Nuovo Regolamento: I contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Mentre siamo in attesa che conoscere la data in cui il Capo dello Stato firma il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, già bollinato dalla Ragi...

01/10/2010
Mentre siamo in attesa che conoscere la data in cui il Capo dello Stato firma il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, già bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, alleghiamo alla presente notizia l'ultimo testo datato 20 settembre 2010 che dovrebbe essere identico a quello che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Regolamento allegato è stato suddiviso, per comodità, nei seguenti files:
  • Indice (da pag. 1 a pag. 13)
  • Parte I - Disposizioni comuni - da art. 1 ad art. 8 (da pag. 14 a pag. 25)
  • Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari - da art. 9 ad art. 251 (da pag. 26 a pag. 173)
  • Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari - da art. 252 ad art.270 (da pag. 174 a pag. 187)
  • Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari - da art. 271 ad art.338 (da pag. 188 a pag. 218)
  • Parte V - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali - da art. 339 ad art.342 (da pag. 219 a pag. 221)
  • Parte VI - Contratti eseguite all'estero - da art. 343 ad art.356 (da pag. 222 a pag. 228)
  • Parte VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni - da art. 357 ad art.359 (da pag. 229 a pag. 234)
  • Allegati (da pag. 235 a pag. 278)

Nella terza delle sette parti che compongono il Regolamento del Codice dei Contratti sono riportate le norme che devono essere utilizzate per i contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari.

I servizi d'architettura ed ingegneria sono trattati distintamente dagli altri servizi, collocandoli subito dopo la parte dedicata ai lavori. Segnaliamo, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara per l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro (articolo 266) e della gara informale per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 267). La prima prevede una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti quattro criteri:
  • aspetti qualitativi dell'offerta;
  • illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  • ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
  • riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

Per la gara informale, basata su elenchi aperti di operatori economici ovvero su indagini di mercato, viene richiesto il rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza) e del criterio di rotazione.

In particolare la Parte III per un totale di 19 articoli è suddivisa nei seguenti tre titoli:
  • Titolo I - Disposizioni generali (n. 9 articoli)
  • Titolo II - Affidamento dei servizi (n. 7 articoli)
  • Titolo III - Garanzie (n. 3 articoli).

Il titolo I (artt. 252 - 260) contenente le disposizioni generali riproduce con adattamenti gli articoli 50, 51, 53, 54, 56 e 58 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed, in particolare sono riunite in un unico articolo le disposizioni relative al concorso di progettazione in atto rilevabili agli articoli 59, 60 e 61 del citato D.P.R. n. 554/1999.
Il titolo II (artt. 261- 267) trae origine dalla rielaborazione completa del titolo IV, capo IV e capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con la precisazione che alcune disposizioni in materia di affidamento di servizi sono state elevate con il codice a norme primarie e di conseguenza non sono riprodotte.
Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura l'articolo 91, commi 1 e 2, del codice, individua la soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale si applicano le disposizioni relative alle procedure ordinarie di gara. Al di sotto di tale soglia è prevista la gara informale con invito rivolto ad almeno cinque soggetti.
Alla luce di quanto richiamato, la procedura di affidamento è disciplinata nel titolo II in relazione alla gare di importo pari o superiore 100.000 euro. Uno specifico articolo (il 267) disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro.
Il titolo III (artt. 268 - 270) contenente le garanzie, successivamente ad un articolo che contiene le disposizioni applicabili, riproduce con adattamenti gli articoli 105 e 106 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

A cura di Paolo Oreto
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