DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Mentre l’interesse di quasi tutti gli operatori si è concentrato sull’articolo 13 (documentazione) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 genn...

01/04/2008
Mentre l’interesse di quasi tutti gli operatori si è concentrato sull’articolo 13 (documentazione) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 relativo al nuovo Regolamento sugli impianti, non sono stati attenti nella stessa maniera ad i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 8 quì di seguito riportati:
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
”.

Ora, mentre è quasi del tutto scontato che un immobile di nuova costruzione sia dotato della dichiarazione di conformità dell’impianto, è molto semplice che immobili costruiti parecchi anni orsono non siano in possesso di tale documento e deve essere chiaro che sia nel caso di trasferimento di immobile che nel caso di locazione, il nuovo proprietario o il conduttore dell’immobile, per potere effettuare la richiesta di una nuova fornitura o per la variazione della portata termica di gas o per la richiesta di nuovi allacciamenti o nel caso di impianti elettrici di aumento di potenza impegnata con raggiungimento della potenza di 6 kw, deve allegare alla richiesta o la dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto o la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6 dello stesso decreto.

E’ ovvio, quindi, che mentre è possibile derogare esplicitamente, come è possibile evincere dai chiarimenti del Consiglio nazionale del Notariato e dal Ministero dello sviluppo economico, con opportune clausole nell’atto di vendita o nel contratto di locazione, ad allegare all’atto di trasferimento stesso dell’immobile o al contratto di locazione la copia della dichiarazione di conformità dell’impianto ovvero la dichiarazione di rispondenza dello stesso, deve essere nello stesso modo chiaro che o il nuovo proprietario o l’inquilino avranno l’obbligo di presentare tali documentazioni alle aziende erogatrici dei servizi di acqua, luce e gas, per richiedere i relativi allacciamenti o per aumentare le potenze esistenti.
Dovranno, quindi, procedere ad incaricare un tecnico per la redazione della dichiarazione di rispondenza e mentre al decreto è allegato un fac-simile della dichiarazione di conformità, non vi è alcuna indicazione sulla dichiarazione di rispondenza che dovrà, di fatto, certificare la conformità degli impianti alle norme in vigore al momento della realizzazione o della modifica dell’impianto.

Deve essere, altresì, chiaro che nel caso in cui il nuovo proprietario o l’inquilino non producano uno dei due documenti necessari entro 30 giorni dall’allacciamento della nuova fornitura, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura stessa.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
Tag: