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Notizie - FINANZA E FISCO
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Circolare Agenzia delle Entrate 11 maggio 2007, n. 27/E

Modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati e cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Chiarimenti in merito alla compilazione.

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CHIARIMENTI SUI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL D.L. VISCO-BERSANI - A 1 utente piace questa notizia

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21/05/2007 - L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E dello scorso 11 maggio, ha evidenziato le novità introdotte dal D.L. n. 223/2006 e s.m.i., che hanno portato anche all’aggiornamento dei modelli anagrafici IVA.
Fa luce, inoltre, sui nuovi modelli di inizio attività approvati con precedente provvedimento dello scorso 28 dicembre 2006. I chiarimenti riguardano proprio il quadro I del modello di inizio attività ed il quadro F per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Precisa, altresì, che l’omissione delle informazioni, costituirà un elemento valido per la programmazione dei successivi controlli.

Analizziamo nello specifico i contenuti di questa circolare.
Il paragrafo 2 Quadro I - Altre informazioni in sede di inizio attività evidenzia che il decreto legge n. 223 del 2006, demanda ad un provvedimento per l’individuazione delle specifiche informazioni che i contribuenti IVA devono fornire in occasione della richiesta del numero di partita IVA.
Relativamente all’immobile destinato all’esercizio dell’attività, vengono richiesti alcuni dati specifici per evidenziare eventuali incongruenze o anomalie che emergono dall’esame dei dati forniti con riferimento alla tipologia dell’attività svolta dal contribuente e dei dati relativi al luogo dove la stessa viene esercitata.
Per i soggetti che esercitano la loro attività in assenza di una sede stabile o in assenza di uffici o sedi amministrative è da ritenersi possibile l’omissione dell’indicazione dei dati. Coloro che utilizzano immobili in locazione, devono inserire gli estremi catastali dell’immobile stesso e gli estremi di registrazione dell’atto di locazione o di comodato, nell’ipotesi in cui il rapporto relativo all’atto registrato sia già in essere al momento della richiesta della partita IVA.
Sul Quadro F chiarisce che il provvedimento del 21 dicembre 2006, nell’elencare le informazioni che devono essere comunicate dai contribuenti che iniziano un’attività rilevante ai fini IVA, prevede per le società di persone e le società a responsabilità limitata con numero di soci inferiore a dieci, l’indicazione del numero di codice fiscale di ciascun socio e la relativa quota sociale.
Tale dato, diversamente dagli altri elementi, non è stato inserito nell’ambito del nuovo Quadro I ma nel contesto del Quadro F riservato, anche nella precedente versione del modello, all’indicazione di eventuali altri rappresentanti e dei soci.
La circolare, in ultimo si sofferma a chiarire l’obbligo di fideiussione per alcune tipologie di acquisti intracomunitari, e precisamente:
- autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
- prodotti di telefonia e loro accessori;
- personal computer, componenti ed accessori;
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.
Il nuovo adempimento riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno presentato domanda di attribuzione del numero di partita IVA a partire dal primo novembre 2006.
Per quanto riguarda, poi, l’arco temporale cui occorre fare riferimento per stabilire se sussiste o meno l’obbligo di prestazione della garanzia, si evidenzia che lo stesso deve essere individuato nel triennio successivo alla data in cui è stato attribuito il numero di partita IVA.
La durata della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria deve essere di tre anni dalla data di rilascio della garanzia stessa.
L’importo da garantire è costituito dal volume d’affari che il contribuente ritiene di realizzare nell’anno d’imposta in cui prevede di effettuare la particolare tipologia di acquisti in argomento.

A cura di Paola Bivona


[Riproduzione riservata]





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