Prodotti nel carrello(3)

prodottoInserito
Notizie - NORMATIVA,PROGETTAZIONE
Segnala ad un amico Stampa Aumenta carattere Diminuisci carattere
Letta 5935 volte   

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008

Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera

Gazzetta Ufficiale dell'11/02/2009, n. 34

Punteggiato nero

STANDARD MINIMI DELLE STRUTTURE - 2 commenti alla notizia

foto Notizia
Segnala ad un amicoSegnala ad un amico
StampaStampa notizia

fileAllegati
- Decreto .pdf
- Allegato .pdf

26/02/2009 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell’11 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2008 recante “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera”.
Nel decreto sono definiti gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, basata su un codice rappresentato da un numero di stelle crescente.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno introdurre, ove lo ritengano opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti a livello nazionale dal provvedimento, e potranno provvedere a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.

Gli standard minimi devono essere utilizzati per l'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti precisando che per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi devono essere applicati unicamente ai nuovi volumi.
Gli standard minimi non sono, poi, applicabili agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti.
Per gli alberghi già esistenti, per i quali è, comunque, escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, nell'ambito delle iniziative di recepimento da adottare entro tre anni, motivate differenti modalità di disciplina e di adeguamento per specifiche strutture.
Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.

Per gli alberghi di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione viene individuato in mesi sei, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il termine per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi di cui al prospetto allegato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, motivate differenti modalità di disciplina per specifiche strutture.

L’allegato al decreto contiene il prospetto di definizione degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi da una stella a cinque stelle definendo per ognuno:

  • i servizi di ricevimento
  • il servizio di bar
  • il servizio di prima colazione
  • il servizio di ristorante
  • il servizio alla camere
  • il numero di lingue estere
  • i servizi vari
  • le dotazioni varie
  • la dotazione delle camere
  • la dotazione dei bagni provati
  • i locali a servizio degli alloggiati
  • le sale o aree comuni
  • i servizi igienici e bagni ad uso comune
  • il numero e la superficie minima delle camere
  • la dotazione dell’esercizio alberghiero

A cura di Paolo Oreto


[Riproduzione riservata]





Commenta con Facebook
Commenta con LavoriPubblici.it
  • finché la barca va
    luciano ardoino - 02/03/2009

    Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, con il Decreto del 21 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell?11 febbraio 2009, ha stabilito che la classificazione degli alberghi non sarà più affidata a norme regionali, ma a nuovi parametri nazionali che determineranno il numero di stelle delle strutture ricettive italiane. Ricordiamo questa parole ?la classificazione degli alberghi non sarà più affidata a norme regionali, ma a nuovi parametri nazionali?, più avanti ne capiremo il perché e facciamo un salto all?indietro, vale a dire a quel lontano1983, anno dell?ultima classificazione alberghiera italiana. Da un attento esame scopriremo che, a livello mondiale, solo Burundi, Ghana, Nigeria e il Pakistan hanno leggi di classificazione alberghiera più antiquate, pertanto nazioni come Burkina Faso, Angola, Gabon, Uganda e l?altra totalità degli stati del globo hanno ovviamente leggi più recenti, anzi avevano, perché dall?11 febbraio 2009 tra l?eccitazione generale da parte degli operatori e dei consumatori del settore, il sottosegretario con delega al Turismo, Michela Vittoria Brambilla ridefinisce la classificazione degli alberghi in base alle stelle, entusiasmo che però dura poco, solo il tempo di dare un primo piccolo sguardo. Infatti scorrendo il testo si incontra l?art. 3 che cita: Gli standard minimi di cui al presente provvedimento sono definiti in relazione all'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti?mentre più avanti?per gli alberghi già esistenti, per i quali e' comunque escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali (?)(?)(?). In definitiva si evince che saranno soggetti a questa direttiva solamente gli alberghi nuovi e quelli già ristrutturati (?), da fonte dell?Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori di Firenze (ADUC). Quanti altri alberghi potranno essere costruiti considerando che in base alla popolazione residente siamo la nazione che ha più posti letto del mondo; 1 camera ogni 56 abitanti mentre gli USA, che sono secondi, ne hanno 1 ogni 61 abitanti? O per esempio la Francia che pur disponendo di circa la metà dei nostri alberghi fattura il doppio? Boh, misteri! Vediamo ora l?art. 6 che riporta testualmente: Al fine di accrescere la competitività promozionale e commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. SU BASE VOLONTARIA? Infine agli art. 7 e 8: Con apposito atto emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo d'intesa con le Regioni (?)?in raccordo con le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione dei precedenti articoli 6 e 7. Ricordate le parole ?la classificazione degli alberghi non sarà più affidata a norme regionali, ma a nuovi parametri nazionali?, scritta nell?intestazione del decreto della Gazzetta ufficiale? Ebbene, adesso non valgono già più. Da pagina 1 a pagina 7 è tutto cambiato, o sbaglio? Probabilmente si torna indietro e cioè a quando quotidianamente enunciavano di cercare di avere un'offerta univoca e facilmente intelligibile sul territorio nazionale e in linea con le classificazioni simili in altri Paesi d'Europa e del mondo. Dichiaravano che non era possibile, per esempio, che tra un albergo a due stelle di Trapani, ci fosse un abisso rispetto ad altrettante stelle a Rimini o a Bolzano, non solo nella qualità, ma anche nel prezzo. Si, dichiaravano. Avremo così ancora 20 regioni rappresentate alle varie Bit italiane ed estere con la conseguente moltiplicazione per 20 delle spese. Lotte fratricide per accaparrarsi le metrature maggiori nelle varie esposizioni internazionali, e tanto altro di veramente bello e sicuramente produttivo. A questo punto stavo cestinando il tutto quando lo sguardo mi cade sugli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, 12 pagine per tutte le cinque suddivisioni delle famose stelle, quando alla pag. 8? Alberghi a 4 stelle Servizio di ricevimento: obbligo 16 ore su 24 Portineria: obbligo Portiere notturno Mi risulta impossibile pensare che queste 12 pagine scritte, pensate, studiate e discusse per ben 9 mesi da associazioni, istituzioni, federazioni, tecnici, sindacati, esperti, politici, commissioni parlamentari e chi più ne ha più ne metta, visionate da centinaia o addirittura migliaia di occhi, a cui nessuno sia venuto in mente che il portiere notturno, detto anche segretario di ricevimento, e ripeto ricevimento, secondo la UIPA (Unione Italiana Portieri d?Albergo), che come quello diurno, lavora alla reception e quindi bastava mettere: obbligo 24 su 24? Incuriosito vado a dare un?occhiata alla pagina dopo, la 9 e... Alberghi a 5 stelle Servizio di ricevimento: obbligo 24 ore su 24 Portineria: obbligo Portiere notturno Come volevasi dimostrare; qui per qualcuno (quelli sopra citati) il giorno dura 32 ore (night manager o night auditor, chi sono?); è questa la loro decantata qualità? E' tardi, cestino il tutto definitivamente e buona notte Italia. Luciano Ardoino


