IL CONTEMPORANEO UTILIZZO DI DIVERSE UNITÀ CATASTALI NON OSTACOLA L'APPLICAZIONE DELL'ICI AGEVOLATA

Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacol...

05/11/2008
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all'applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale medesima a tutte le unità che ne fanno parte, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato.

Questo in sintesi il contenuto della Sentenza 25902 dello scorso 29 ottobre, mediante la quale i giudici della Suprema Corte sono dovuti intervenire in merito al ricorso presentato da un contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva disatteso il suo precedente appello contro la decisione del Tribunale Provinciale che aveva a suo volta respinto il suo precedente ricorso contro il provvedimento del Comune per il ricalcolo dell'ICI.

Ma analizziamo i fatti.
Il contribuente, co-proprietario con la moglie di due unità immobiliari poste su due piani differenti ma comunicanti tra loro per la necessaria conduzione di una normale vita familiare, aveva calcolato e versato l'ICI applicando l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale ad entrambe le unità immobiliari.

Il Comune di appartenenza, rivendicando la risoluzione n. 6 del 7 maggio 2002 del Dipartimento delle Politiche fiscali - "per poter usufruire per intero degli effetti sia dell'aliquota ridotta sia della detrazione sarebbe opportuno che il contribuente richieda l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti" - e il parere del 15 giugno 2001 della Direzione Regionale della Lombaria dell'Agenzia delle Entrate - "l'abitazione principale dislocata su due livelli come da risultanze catastali, non può essere considerata un'unica abitazione" - aveva provveduto alla rideterminazione dell'ICI per uno dei due immobili.

La Commissione Tributaria Regionale aveva disatteso l'appello del contribuente osservando che due distinte unità immobiliari accatastate separatamente non possono godere dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, non trattandosi di due piccoli appartamenti che, trovandosi sullo stesso piano, possono essere, in occasione di una loro ristrutturazione, uniti in un'unica abitazione da destinare a prima casa.

Ma i giudici della Suprema Corte, disattendendo a quanto sostenuto in precedenza, ha chiarito innanzitutto che:
  • la lettera e), art. 59 del Dlgs 446/1997 ha espressamente previsto la possibilità per il comune di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela con la conseguenza che debbono essere considerate abitazioni principali tutte quelle concesse in uso gratuito a parenti;
  • il comma 4, art. 5-bis del DL 86/2005 ha sostenuto che, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, si è concesso ai comuni la possibilità di deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario….
Il concetto di abitazione principale non risulta, dunque, legato a quello di unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto., né può limitarsi ad una unità catastale. Per tale motivo l'accatastamento unitario previsto dal Comune non risulta essere rispettoso della finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad abitazione principale.

La Suprema Corte ha, in definitiva, affermato il principio secondo il quale ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all'applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale medesima a tutte le unità che ne fanno parte, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato.


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