II DECRETO CORRETTIVO:GIALLO SULL’ARTICOLO 5

Giallo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113 recante “Ulteriori disposizioni correttive e integrative ...

02/08/2007
Giallo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113 recante “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”.
Collegandosi con il sito della Gazzetta Ufficiale appare, subito strano come nella schermata iniziale relativa al provvedimento legislativo, in cui è contenuto soltanto l’articolo 1 del provvedimento stesso, appare un box in cui è testualmente scritto :”ATTENZIONE …. Torna Indietro”; utilizzando poi il quadratino rosso posto alla sinistra del titolo del provvedimento è possibile accedere al testo completo del provvedimento stesso da cui è sparito il previsto articolo 5, in cui al comma 1 era testualmente riportato “1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Prepubblica”.

D’altra parte, già con il primo decreto correttivo al codice stesso (Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6) era stato commesso l’errore di non indicare che il decreto legislativo stesso non sarebbe entrato in vigore dopo i canonici 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con tutti i problemi legati alla possibilità che il Codice degli appalti potesse entrare in vigore nella sua interezza e senza alcuna sospensione; errore, in verità, subito corretto dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di una errata-corrige in cui veniva precisato nel decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dopo l'art. 4 (Disposizioni finanziarie), e prima della formula finale, doveva intendersi pubblicato il seguente articolo: “Art. 5. Entrata in vigore. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.

Sembra, quindi, che anche questa volta, nei passaggi precedenti alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si sia perso l’articolo che dispone l’immediata entrata in vigore delle disposizioni inserite nel decreto legislativo (secondo decreto correttivo del codice) e, sembra quindi che, in atto, e sino al 15 agosto prossimo le disposizioni contenute nel citato D.Lgs. n. 113/2007 con abbiano efficacia e che, quindi, terminata la sospensione disposta dal D.Lgs. n. 6/2007, dovrebbe essere in vigore il codice nel suo testo originario con le disposizioni correttivo inserite nel primo decreto correttivo.

In attesa degli opportuni chiarimenti sulla sparizione dell’originario articolo 5 del citato D.Lgs. n. 113/2007, alleghiamo, alla presente, il testo del Decreto Legislativo in argomento, così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A cura di Paolo Oreto
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