ACCESSO ALLE RELAZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COLLAUDATORE

Il Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria n. 7 del 13 settembre 2007 ha respinto, definitivamente, l’appello di un’impresa, avverso la sentenza emessa dal...

08/10/2007
Il Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria n. 7 del 13 settembre 2007 ha respinto, definitivamente, l’appello di un’impresa, avverso la sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale della regione siciliana che aveva ritenuto legittimo il divieto opposto da un comune all’istanza di accesso alle relazioni riservate presentate dal direttore dei lavori e dal collaudatore.
L'Adunanza Plenaria ritiene che la soluzione da preferire, anche alla luce delle disposizioni che, nel tempo, hanno disciplinato l'accordo bonario fra committente e appaltatore, nel quale si inserisce l'acquisizione delle anzidette relazioni sia quella della non ostensibilità delle relazioni.

Con la sentenza del Consiglio di Stato è stata, quindi, confermata la decizione del Tar Sicilia, in quanto è stato chiarito che il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, trova espresso limite nelle eccezioni previste dall’ordinamento ed in questi casi l’Amministrazione può negare l’accesso agli atti per tutelare i propri interessi du fronte al privato che intenda venire a conoscenza di documenti che riguardano esclusivamente la sfera delle libere valutazioni dell’amministrazione in ordine alla convenienza delle sclete da adottare; tale limite è stato individuato dal Consiglio di Stato nella disposizione di cui all’articolo 13 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006).

La non ostensibilità delle relazioni era stata, precedentemente, manifestata dalla V Sezione (Cons. Stato V, 26 aprile 2005, n. 1916) anche dopo l'eliminazione del termine “riservato” dall'art. 31 bis della legge n. 109/1994 operato dalla legge n. 166/2002, che ha definito tale circostanza "insignificante" … "sia perché è ben chiaro a quali documenti si riferisce l'articolo 10 del regolamento (DPR n. 554/1999), sia perché il collaudo delle opere pubbliche è ancora disciplinato dall'articolo 100 del regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, che definisce "segreta" la relazione del collaudatore.

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