NESSUN CONFLITTO PER INCARICHI PRECEDENTI

Con sentenza del TAR Piemonte 28 febbraio 2007, n. 882, sezione I, è stato stabilito che chi ha svolto incarichi professionali per un’opera, può partecipare ...

14/03/2007
Con sentenza del TAR Piemonte 28 febbraio 2007, n. 882, sezione I, è stato stabilito che chi ha svolto incarichi professionali per un’opera, può partecipare alla gara per l’affidamento della progettazione se il rapporto di lavoro di è concluso.
Il caso in esame è quello relativo alla gara per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della riabilitazione strutturale della cappella della sacra sindone di Torino in cui, alcuni dei partecipanti all’interno di un gruppo di professionisti, negli anni precedenti avevano ricevuto incarichi professionali per la stessa opera, da parte di soggetti che componevano la commissione giudicatrice.

Nel bando di gara si evidenziavano due fattori in particolare: non potevano partecipare alla gara i membri della commissione giudicatrice e coloro che avevano partecipato alla stesura del bando e veniva, altresì, richiamato l’art. 17, comma 9 della Legge n. 109/1994, allora vigente in materia. Tale comma recita testualmente: “gli affidatari degli incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici per i quali abbiano già svolto attività di progettazione.

Avverso il ricorso, il Tar del Piemonte si è espresso favorevolmente nei confronti dei professionisti, escludendo, così, l’incompatibilità tra i componenti della commissione giudicatrice ed i soggetti partecipanti alla gara, in quanto l’attività professionale svolta precedentemente era assolutamente conclusa.
Nella sentenza, si legge che non sarebbe corretto imporre a colui che ha avuto rapporti professionali con un altro soggetto l’astensione “dal giudicarlo in veste di commissario di gara, per un numero indeterminato di anni”.

Relativamente, poi, al richiamo alla Legge n. 109/1994, si precisa che “la disposizione non riguarda la gara di progettazione, ma esclusivamente il successivo affidamento dei lavori”.
Porte aperte, quindi, ai professionisti che hanno ricevuto incarichi professionali per la stessa opera.

A cura di Paola Bivona
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