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La Regione Siciliana approva definitivamente il Piano Casa - 4 commenti alla notizia

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- Disegno di legge


11/03/2010 - Con 54 voti a favore, 9 contrari e 13 astenuti l'Assemblea Regionale siciliana ha approvato definitivamente il Piano casa. A favore hanno votato Mpa, Pd e Pdl-Sicilia. Contrari Udc e Pdl.
"È una grande risposta attesa dal popolo siciliano", ha detto l'assessore alle Infrastrutture ed alla mobilità Luigi Gentile poco prima del voto che ha continuato precisando "Abbiamo tenuto fuori le parti che non erano attinenti alla materia - ha aggiunto Gentile - molte delle quali saranno inserite in un apposto ddl sull'urbanistica nel quale intendo riproporre la tanto contestata norma sulle delocalizzazioni che a mio parere è molto utile: anzi, poteva essere il fiore all'occhiello di questa legge" ed il Governatore della Regione Raffaele Lombardo ha aggiunto "La legge sul piano casa approvata dal nostro parlamento regionale è una riforma importantissima ed enormemente attesa, che servirà alla Sicilia per rimettere in moto l'edilizia, un settore importante che dà lavoro a migliaia di persone nell'isola".

Con la nuova legge sarà possibile:

  • l'ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza. L'ampliamento è consentito nei limiti del 20 % del volume esistente per ogni unità immobiliaresino ad un massimo di 200 metri cubi, per l’intero corpo di fabbrica suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare. La percentuale del 20% può essere ampliata fino al 25 % del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia ed suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 %, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici ;
  • la realizzazione, da parte dei privati, nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri urbani, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune;
  • ai fini della sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente alla data del 31 dicembre 2009, con destinazione d'uso non residenziale, effettuare interventi di ampliamento nei limiti del 15% della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento nei limiti del 25% della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. I suddetti limiti sono incrementati del 10% qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici. Tali interventi non possono riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciali di qualunque dimensione e in ogni caso devono ricadere nelle zone territoriali omogenee classificate "D".


Il Governatore Lombardo ha, anche, osservato come "La norma ottiene un doppio obiettivo: da un lato la riqualificazione degli immobili, anche per migliorarne la sicurezza da un punto di vista geologico; dall'altro permettere l'attivazione di investimenti privati che contribuiranno a far ripartire la nostra economia. Il polemico atteggiamento di vari settori dell'aula sulla legge - ha proseguito il governatore - non ha trovato alla fine concreti riscontri e validi motivi, e la sua approvazione ne è la prova".
Ed ha concluso aggiungendo: "A chi ha parlato di un nuovo sacco di Palermo mi basta dire che il sacco di Palermo è stato fatto da altri in altri momenti ed è davanti ai nostri occhi. Noi facciamo azioni trasparenti da gente per bene".

Si attende, adesso, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e dall'entrata in vigore della legge, i Comuni avranno 120 giorni di tempo per limitare o escludere interventi in particolari zone del proprio territorio mentre le istanze potranno essere presentate nei 24 mesi successivi.

A cura di Paolo Oreto


[Riproduzione riservata]





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  • Vorrei capire.....la confusione mi sta sviando
    Francesco - 09/08/2011

    Posseggo una villetta unifamiliare a Carni (PA). è stata costruita ed ultimata nel 2006-07 con regolare concessione edilizia. Non posseggo ancora l'abitabilità per la quale deve occuparsene il venditore. nel frattempo ho apportato delle modifiche: ho chiuso a vetri e muri un terrazzino, con tetto esistente già da progetto, 4x3 mt per 2,70h. ho altresi modificato un pergolato 8x4 mt x3h eliminando la tenda frangisole sostituendola con le tavole perline e guaina a saldare del tipo ardesiata rossa. ho inoltre realizzato un secondo pergolato in legno lamellare 7x2 mt x3h circa con tegole. i pergolati sono necessari per evitare l'acqua piovana laterale in casa e sul prospetto del piano terra. il terrazzino chiuso mi è servito come cucina. consapevole dell'alterazione dello stato d'origine, ho incaricato un tecnico per provvedere a modificare la pianta del progetto e regolarizzare il tutto. il tecnico mi riferisce che occorre attendere una prossima sanatoria!?!? allora a cosa serve il piano casa??? ho ampliato entro i limiti di cubatura alcuni mesi prima del varo del ddl poi L.R. cosa devo fare? mi piacerebbe ricevere vari pareri per obiettarli al mio consulente. grazie, risponderei alle vs e-mail se indicate nel msg di risposta.


  • punteggiato
  • Chiarimento art. 2 disegno di legge "Piano Casa" Sicilia
    ing. Giovanni Lo Bello - 26/04/2010

    Anche io ho dato la stessa interpretazione a "o comunque non superiore ai 1000 mc". Se l'intenzione del legislatore era quella di limitare il volome di tutti gli edifici a 1000 mc, avrebbe sostituito la "o" con la "e", ma così non è stato; quindi per me si presentano i seguenti casi: 1 - unifamiliari 2 - bifamiliari 3 - uffici 4 - unifamiliari e uffici 5 - bifamiliari e uffici 6 - tutto ciò che non rientra nei punti precedenti è limitato a 1000 mc. Qunidi se ho un fabbricato con 2 appartamenti e 1 locale uffici rispettivamente di mc 1500, 1200 e 800, quindi di 3500mc complessivi, allora rientro nel punto 5 (bifamiliari e uffici); l'ampliamento del 20 % è pari complessivamente a 700mc, ma posso ampliare solo fino a 200mc; i 200 mc posso suddivirli proporzionalmete alle varie unità immobiliari, quindi rispettivamente 85,7mc, 68,6mc, 45,7mc. I 200 mc possono essere anche utilizzati da una sola unità immobiliare, ma le altre unità dovrebbero rinunciare alla loro quota. Questa è la mia interpretazione, aspettiamo le smentite.


  • punteggiato
  • Perchè solo gli edifici in regola
    Inserillo Vincenzo - 02/04/2010

    Oltre 80% delledilizia privata è stata costruita a vario titolo abusivamente e sono ancora pendenti le varie istanze di condono, che si sono succedute dall'1985 ad oggi.... perchè non si è aggiunto un'emendamento importante alla legge che porti il privato a concludere le concessioni in sanatoria anche usando lo strumento dell'art. 17 L.R. n° 4 del 2003 e poi se è staticamente possibile applicare anche a questa edilizia le norme del piano casa? Includendo in questo modo un'enorme fetta di lavoro a questo tessuto urbano che ha vario titolo occupa il nostro territorio regionale.


  • punteggiato
  • Chiarimento art. 2 disegno di legge "Piano Casa" Sicilia
    Giuseppe Novella - 11/03/2010

    Non ho compreso bene come è da intendersi il primo comma dell'art.2 del disegno di legge riguardante il piano casa della Sicila: "con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1000 metri cubi." Molti quotidiani hanno inteso attribuire la limitazione dei 1000 metri cubi agli edifici mono o bifamiliari. Credo che la "o" sia oppositiva e che quindi si dovrebbe interpretare " o comunque edifici di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi". Resta un dubbio sostanziale! Come si deve interpretare?





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