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Durc e Regolamento Codice dei contratti: Nuova Circolare Inail - A 2 utenti piace questa notizia - 3 commenti alla notizia

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- Circolare


29/03/2011 - L'Inail ha diffuso nei giorni scorsi la Circolare 24 marzo 2011, n. 22 recante "DURC Aggiornamento del servizio www.sportellounicoprevidenziale.it. Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici".
La circolare, dopo le premesse in cui viene precisato che il nuovo Regolamento entrerà in vigore il prossimo 8 giugno ed in cui si comunica che telematici l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it è stato oggetto di un intervento di reingegnerizzazione che si sintetizza nelle implementazioni di funzionalità aggiuntive riguardanti i contratti per forniture e servizi, anche in economia, i consorzi, la gestione di ulteriori tipologie di richieste, la grafica ed il contenuto dei certificati, nonché l'emissione di un nuovo DURC in sostituzione di un precedente certificato, oggetto di annullamento, entra nei dettagli trattando:

  • il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici
  • la validità temporale del durc
  • l'aggiuornamento del servizio ondine
  • l'istruzione per il personale inail e casse edili
  • l'assistenza tecnica.


Nella circolare viene precisato, tra l'altro, che il documento unico di regolarità contributiva, in riferimento a quanto dettato dall'articolo 6, comma 3, del nuovo Regolamento del Codice dei contratti n. 207/2010 deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:

  • per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine all'assenza di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali"
  • per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice, secondo cui "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"
  • per la stipula del contratto
  • per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
  • per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.


Fermo restando che le tipologie di richiesta precedentemente indicate vanno utilizzate anche per la verifica della regolarità prevista in capo ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici , nell'articolo 6, comma 5, del nuovo Regolamento viene stabilito che il DURC deve essere richiesto:

  • per la valutazione dei lavori di cui all'articolo 86 del Regolamento
  • per il rilascio dell'attestazione SOA
  • per l'attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


Per quanto concerne i soggetti tenuti a richiedere il DURC, nella circolare viene precisato che l'articolo 6, comma 3, del Regolamento, specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d'ufficio dalle "amministrazioni aggiudicatrici" e che per tali soggetti, tenuti a richiedere il DURC d'ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l'abilitazione per l'accesso al servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una delle amministrazioni aggiudicatrici suindicate.

Per ultimo, per quanto concerne la validità temporale del Documento unico di regolarità contributiva, la circolare il argomento, in riferimento alla determinazione dell'Autorità par la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1/2010 ed alla circolare ministeriale n. 35/2010, conferma la validità trimestrale del DURC rilasciato ai fini:

  • della verifica della dichiarazione sostitutiva
  • dell'aggiudicazione
  • della stipula del contratto
  • dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
  • dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto
  • dell'attestazione SOA
  • dell'iscrizione all'albo fornitori.


A cura di Paolo Oreto


[Riproduzione riservata]





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  • Durc
    giovanni - 03/04/2011

    In merito al DURC volevo precisare che tutte le normative servono solo per tutelare le stazioni appaltanti e gli enti previdenziali, ma nessuno si preoccupa di controlla re i sudetti enti sia nella velocità di richiesta che del rilascio. Un impresa dopo aver chiesto un sal e aspettato diversi giorni o mesi poi si ritrova ad aspettare ulteriori 30 gg il limite massimo per il rilascio del DRC , per non parlare l'attesa dei pagamenti che dopo aver fatto dei lavori e fatturato si aspetta senza poter fare nulla mesi e mesi " 168 g.g." e la cosa piu sconcertante e che le Banche non fanno lo sconto su fatture dei lavori pubblici perchè non è previsto la cessione del credito . Ditemi un impresa come puo sopravvivere lavorando e pagando tutto anticipatamente, visto che da parte dello stato non esiste la parola pagherò.


  • punteggiato
  • il cliente puo pagare
    forgiaro - 03/04/2011

    salve, e un anno e mezzo che o fatto un lavoro in ferro in francia ,e lìimpresa non mi a chiesto niete riguardo al durc ,a fine lavoro a detto che voleva il durc per motivi ,riguardo la vendita delle case ,ma io gli o detto che gia a inizio lavori che avevo dei problemi con inps per delle cartelle da pagare , e allora i disse che non importava ,ad oggi questa ditta deve a me il bello di 7000€ e gli o detto che li versi lei con f24 aall'agenzia delle entrate ,cosa mi potete dire in merito a tutto cio in attesa di un v,s, riscontro Distinti Saluti ROCCO FAZZARI


  • punteggiato
  • validità DURC
    Orazi Alfonso - 31/03/2011

    E' legittimo che una stazione appaltante, in possesso di un DURC in corso di validità (es. rilasciato il 28/02/11 per regolarità contributiva a tutto il 16/02/11) per pagamento SAL, non effettuando il pagamento entro breve, possa avanzare poi la pretesa di non pagare quel SAL perchè il DURC che aveva (avendo poi fatto trascorrere più di 3 mesi dal 28/02/11) è scaduto? Il DURC "ferma" o "blocca" una situazione di regolarità ad un certo periodo, e dice che io sono regolare "fino a quel determinato periodo" e ho dunque diritto ad essere pagato per i lavori eseguiti "fino a quel determinato periodo"! O no?





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