Nuova stangata per i geometri: no alla progettazione di edifici con particolari complessità costruttive

Nonostante una sentenza del Tar della Puglia abbia recentemente confermato le competenze dei geometri sui progetti di costruzione in aree sismiche, dal Tar d...

03/12/2010
Nonostante una sentenza del Tar della Puglia abbia recentemente confermato le competenze dei geometri sui progetti di costruzione in aree sismiche, dal Tar dell'Abruzzo è arrivata una nuova sentenza che, contrariamente, ne limita fortemente le possibilità progettuali.

In particolare, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 1213 del 16 novembre 2010 ha rigettato il ricorso presentato da un geometra per l'annullamento di un provvedimento che respingeva la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale, formato da due fabbricati, per complessive 10 unità abitative, in quanto la progettazione edilizia ed urbanistica dell'intervento proposto era di competenza di tecnici abilitati ingegneri o architetti e non di un tecnico diplomato geometra.

Il geometra progettista ha proposto ricorso dinanzi al Tar, rilevando che il progetto prevedeva la realizzazione di due fabbricati di due piani per una superficie totale di mq. 727 e con un volume complessivo di meno di mc. 4000, con l'utilizzo del cemento armato limitato alla cordonatura perimetrale dei solai, la cui staticità è stata assentita dal Genio Civile su relazione tecnica redatta da un architetto. Per tale motivo, il geometra ha rilevato la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, e della L. 5 novembre 1971, n. 1086, della normativa vigente in ordine alla competenza dei geometri e dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto gli edifici da realizzare non avevano strutture portanti verticali in cemento armato.

I giudici del Tar abruzzese hanno, innanzitutto, ricordato che l'art. 16 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) dispone alla lettera l) che tali professionisti possono, tra l'altro, svolgere attività di progettazione di costruzioni rurali ("progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione") ed alla lettera m) che tali professionisti possono, inoltre, svolgere l'attività di progettazione, direzione e vigilanza di "modeste costruzioni civili".

In riferimento al concetto di "modeste costruzioni civili", il Tar ha, giustamente, rilevato che questo è stato variamente interpretato dalla giurisprudenza, talvolta in senso fortemente restrittivo e tal'altra in senso più permissivo, in relazione non solo alla possibilità del geometra di redigere un progetto, che preveda strutture in cemento armato, ed alla possibilità di far effettuare i relativi calcoli da un tecnico abilitato, ma anche in relazione alla individuazione di limiti quantitativi e qualitativi che la costruzione deve possedere, al fine di stabilire se la stessa rientri o meno nella nozione di modesta costruzione civile.

Lo stesso Tar abruzzese, con la sentenza n. 134/2009 aveva precisato che il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, va individuato nelle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e nelle capacità occorrenti per superarle, ritenendo che a questo fine assumono specifico rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, ma in via complementare, il costo presunto dell'opera, in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione. In aggiunta, ha anche precisato che la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda anche le piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone. In riferimento a questo, la realizzazione di un garage di modeste dimensioni rientra nelle competenze del geometra, in quanto, pur se realizzato in cemento armato, non richiede per la sua progettazione particolari operazioni di calcolo e che tale opera per la sua collocazione (totalmente interrato) e per la sua specifica destinazione (garage) non implica pericolo per la incolumità delle persone.

Ciò premesso, dall'esame degli atti progettuali il Tar ha rilevato che i due edifici progettati sono costituiti da dieci appartamenti, con una superficie totale di mq. 727 e con un volume complessivo di circa mc. 4000, con l'utilizzo del cemento armato, sia pur limitato alla cordonatura perimetrale dei solai; tali edifici hanno, inoltre, un'altezza massima alla linea di gronda di m. 7.50 e si articolano nella sostanza su tre piani (un piano terra, un primo piano ed un secondo piano, indicato come sottotetto/soffitta non abitabile, di circa 60 mq., avente un'altezza interna al colmo di m. 3,14).

Alla luce dei suddetti dati progettuali, l'opera progettata per le sue dimensioni e per l'uso cui è destinata per un verso richiede per la sua progettazione particolari operazioni di calcolo e per altro verso, in riferimento alla sua specifica destinazione abitativa, può implicare pericolo per la incolumità delle persone. Per tale motivazione non può rientrare tra le competenze di un geometra.

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