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Servizi di architettura e di ingegneria: unico criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa - A 8 utenti piace questa notizia - 4 commenti alla notizia

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- Consiglio di Stato
- Decreto
- Corrispond. 554/1999
- Corrispond. 145/2000
- Corrispond. 34/2000


23/02/2011 - Dall'8 giugno di quest'anno, con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, nei servizi di architettura e di ingegneria per la scelta dell'offerta migliore il criterio che dovrà essere utilizzato sarà soltanto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'articolo 266 del nuovo Regolamento.

Anche se l'articolo 81 del Codice dei contratti precisa al comma 1 che "la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", l'articolo 266, comma 4 del nuovo Regolamento ha voluto fare la scelta di utilizzare unicamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ciò si evince nelle premesse al Regolamento dove al quart'ultimo capoverso viene detto testualmente:
"Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;".

Tale precisazione è inserita nelle premesse in risposta al rilievo del Consiglio di Stato che nel proprio parere favorevole al Regolamento espresso nell'adunanza del 24 febbraio 2010, prot. 313/2010 al punto 82 dello stesso (pagina 45) aveva manifestato le proprie perplessità sull'articolo 266 del nuovo Regolamento, puntualizzando che: "Lo stesso articolo 266, al comma 4, prevede che "le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri" quasi che il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisca il solo criterio applicabile, mentre invece essa si pone in alternativa al criterio del prezzo più basso.
Conseguentemente, l'espressione riportata andrebbe riformulata chiarendo che i criteri ivi indicati trovano applicazione nei casi in cui le offerte vengono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, dovrebbe essere riproposta come segue: "Quando le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono presi in considerazione i seguenti elementi": invero non tutte le previsioni riportate nelle successive lettere sembrano configurare criteri in senso proprio ma talune di esse si pongono piuttosto come condizioni, requisiti ovvero caratteristiche dell'offerta".

Scorrendo le premesse al D.P.R. 5/10/2010, n. 207, è chiaro, dunque, che il Governo ha deciso di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come l'unico possibile nei servizi di ingegneria ed architettura ma ciò non toglie che con tale soluzione potremmo incorrere, nei casi in cui si tratti di progettazioni di scarsa complessità, in una censura della Corte europea anche per il fatto che con l'attuale stesura dell'articolo 266, comma 1, lettera c) viene ripristinato, di fatto, un compenso minimo inderogabile, definito di volta in volta dalla stazione appaltante e fissato nel bando. Ovviamente con tale sistema il criterio relativo al ribasso percentuale potrebbe diventare, nel caso in cui tutte le offerte attestassero il loro ribasso a quello massimo fissato dal bando, ininfluente con buona pace della concorrenza e con la possibilità di censure da parte della Corte europea.
Certo era necessario un meccanismo per limitare i ribassi ma credo che quello trovato di utilizzare come unico criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa unito alla percentuale massima fissata nel bando non sia il migliore.
Mi chiedo, poi, che senso avrebbe l’utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la limitazione del ribasso nel caso di progettazioni nelle quali alla semplicità delle stesse (per esempio lavori relativi alla manutenzione straordinaria di edifici non vincolati e con strutture in cemento armato nei quali una gran quantità dell'importo dei lavori è costituita da risanamento delle armature metalliche e del conglomerato cementizio, sostituzione di lastre di marmo e pavimentazioni di balconi, rifacimento di intonaci, ecc.) si aggiunga la ripetitività delle lavorazioni che potrebbe consentire una notevole semplificazione della progettazione.

A mio avviso sarebbe stato, invece, più corretto regolamentare l'utilizzazione dei due criteri (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) in relazione alla tipologia di servizi e trovare un meccanismo diverso da quello specificato nell'articolo 266, comma 1, lettera c) per la limitazione dei ribassi.

A cura di Paolo Oreto


[Riproduzione riservata]





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  • purtroppo...
    fausto - 01/03/2011

    Ancora una una volta si deve registrare che il criterio scelto per l'assegnazione di incarichi è quello che lascia il maggior spazio a valutazioni troppo spesso "soggettive", E' ipocrita negare che la valutazione dei punteggi delle offerte " economicamente più vantaggiose" spesso sono di ampi a discrezionalità ..... Meglio un sistema di prequalifica dei professionisti ( tipo SOA) aggiornabile con l'esperienza , una tariffa rivista e ragionata ed un offerta economica con max e min fissati .


  • punteggiato
  • solo interrogativi.
    giovanni minardi - 28/02/2011

    il codice dei contratti pubblici prevede due forme di assegnazione: l'offerta al prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa. può il regolamento attuativo eliminarne una? perchè questa scelta del regolamento? quali sono i vantaggi per la pubblica amministrazione? una cosa appare certa: si continua a penalizzare i giovani professionisti. il libero mercato ha bisogno di regole non di vincoli.


  • punteggiato
  • E nel caso di incarichi di modesto importo?
    Vincenzo C - 28/02/2011

    Mi trovo pienamente d'accordo con le osservazioni di Oreto. Inoltre, vorrei porre due ulteriori questioni: 1) l'offerta economicamente più vantaggiosa è un criterio di scelta fortemente penalizzante per i giovani professionisti. Infatti, quando nell'art. 266 c.1 lett. a2) del Regolamento si richiama l'art. 263 dello stesso, si pone una forte pregiudiziale in relazione al possesso di requisiti che devono possedere i concorrenti. Soltanto dopo una carriera sufficientemente consolidata si possono raggiungere i requisiti previsti. Risulta ovvio, d'altra parte, che tale condizione è necessaria per progettazioni più complesse e specialistiche. 2) Quale considerazione deve avere l'affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria alla luce del citato art. 266 c.4 lett. c)? Mi spiego meglio: se per una P.A. il ricorso al criterio del massimo ribasso poteva essere una semplificazione delle procedure di assegnazione per progetti di modesto importo, evitando l'arbitrarietà dell'affidamento diretto, dall'8 giugno in poi, per gli stessi casi, sarà necessario ricorrere proprio all'affidamento diretto, stante la maggiore durata della procedura di selezione e la sua maggiore onerosità e complessità, nei casi di selezione tramite offerta economicamente più vantaggiosa.


  • punteggiato
  • Bisogna accontentarsi!!!
    David - 28/02/2011

    Ma non si può dire che non va bene la qualsiasi.... "A mio avviso sarebbe stato, invece, più corretto regolamentare l'utilizzazione dei due criteri (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) in relazione alla tipologia di servizi e trovare un meccanismo diverso da quello specificato nell'articolo 266, comma 1, lettera c) per la limitazione dei ribassi." E' il primo passo per cambiare un sistema che non funziona, prima di attaccare sempre e comunque, vediamo come vanno le cose con il sistema proposto, poi "critichiamo" costruttivamente, ovvero PROPONENDO! Non si può dire ....PROPONI invece di criticare!!! Se ci si accorge che qualcosa non va, meglio fare una scelta sbagliata per cambiarla che non farla! Buona giornata!!!





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