PRIMI EFFETTI DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA NEI CANTIERI EDILI

Dati preoccupanti sono emersi a un anno di distanza dall'entrate in vigore della legge Bersani: più della metà dei cantieri edili italiani sono fuorilegge. L...

26/09/2007
Dati preoccupanti sono emersi a un anno di distanza dall'entrate in vigore della legge Bersani: più della metà dei cantieri edili italiani sono fuorilegge. Lo dimostra il Ministero del Lavoro attraverso i dati allegati alla presente notizia. Di questi, l'unico dato incoraggiante è rappresentato dall'effetto occupazionale che ha sortito la nuova normativa che da agosto 2006 ad agosto scorso ha portato 71.822 nuovi lavoratori iscritti all'INAIL ed un aumento di oltre 43 milioni di euro di contributi versati.

Se da un lato è preoccupante il dato emerso, delle 43.076 aziende ispezionate ben 24.517 (circa il 57%) sono risultate irregolari, è auspicabile che la nuova normativa sulla sicurezza apporti al settore dell'edilizia ulteriori miglioramenti, sempre che venga mantenuta l'attività ispettiva, senza la quale nessuna legge verrebbe rispettata.

Di seguito alcuni dei dati illustrati dal Ministro del lavoro Cesare Damiano.
Sono stati emanati 2.193 provvedimenti di sospensione per superamento del 20% di lavoratori irregolari e altri 31 per reiterate violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro. Sono oltre 40 i milioni di euro per sanzioni amministrative e oltre 16 milioni per sanzioni penali.
162.029 sono le assunzioni di nuovi soggetti non conosciuti dall'INAIL dall'1 agosto 2006 al 31 agosto 2007, di cui 74.138 italiani e 87.891 stranieri, 89.559 di età inferiore a 30 anni e 72.470 di età superiore.

Come afferma Damiani: "La percentuale di aziende irregolari è ancora molto elevata, ma denuncia anche un importante lavoro svolto dai nostri ispettori in un terreno faticoso, al confine tra attività normale e malavitosa. In questo anno sono stati assunti 1.411 ispettori, 300 dei quali arriveranno dall'1 gennaio 2008. Quanto alle risorse, nell'ultimo scorcio del 2007 abbiamo ottenuto ulteriori 4,25 milioni di euro, mentre per il 2008 sono stati stanziati, sempre per le attività ispettive, 9,7 milioni. Nella prossima Finanziaria il governo dovrà rafforzare ulteriormente il suo impegno in questa sfida, che resta uno dei punti fondamentali del programma dell'Unione".

Da premiare l'attività svolta che oltre a portare un forte incremento del saldo occupazionale e l'emersione del lavoro nero attraverso le assunzioni di nuovi soggetti sconosciuti all'INAIL. Ricordiamo che l'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto, ha apportato importanti e significative novità nella gestione della sicurezza all'interno dei cantieri edili, ed in particolare:
  • l'art. 5 prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale, confermando le disposizioni previste dal Codice degli appalti, nel caso in cui risulti una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 20% ed in caso di reiterate violazioni di legge; il provvedimento prevede anche l'impossibilità dell'impresa a partecipare alle gare d'appalto pubbliche. Per la revoca del provvedimento, oltre alla regolarizzazione delle condizioni di lavoro e di sicurezza, è previsto il pagamento delle sanzioni pecuniarie di legge;
  • secondo quanto previsto dall'art. 6, dall'1 settembre 2007 tutti i lavoratori all'interno di un cantiere, siano essi dipendenti delle aziende appaltatrici o subappaltatrici, dovranno essere muniti obbligatoriamente di un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, che indichi sia le sue generalità che quelle del suo datore di lavoro;
  • di grande rilevanza è l'art. 8 che di fatto impone dei paletti per quanto concerne il costo del lavoro e della sicurezza nell'ambito delle gare d'appalto. Ai fini della valutazione delle anomalie delle offerte, secondo quanto previsto dal comma 3 bis dell'articolo 86 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, il valore economico dell'offerta deve essere adeguato e consono rispetto sia al costo del lavoro che a quello della sicurezza. Per fare questo vengono obbligate le stazioni appaltanti a fare attenzione a questi parametri che saranno determinati periodicamente dal Ministero del Lavoro, sulla base della contrattazione collettiva del settore;
  • l'art. 10 prevede che a partire dal 2008 e fino al 2009 sia previsto un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro un credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro;



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