VERIFICA DEI PROGETTI

Il Consiglio di Stato nel proprio parere n. 3262 espresso il 17 settembre 2007 sullo “Schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contra...

01/10/2007
Il Consiglio di Stato nel proprio parere n. 3262 espresso il 17 settembre 2007 sullo “Schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2007 ed inviato, al Consiglio, per il parere di competenza, in data 19 luglio 2007, nel paragrafo 4 relativo alle “Osservazioni sui singoli articoli” interviene, sul problema legato alla verifica dei progetti da parte dei dipendenti pubblici chiedendo una modifica del primo comma dell’articolo 46 dello “schema di regolamento” il cui testo è il seguente:
“1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti, in caso di verifica eseguita attraverso strutture esterne alla stazione appaltante. In caso di verifica eseguita attraverso strutture tecniche della stazione appaltante di cui all’articolo 44, al personale dipendente spetta un compenso, rapportato alla predetta Tabella B6, nella misura individuata da ogni stazione appaltante.”.

I giudici del Consiglio di Stato precisano che, ai sensi dell’art. 46, comma 1, la stima del corrispettivo dell’attività di validazione è effettuata con riferimento alla tabella B6, del decreto ministeriale 4 aprile 2001, in caso di validazione eseguita tramite strutture esterne alla stazione appaltante mentre quando l’attività è svolta da strutture interne, si demanda alla stazione appaltante di stabilire la misura del compenso, rapportato alla tabella B6.

Nel parere viene precisato che non sembra consentito alla fonte regolamentare prevedere ex novo un compenso aggiuntivo per i dipendenti pubblici, parametrato a tariffe professionali, in difetto di una base legislativa che lo consenta. Invero, tale previsione non era contenuta nel precedente DPR n. 554/1999 e non ha una base normativa nel codice.
Il codice dei contratti, all’articolo 92, come già nel previgente art. 16 della legge. n. 109/1994, indica tassativamente i casi di incentivi economici per i dipendenti pubblici che concorrono alla progettazione, direzione lavori, collaudo, redazione del piano di sicurezza.
In particolare, l’art. 92 del codice contempla incentivi per il responsabile del procedimento “e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo”, nonché per “i loro collaboratori”.
Individua, pertanto, attività tipiche e nominate (la redazione del progetto, la redazione del piano della sicurezza, la direzione dei lavori, il collaudo), e menziona coloro che collaborano a tali attività tipiche e nominate.

La verifica del progetto è invece una attività distinta e non nominata nell’art. 92, e non una mera collaborazione alle attività ivi nominate.
Per attribuire un compenso professionale ai dipendenti pubblici che effettuano, nell’ambito delle proprie mansioni, validazione di progetti, occorrerebbe pertanto intervenire sull’art. 92 del codice, mediante norma primaria, e previo reperimento della necessaria copertura finanziaria.
I giudici del Consiglio di Stato concludono, quindi, precisando che deve essere soppresso l’ultimo periodo dell’art. 46, comma 1 dello schema di rtegolamento, che è privo di base legislativa e di copertura finanziaria. .

A cura di Paolo Oreto
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