  • punteggiato
  • banale
    luciano ardoino - 28/02/2009

    mai visto nelle classificazioni internazionali niente di così probabilmente improfessionale. luciano ardoino Fonte: http://tuttosbagliatotuttodarifare.blogspot.com/





log reg user photo
carrello modifica carrello
cassa

punteggiato

Vai alla cassa
Contatta il callcenter

I piú cliccati

punteggiato
1

Pregeo 10 Guida oper...

copertina

€ 30.00
€ 25.50
aggiungi al carrello


punteggiato
2

Il nuovo manuale del...

copertina

€ 40.00
€ 34.00
aggiungi al carrello


punteggiato
3

POS per tipologie di...

copertina

€ 48.40
€ 41.14
aggiungi al carrello


punteggiato
4

Analisi dei prezzi i...

copertina

€ 25.00
€ 21.25
aggiungi al carrello


punteggiato
5

Lezioni di statica...

copertina

€ 25.00
€ 21.25
aggiungi al carrello


punteggiato

copertina

Per una cultura del paesaggio


Grafill

Prezzo: € 35.00

Prezzo offerta: € 25.00

Descrizione

Il metodo agli stati limite risulta oggi poco diffuso e, sotto certi aspetti, rigettato dal ...continua


Acquista
copertina

Per una cultura del paesaggio


Grafill

Prezzo: € 35.00

Prezzo offerta: € 25.00

Descrizione

Il metodo agli stati limite risulta oggi poco diffuso e, sotto certi aspetti, rigettato dal ...continua


Acquista
copertina

Per una cultura del paesaggio


Grafill

Prezzo: € 35.00

Prezzo offerta: € 25.00

Descrizione

Il metodo agli stati limite risulta oggi poco diffuso e, sotto certi aspetti, rigettato dal ...continua


Acquista
copertina

Per una cultura del paesaggio


Grafill

Prezzo: € 35.00

Prezzo offerta: € 25.00

Descrizione

Il metodo agli stati limite risulta oggi poco diffuso e, sotto certi aspetti, rigettato dal ...continua


Acquista
copertina

Per una cultura del paesaggio


Grafill

Prezzo: € 35.00

Prezzo offerta: € 25.00

Descrizione

IIl metodo agli stati limite risulta oggi poco diffuso e, sotto certi aspetti, rigettato dal ...continua


Acquista
rigato