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Sicilia: approvato in commissione il piano casa si potranno ampliare abitazioni bifamiliari - A 2 utenti piace questa notizia - 12 commenti alla notizia
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22/01/2010 - La IV commissione Ambiente e territorio dell'Ars ha approvato ieri mattina il disegno di legge sul ''Piano casa''. A favore hanno votato il PDL Sicilia, l'Mpa e il PD. Contraria l'UDC, assenti i deputati del Pdl ufficiale.
''Il disegno di legge - spiega Fortunato Romano, segretario della IV Commissione - prevede la possibilità di ampliamento per le abitazioni mono e bifamiliari, oltre che la premialità per la demolizione e ricostruzione di fabbricati non idonei sul piano della sicurezza e degli standard igienico-sanitari al di fuori dai centri storici. Prevista inoltre la possibilità di realizzare in deroga parcheggi urbani interrati purché i privati si impegnino a restituirli a verde ai Comuni.
Viene introdotta anche la certificazione di rendimento energetico ai fini ambientali per le nuove abitazioni. ''
l provvedimento riguarderà solo le abitazioni mono e bifamiliari mentre è esclusa quella commerciale, artigiana o manifatturiera.
Il Piano prevede i seguenti aumenti di cubatura:
- del 20% per villette e abitazioni a corpo basso;
- del 35% per case ed edifici carenti strutturalmente che si vorranno demolire e ricostruire.
Chi utilizzerà il piano casa avrà diritto al dimezzamento degli oneri concessori con la puntualizzazione che gli aumenti di cubatura sono, comunque, vincolati all'esecuzione dei lavori per il contenimento dei consumi energetici, per gli adeguamenti antisismici e la messa a norma degli impianti.
Le Amministrazioni comunali, dopo l'approvazione della legge e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione, avranno 120 giorni per recepire, ed ulteriormente puntualizzare le norme regolamentari regionali; trascorso infruttuosamente il citato termine le norme regionali entreranno automaticamente in vigore.
L’approvazione del Piano Casa da parte della IV Commissione è stata così commentata dal Governatore regionale Raffaele Lombardo:
'L'approvazione, da parte della commissione territorio dell'Assemblea regionale siciliana, del disegno di legge sul piano casa è una buona notizia per la Sicilia. Si tratta di una norma che certamente darà vita ad un circuito virtuoso di investimenti privati che potranno movimentare l'economia siciliana, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni urbanistiche. Uno stimolo per l'economia siciliana di cui l'isola sente il bisogno'' aggiungendo, anche, che ''E' opportuno ricordare che si tratta di interventi di ampliamento o abbattimento e ricostruzione di edifici già esistenti e non di nuova edilizia''.
''Con questo disegno di legge - aggiunge Lombardo - vogliamo anche tutelare il territorio da cementificazioni selvagge o speculazioni, avendo pensato norme di salvaguardia per evitare che questa opportunità possa trasformarsi in una sorta di nuova sanatoria indiretta. Al contrario la nuova legge permetterà di riqualificare e ammodernare gli edifici della nostra isola dotandoli anche di importanti strumenti antisismici, di sistemi per la biodelizia ed il recupero dell'energia e di impianti di sicurezza di ultima generazione. Sono stati pensati strumenti di salvaguardia per gli edifici che abbiano valore monumentale e per i centri storici''.
''Infine è importante sottolineare - conclude il Presidente della Regione - come siano state previste precise limitazioni anche nelle aree a rischio idrogeologico''.
L'approvazione definitiva della legge che è prevista nei primi 15 giorni del mese di febbraio.
[Riproduzione riservata]
Notizie sull'argomento
- villetta di 40 mq
enzo - 06/07/2011
salve,volevo chiedere che genere di lavori di ampliamento posso fare su una casetta in campagna con regolare concessione edilizia di 40 mq per ampliarla al massimo consentito? sia in orizzontale che in verticale? grazie

- ampliamento bifamigliare
carmen ramirez - 24/09/2010
Gent.Sigg.. siamo in possesso di una bifamigliare vorrei assicurarmi se chiudendo un portico di circa 40 m2 o veranda) (la bifamigliare ne ha 300) la domanda se cio' mi e permesso. Grazie

- Risposta a Marianna
Salvo - 08/09/2010
Per Marianna. Il recupero del sottotetto è già previsto dall'art. 18 della L.R. n. 4 del 2003: 1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. 2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti. 3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi. 4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7. 5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa. 6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40. 7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico interessato risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non reso. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. 9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla Regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale. 10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.

- piano casa sicilia
Angelo - 22/05/2010
sono proprietario di una casa in muratura portante con solai in latero cemento; con presentazione della sanatoria e pagamento di tutti gli oneri dovuti, in attesa di rilascio del certificato di conformità ed abitabilità, posso demolire l'intero fabbricato e costruire ex novo con l'aumento di cubatura del 35%?

- nuova costruzione di villetta bifamiliare
BILELLO PIETRO - 28/02/2010
approvo l'ampliamento del Piano Casa , almeno un pò di lavoro, molti non capiscono che attorno all'edilizia si muovono tutti i mestieri. Negli altri Paesi costruiscono a mare in altri basta una comunicazione per raccomandata per dire che tipo di involucro si costruisce il Comune non entra nel particolare della distribuzione interna delle stanze, la risposta arriva in otto giorni. La mia domanda al titolo : il mio caso rientra nell'ampliamento del 20% ? essendo costruzione in corso di autorizzazione. Grazie.

