DELEGA DEL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Sulla Gazzetta Ufficiale, n.185 del 10 agosto 2007 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della s...

13/08/2007
Sulla Gazzetta Ufficiale, n.185 del 10 agosto 2007 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"
La legge approvata che consta di 12 articoli contiene, nell'articolo 1, la delega al governo ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge in argomento, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; gli articoli dal 2 al 12 contengono, invece, misure immediatamente operative tra le quali alcune che riguardano gli appalti.

Le importanti modifiche possono essere ricondotte alle seguenti:
  • modifica dell'articolo 86 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006);
  • modifica dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 626/1994;
  • modifiche alla disciplina relativa al tesserino di riconoscimento.
In particolare con l'articolo 8 della legge stessa viene modificato l'articolo 86 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e, nel dettaglio il comma 3-bis, precedentemente introdotto dall'articolo 1, comma 909, lettera a) della legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) che viene così modificato "3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione." Ed al quale viene aggiunto un ulteriore comma e precisamente il " 3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.".

Nell'articolo 3 della legge, poi riguarda modifiche all'articolo 7 decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, in dettaglio, la modifica del comma 3 e l'inserimento del comma 3-bis con la novità della elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e con l'obbligatorietà di allegare tale documento al contratto d'appalto o d'opera.

Per quanto concerne il tesserino di riconoscimento trattato all'articolo 6 della legge, viene precisato che dall'1 settembre prossimo, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; ma anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività.

A cura di Paolo Oreto
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