ESTENSIONE DEL PRINCIPIO PREZZO-VALORE

Secondo quanto previsto dalla normativa tutte le volte che si conclude una compravendita immobiliare, l’acquirente è soggetto al pagamento di tre imposte, qu...

22/03/2007
Secondo quanto previsto dalla normativa tutte le volte che si conclude una compravendita immobiliare, l’acquirente è soggetto al pagamento di tre imposte, quella di registro, ipotecaria e catastale.
Con la legge finanziaria 2006 era stata introdotta una rilevante deroga alla normativa precedente, con il cosiddetto principio prezzo – valore, al comma. 497 dell legge finanziaria 2006 troviamo scritto:
In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento. In base a ciò, se la compravendita avveniva tra soggetti privati (quindi non persone giuridiche, né persone fisiche che agiscono come imprenditori, professionisti o artisti), l’acquirente può usufruire di un’agevolazione, data appunto dall’introduzione del principio del prezzo-valore, che prevede la riduzione della base imponibile, calcolata non sul valore di acquisto dell’immobile, ma in base alla rendita catastale moltiplicata per i relativi coefficienti, che vengono periodicamente aggiornati.
Con la legge Finanziaria 2007 al comma 309 è stata estesa l’agevolazione del prezzo valore. Infatti, oltre a soggetti privati come illustrato in precedenza, si può godere di questa agevolazione anche nel caso in cui il venditore sia:
  • un soggetto non commerciale e non persona fisica, si pensi, ad esempio, a Fondazioni oppure Associazioni.
  • soggetto commerciale che effettua una cessione in casi particolari di regime di esenzioni IVA (come nel caso di costruttore che cede l’immobile dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori)
Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2006 aggiornata dalla Finanziaria 2007 per l’applicazione delle agevolazioni prezzo-valore sono indispensabili quindi due requisiti:
  1. Requisito Soggettivo: acquirente persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali
  2. Requisito Oggettivo: atto soggetto imposta di registro e avente a oggetto immoble a destinazione abitativa e relative pertinenze
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