- CHE SENSO HA???
F. F. ARCHITETTO - 08/02/2010
IMPORRE L'INTERRAMENTO DEI PARCHEGGI COMPORTA MAGGIORE SPESA DI REALIZZAZIONE E DI GESTIONE, MINORE SALUBRITà, + IMPATTO AMBIENTALE, E NEGA L'OCCASIONE DI FARE ARCHITETTURA. PERCHè NON INTRODURRE LA ZONA X, INDICANDOLA COME SOGGETTA OBBLIGATORIAMENTE A RISANAMENTO, EVITANDO DI CHIAMARLA ZONA "A" ? PERCHè NON RIFORMARE IL TUTTO UNA VOLTA PER TUTTE, INVECE CHE FARCI FARE I PAZZI PER 2 ANNI, CHI CI ARRIVA CI ARRIVA, CON TUTTE LE CONSEGUENZE CHE SI POTRANNO BEN IMMAGINARE, E NON PUNTARE TUTTO SU CONCETTI NUOVI?? PERCHè IO HO LA RESPONSABILITà DI UN CROLLO, E HO DOVUTO STUDIARE PER DIMOSTRARE DI POTERLA ASSUMERE. E I POLITICI, POSSONO FARE E DISFARE LA SOCIETà A LORO PIACIMENTO, SENZA AVER DIMOSTRATO PRIMA, DI POTER ESSERE IN GRADO DI DISPORNE? DOMANI MI CANDIDO A CHIRURGO...A BUON INTENDITORE...

- CENTRI STORICI ESCLUSI !!!!
F. F. ARCHITETTO - 08/02/2010
COME AL SOLITO CI OSTINIAMO A CONSIDERARE I CENTRI STORICI INTOCCABILI, MENTRE è LI CHE OCCORREREBBE IL RISANAMENTO E L'ADEGUAMENTO IGIENICO E STRUTTURALE, ED è LI, CHE SI SENTE MAGGIORMENTE L'ESIGENZA DI POTER DEMOLIRE E RICOSTRUIRE, ED è LI CHE RISIEDE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DELLA POPOLAZIONE, SOPRATTUTTO NEI PICCOLI PAESINI, IN CUI NECESSITA UNA SVOLTA ALLA CRISI DEL SETTORE EDILE. ANCORA NON SI CONSIDERA IL CONSUMO DI UN EDIFICIO, MA LA QUANTITà DI SUPERFICIE COPERTA. ANCORA SIAMO IN MANO A DEI POLITICI E NON A DEI TECNICI. ANCORA UNA VOLTA SIAMO E RESTEREMO INDIETRO ! E IL MICROABUSIVISMO DELLE VERANDE CONTINUA ! IO SONO PRONTO A FARE RIVOLUZIONE, MA è NECESSARIO CHE CADA QUALCHE TESTA ANCHE QUI.

- Piano Casa Sicilia
Salvo - 31/01/2010
Vivo in provincia di Messina, sono proprietario di un appartamento di una palazzina di due piani è vorrei sollevare di qualche metro dalla lato monte non apportando modifiche al prospetto del palazzo, volevo aggiungere che la mia rimpettaia non ha fatto il sottotetto lasciando tutto a terrazza e a lei non interessa fare nulla. Secondo voi potrei usuffruire del piano casa dato che il mio appartamento e di circa 80 mq.? Grazie

- meglio non etusiasmarsi
maurizio - 23/01/2010
in realtà occorre stare molto attenti alle leggi. a quanto pare si possono ampliare solo le case non superiori 150 mq. non ho capito se restano fuori anche le zone a . il genio civile sarà paralizzante in numerosi casi. i comuni hanno facoltà di escludere intere zone. non è chiara la libertà di creare stanze su terrazze.

- meglio non etusiasmarsi
maurizio - 23/01/2010
in realtà occorre stare molto attenti alle leggi. a quanto pare si possono ampliare solo le case non superiori 150 mq. non ho capito se restano fuori anche le zone a . il genio civile sarà paralizzante in numerosi casi. i comuni hanno facoltà di escludere intere zone. non è chiara la libertà di creare stanze su terrazze.

- INFORMAZIONE SUL PIANO CASA PER I CENTRI STORICI
MARIANNA - 22/01/2010
ABITANDO IN UNA CASA NEL CENTRO STORICO DEL MIO PAESE(MISTRETTA),VORREI FARE DELLE MODIFICHE AL SOTTOTETTO,NON POTENDOLO UTILIZZARE.VORREI SAPERE SE C'E' LA POSSIBILITA' DI ALZARE IL SOLAIO NON PIU' DI UN METRO.POICHE'NON RECHEREI DANNI ALLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI.

- INCREDIBILE MA VERO
LILLO - 22/01/2010
IL PD REGIONALE VOTA IL PIANO CASA NONOSTANTE PRIMA LO ABBIA FORTEMENTE CRITICATO DEFINENDOLO "UNA NUOVA SANATORIA" CHE AVREBBE DEVASTATO LA GIA' PRECARIA SIUAZIONE URBANISTICA DELL'ISOLA VERGOGNA!!!!
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