SECONDO DECRETO CORRETTIVO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 27 luglio procederà all’approvazione definitiva del secondo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici relativ...

20/07/2007
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 27 luglio procederà all’approvazione definitiva del secondo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ma in atto, visti i pareri delle due competenti commissioni di Camera e Senato ed anche del Consiglio di Stato e della Conferenza delle Regioni, non sappiamo quale sarà il contenuto del decreto definitivo che dovrebbe districarsi tra i vari lacci e laccioli posti nei citati pareri.

Come già preannunciato ieri, la Commissione Ambiente, territorio e Lavori Pubblici (VIII Commisione) della Camera dei Deputati, nella seduta di mercoledì 18 luglio ha concluso l’esame dello schema di decreto legislativo recante Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (atto n. 104), esprimendo parere favorevole con 11 condizioni e con 21 osservazioni.
Ma esaminiamo quali sono le principali condizioni e le osservazioni espresse dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati.
Riteniamo che quella che debba essere indicata per prima sia quella dell’appalto integrato di cui all’articolo 53 del Codice stesso; la Commissione, accogliendo gli appelli dei progettisti e, per ultimo, quello del Consiglio Nazionale degli architetti, ritiene che l’appalto integrato debba essere ammesso per opere al di sopra di 10 milioni o per opere ad elevata componente tecnologica e impiantistica, puntando anche sull’eliminazione della possibilità di presentazione in gara del progetto definitivo e sul pagamento diretto del progettista.
In definitiva, in merito all’appalto integrato, trattato nella prime due condizioni della commissione, viene chiesta, in riferimento all’articolo 53, comma 2 del codice stesso, la cancellazione della lettera c) che consentendo lo svolgimento della gara sulla base del progetto preliminare, prevede l'ipotesi di appalti aventi ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori e la predisposizione di una nuova lettera c) che espressamente consenta l'utilizzo della tipologia di cui alla precedente lettera b) anche nell'ulteriore caso in cui la stazione appaltante ritenga possibile che la progettazione definitiva da essa redatta possa utilmente essere migliorata, unicamente nelle parti indicate dal bando, con integrazioni tecniche o miglioramenti proposti dalle imprese concorrenti in sede di offerta.

Sempre sull’appalto integrato, viene precisato che il ricorso alle tipologie di contratto di cui alla lettera b) e alla nuova lettera c) sia possibile solo per lavori di importo superiore a 10 milioni di euro o caratterizzati da un'elevata componente impiantistica o tecnologica.

Per quanto concerne il criterio di aggiudicazione viene precisato che deve essere previsto esplicitamente che, nelle fattispecie di cui alla lettera b) e alla nuova lettera c), deve essere utilizzato quale criterio per l'aggiudicazione dell'appalto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - dando preminenza al profilo qualitativo e al pregio tecnico della progettazione rispetto alle altre componenti dell'offerta, ai fini della valutazione fra i diversi concorrenti - e che, nella fattispecie di cui alla lettera a) di contratto avente ad oggetto la sola esecuzione, sia utilizzato di norma il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nel caso in cui si ritenga possibile un miglioramento del progetto esecutivo posto a base di gara per effetto delle proposte dei concorrenti.

In riferimento poi al pagamento degli oneri di progettazione nel caso di appalto integrato, sia modificato l'articolo 53, comma 3, del codice, al fine di prevedere che la stazione appaltante corrisponda direttamente al progettista, qualora sia esterno all'impresa, gli oneri di progettazione definiti nel bando di gara, al netto del ribasso offerto.

Ma altri punti su cui interviene la commissione della Camera sono quelli relativi:
  • alla soppressione del diritto di prelazione nel project financing;
  • ai limiti della trattativa privata;
  • al dialogo competitivo;
  • ai consorzi stabili; alla qualificazione delle medie e piccole imprese;
  • al subappalto.
Anche la Commissione Lavori Pubblici del Senato (VIII Commissione) nella seduta di ieri, giovedì 19 luglio ha terminato i propri lavori con una parere favorevole con 34 condizioni nate dalla necessità di mediazione del presidente Anna Donati e del relatore Paolo Brutti che hanno dovuto modificare più volte il parere per ottenere il via libera della Commissione.

Ora la parola passa al Ministro Antonio Di Pietro ed ai tecnici del Ministero che dovranno predisporre il nuovo testo di decreto legislativo da portare, per l’approvazione al Consiglio dei Ministri di venerdì 27 luglio prossimo.
Successivamente all’approvazione del Consiglio dei Ministri, il Decreto Legislativo dovrà essere sottoposto alla firma del Capo dello Stato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro l’1 agosto, per evitare l’entrata in vigore di alcuni importanti istituti del Codice stesso tra i quali ricordiamo:
  • l’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e 3);
  • il dialogo competitivo (art. 58);
  • l’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);<(li>
  • l’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
  • le centrali di committenza (art. 33);
  • l’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4, lettera f).
Dai file allegati è possibile prelevare:
  • il parere della VIII Commissione della Camera dei Deputati;
  • il parere della VIII Commissione del Senato;
  • il parere del Consiglio di Stato;
  • il testo del secondo D.Lgs. correttivo;
  • il testo del D.Lgs. n. 163/2006 con le correzioni apportate dal primo decreto correttivo (D.Lgs. n. 6/2007;
A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale appalti