OBBLIGO DEL TESSERINO SOLO NEI CANTIERI EDILI

La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro con Nota del 4 luglio 2007, prot. 8906, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l'a...

29/08/2007
La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro con Nota del 4 luglio 2007, prot. 8906, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l'articolo 36 bis comma 3 del D.l. n. 223, convertito nella Legge 248 del 4 agosto 2006.
L'articolo 36 bis comma 3 del D.l. n. 223, convertito nella Legge 248 del 4 agosto 2006 prevede l'obbligo per tutte le imprese edili, di dotare i propri dipendenti e collaboratori, di apposito tesserino di riconoscimento.
I primi chiarimenti sono stati forniti l'anno precedente con Circolare 29 del 28 settembre 2006 in cui è stato stabilito che "il campo di applicazione della previsione va individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'Allegato I del D.Lgs. 494/1996". Con la nota viene precisato che l' obbligo di esporre la tessera di riconoscimento è valido solo nel caso in cui gli operai operino all'interno di cantieri edili rientranti in questa casistica:
  • 1. lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
  • 2. lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II.
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