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Certificazione energetica all'italiana: dai problemi normativi alle soluzioni online - 1 commento alla notizia

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18/12/2009 - L’attestato di certificazione energetica, in gergo ACE, nasce dalle prescrizioni date dalla Direttiva Europea 2002/91/CE “Energy Performance of Buildings” che ha come obiettivo il miglioramento del rendimento energetico degli edifici della Comunità. Punto cardine della Direttiva è l’introduzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione ed esistenti.

In Italia il 19 agosto del 2005 è stato approvato il testo del Decreto Legislativo n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, successivamente coordinato con le disposizioni correttive del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Tuttavia alcuni punti indicati all’art. 4, tra cui l’ACE, restavano ancora da completare per mezzo di futuri decreti attuativi, allo scopo è stato quindi introdotto un attestato transitorio, l’attestato di qualificazione energetica (AQE), che prevedeva una sintetica determinazione delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Nell’attesa di Linee guida nazionali, in ottemperanza alle indicazioni del D.Lgs 192, alcune Regioni - Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna - come la Provincia autonoma di Bolzano, hanno decretato e realizzato il proprio sistema di certificazione energetica (norme regionali), rendendo attiva l’ACE a valore regionale.

Anche i singoli comuni si sono resi parte attiva in questo processo, autonomamente rendendo operativa una procedura di certificazione energetica (ACE) coerente con le norme europee, ma stabilita con proprio regolamento.

Questo stato di parziale limbo operativo, a macchia di leopardo sul territorio, è stato finalmente eliminato dapprima dal DPR 59/09 pubblicato in G.U. il 10 Giugno 2009, e in modo completo con le Linee guida nazionali, introdotte dal DM 26/06/2009 e pubblicate in G.U. il 10 luglio 2009. Tale decreto sancisce la piena attuazione della Direttiva 2002/91/CE con riferimento specifico alla certificazione energetica degli edifici, e rende ufficialmente operativo il 25 luglio 2009 una procedura di calcolo omogenea a livello nazionale, riportata nell’Allegato A del Decreto stesso.

Le Regioni e le Province autonome decretanti in materia, continuano ad utilizzare la procedura locale, fermo restando che, se la stessa dovesse differire dalla procedura nazionale, occorrerà gradualmente allinearla alla regolamentazione nazionale.

Purtroppo in Italia permane questa tipica anomalia legata alla completa autonomia delle regioni rispetto alle norme nazionali, che se da un lato è bene in quanto permette alle più virtuose di supportare il cittadino, dall’altro lato genera frammentazione con conseguente complicazione e confusione, sia per l’utente-cittadino, sia per il professionista-lavoratore.

La scarsa informazione comporta che i proprietari scoprano l’obbligo di dotare di ACE l’edificio in loro possesso solo in ritardo, magari contestualmente alla richiesta di un titolo abilitativo, oppure nel momento stesso di stipula dell’atto di compravendita, e sono così costretti a richiedere in tutta fretta gli attestati, senza possibilità di una attenta valutazione e scelta. Il certificatore, d’altro canto, deve invece districarsi tra differenti normative e procedure di calcolo, in particolar modo se opera in zone di confine tra le regioni decretanti.

Allo scopo di rendere semplice e trasparente l’adempimento di questa normativa obbligatoria, nasce il portale www.certificazioneenergeticaonline.com, un sito che supporta con grande efficacia tutti gli attori della certificazione energetica, affinchè possa essere reso al cittadino un servizio di valore, chiaro, semplice, economico, e in tempi certi: ognuno può richiedere gratuitamente dei preventivi per la realizzazione dell’attestato di certificazione energetica ad una rete di professionisti qualificati, cortesi e competenti, ed ottenere l’ACE in pochi giorni. L’affidamento dell’attività potrà basarsi non solo sul mero criterio economico, bensì anche sul valore di reputazione che i professionisti hanno fino a quel momento guadagnato.

L’utente può anche scegliere di fornire autonomamente e in formato elettronico alcune informazioni di base relative all’immobile, riducendo così l’onere di acquisizione dei dati e il costo d’acquisto della certificazione energetica.

La community può trovare la normativa ufficiale e sui suoi aggiornamenti, informarsi sulle regolamentazioni regionali, richiedere delucidazioni agli esperti e ottenere degli ottimi consigli per risparmiare energia e tasse.

L’obiettivo della Direttiva Europea non è la generazione di complicanze, bensì la divulgazione di un metodo di misura trasparente, che possa evidenziare le qualità termiche della costruzione, che crei valore aggiunto all’immobile grazie ai bassi costi di gestione di un edificio a ridotto consumo energivoro. Di concerto consentire ai proprietari di gestire gli interventi migliorativi sull’involucro e sugli impianti considerando scelte efficaci ed economicamente vantaggiose.

Certificazioneenergeticaonline.com ha tratto ispirazione da questi valori, affinchè l’obiettivo della sostenibilità ambientale non rimanga una complessa intenzione, ma una serio traguardo raggiungibile!

A cura di www.certificazioneenergeticaonline.com


[Riproduzione riservata]





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  • CERTIFICAZIONE ENERGETICA LOMBARDIA
    Studio E&P Energetica - 24/12/2009

    In Regione Lombardia è operetivo,dal 01 Settembre 2007, il dgr 8745 che sancisce l'obbligo di allegare al rogito il "CERTIFICATO ENERGETICO ACE" emesso da un professionista abilitato iscritto all'albo Regione Lombardia. Con la legge L.R. 10 sono state definite definite le sanzioni pecuniarie da applicare in caso di inosservanza della normativa. Maggiori info sito www.lombardia-certificazione-energetica.it Studio E&P Energetica Dott.Ing.Claudio MASOCH tel.0258122145-3495833960 mail:certificazione.energetica@gmail.com





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