REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEI GEOMETRI

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 5 marzo 2007, il Comunicato del Consiglio Nazionale dei Geometri che in attuazione all'art.23 lettera b...

06/03/2007
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 5 marzo 2007, il Comunicato del Consiglio Nazionale dei Geometri che in attuazione all'art.23 lettera b) del codice deontologico prevede che il geometra deve mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento.
Il regolamento che disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo diventa pertanto parte integrante del codice deontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscritti all'Albo.
Secondo quanto prescritto dal codice deontologico il regolamento entra in vigore dall’1 gennaio 2007 ma sarà obbligatorio per ogni iscritto all'Albo a partire dall’1 gennaio 2010 e ciascun collegio potrà avviare le procedure obbligatorie per la formazione continua obbligatoria per i propri iscritti.

Il periodo dall’1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione ed entro il 31 dicembre 2008 il Consiglio nazionale geometri valuterà i risultati della formazione ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento che dovranno essere approvate entro il 31 dicembre 2009.

Il Consiglio nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua.

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