STRETTA FINALE SUI CANTIERI EDILI

L'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il ...

05/09/2007
L'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto, ha apportato importanti e significative novità nella gestione della sicurezza all'interno dei cantieri edili.

In particolare, vogliamo segnalare le seguenti:
  • l'art. 5 prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale, confermando le disposizioni previste dal Codice degli appalti, nel caso in cui risulti una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 20% ed in caso di reiterate violazioni di legge; il provvedimento prevede anche l'impossibilità dell'impresa a partecipare alle gare d'appalto pubbliche. Per la revoca del provvedimento, oltre alla regolarizzazione delle condizioni di lavoro e di sicurezza, è previsto il pagamento delle sanzioni pecuniarie di legge;
  • secondo quanto previsto dall'art. 6, dall'1 settembre 2007 tutti i lavoratori all'interno di un cantiere, siano essi dipendenti delle aziende appaltatrici o subappaltatrici, dovranno essere muniti obbligatoriamente di un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, che indichi sia le sue generalità che quelle del suo datore di lavoro;
  • di grande rilevanza è l'art. 8 che di fatto impone dei paletti per quanto concerne il costo del lavoro e della sicurezza nell'ambito delle gare d'appalto. Ai fini della valutazione delle anomalie delle offerte, secondo quanto previsto dal comma 3 bis dell'articolo 86 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, il valore economico dell'offerta deve essere adeguato e consono rispetto sia al costo del lavoro che a quello della sicurezza. Per fare questo vengono obbligate le stazioni appaltanti a fare attenzione a questi parametri che saranno determinati periodicamente dal Ministero del Lavoro, sulla base della contrattazione collettiva del settore;
  • l'art. 10 prevede che a partire dal 2008 e fino al 2009 sia previsto un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro un credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro;


A cura di Gianluca Oreto
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