CESSIONE E LAVORAZIONE DEI ROTTAMI IN REGIME DI INVERSIONE CONTABILE

Il reverse charge si applica anche alla cessione e alla lavorazione di rottami, purché questi conservino la loro natura di beni non più utilizzabili per gli...

14/05/2008
Il reverse charge si applica anche alla cessione e alla lavorazione di rottami, purché questi conservino la loro natura di beni non più utilizzabili per gli scopi originari se non sottoposti a successive trasformazioni. Questo è la precisazione diffusa il 12 maggio scorso dall'Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 43/E, che fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini IVA delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami.

In particolare, per quanto concerne i servizi connessi alla gestione dei rifiuti, le operazioni che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta sono:
  • l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla piattaforma;
  • le lavorazioni fatte eseguire sul materiale raccolto e depositato sulla piattaforma, a prescindere dal soggetto che ne è proprietario. In questo caso la lavorazione (che potrebbe consistere nella cernita, selezione, compattamento, etc.) serve a facilitare il riciclo del materiale stesso. Conseguentemente, la lavorazione medesima si configura come prestazione di servizio connessa alla gestione e riciclaggio dei rifiuti;
  • le operazioni connesse all'utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico.
Per quanto concerne, invece, l'applicazione del reverse charge alle operazioni relative ai rottami, c'è da distinguere due casi:
  • la cessione del rottame: regolati dall'art. 74, comma 7 e 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, per i quali per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri (…) intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi, il soggetto che cede i summenzionati beni deve emettere fattura senza addebitare l'IVA, essendo posto a carico del cessionario l'obbligo di integrare la fattura con la relativa imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile;
  • le lavorazioni sui rottami: per le quali la circolare n. 165/E del 2 agosto 1999, ha già precisato il regime tributario applicabile, precisando che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili dirette alla trasformazione di rottami metallici non ferrosi nei semilavorati non ferrosi, si rende applicabile il reverse charge analogamente a quanto avviene per le cessioni aventi ad oggetto i medesimi beni.
In sintesi, il regime dell'inversione contabile si applica:
  • alle cessioni del materiale conferito sulla piattaforma, a condizione che sia qualificabile come rottame;
  • alle lavorazioni effettuate sui rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi nonché sugli altri materiali espressamente richiamati nell'art. 74, comma 7, del DPR n. 633 del 1972, a condizione che tali lavorazioni siano finalizzate ad ottenere un prodotto qualificabile sempre come rottame;
  • alla cessione del materiale raccolto e depositato sulla piattaforma, che abbia subito lavorazioni che non ne hanno modificato la natura di rottame (ai sensi del citato art. 74, settimo comma), anche quando sia qualificabile come rottame "pronto al forno";
  • alle operazioni accessorie aventi ad oggetto rottami, quali ad esempio il trasporto reso "direttamente dal cedente … ovvero per suo conto e a sue proprie spese", ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 633 del 1972.
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