 20 maggio, l'Agenzia del territorio rende disponibile l'elenco degli immobili presenti in catasto terreni quali fabbricati, comprensivi dei dati relativi agli intestatari catastali: all'Agenzia delle entrate, per l'elaborazione dei dati utili per il riscontro dei requisiti desumibili dalle risultanze delle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e risultanti in anagrafe tributaria; ai comuni, per il territorio di competenza, per le verifiche sull'effettivo stato e destinazione d'uso degli stessi immobili.

Le risultanze delle attività di verifica periodica finalizzate all'individuazione degli immobili non dichiarati in catasto e dei fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno subito modifiche delle caratteristiche oggettive o perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, sono pubblicizzate e qualora gli interessati non abbiano presentato, nei termini previsti le dichiarazioni catastali previste all’articolo 2 del Provvedimento stesso, decorsi novanta giorni dalla data di pubblicizzazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso.

A cura di Paolo Oreto
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