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Innalzamento della soglia nei Servizi di architettura e di ingegneria: Dove sta il problema? - A 4 utenti piace questa notizia - 32 commenti alla notizia

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- Senato


01/04/2011 - Noto una gran confusione generata o creata dalla possibilità che, con l'articolo 13 del disegno di legge recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” già approvato dalla Camera dei Deputati ed in corso di esame da parte del Senato, la soglia dei 100.000 euro, al di sotto della quale le stazioni appaltanti possono affidare i servizi di architettura e di ingegneria, utilizzando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, sia aumentata sino alla soglia comunitaria (125 mila per le amministrazioni centrali dello Stato e 193 mila per le amministrazioni territoriali).

Dalle notizie di stampa si coglie il disaccordo sia di alcuni rappresentati del Consiglio nazionale degli Architetti che dell'Oice che rappresenta gli interessi delle società di ingegneria.
L'Oice, in un comunicato stampa del 29 marzo scorso ha fatto cenno, anche in maniera pesante, alla possibilità che siano “In cinque a spartirsi gli appalti pubblici” mentre i rappresentanti del CNAPPC che sono intervenuti sull'argomento hanno rilasciato dichiarazioni tra di loro, per certi versi, disomogenee.
Leopoldo Freyrie, Presidente del Consiglio nazionale degli architetti è stato possibilista dichiarando al Sole 24 ore “Mi preoccupa perché va nel senso opposto a quello del concorso, rischia di tradursi in una forte riduzione di trasparenza: Però non è un problema di soglia ma di metodo. Può essere utile semplificare il cammino dell'affidamento dell'incarico dove c'è bisogno di velocità, per esempio con i fondi europei, ma la formazione degli elenchi non può avvenire su base esclusivamente locale”.
Paolo Pisciotta, consigliere del Consiglio nazionale degli architetti e Presidente del Centro Studi ha, invece dichiarato “Sono rimasto allibito quando ho visto la norma. Il rischio è di avere un mercato della progettazione che non tiene più conto dei principi europei a garanzia di trasparenza e concorrenza. Soprattutto non vorremmo che in questo modo si pensasse di aggirare l'obbligo previsto dal regolamento degli appalti di tenere conto anche della qualità degli incarichi e non solo dei ribassi. Se l'idea è di allargare la fetta del mercato affidabile a trattativa privata per trattare con i professionisti solo sul prezzo, ci opporremo con ogni mezzo”.

Degli interventi sull'argomento il più equilibrato ci sembra quello di Freyrie che centra, correttamente, il problema.
Ma facciamo alcune precisazioni.
In atto i servizi di architettura e di ingegneria possono essere affidati con tre distinte tipologie di procedure (aperte, ristrette e negoziate) ma, facendo fede alle premesse del nuovo Regolamento (“Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione ……….”) sembrerebbe con l'unico criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare per gli affidamenti il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di 100.000 euro, è possibile (ma non obbligatorio) utilizzare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e procedere, così come disposto dall'articolo 91, comma 2 del Codice dei contratti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con le procedure previste all'articolo 57 comma 6 del Codice con un invito rivolto ad almeno cinque soggetti.

Il disegno di legge sul quale si sono rivolti, in particolare, gli strali dell'Oice non fa altro che estendere il precedente meccanismo agli affidamenti che hanno un importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria (125.000 e 193.000 euro).
Come è possibile definire detta soluzione un meccanismo che non tiene conto “dei principi europei a garanzia di trasparenza e concorrenza”?
Significherebbe affermare che l'articolo 91, comma 2 del Codice dei contratti, pur dichiarando nel corpo dello stesso il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, proceda ad eluderli.
Da parte nostra per cercare di dare un contributo al problema riteniamo che:

  • qualunque sia la soglia (l'attuale dei 100.000 euro o l'ipotetica nuova dei 193.000 euro) con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il prezzo di aggiudicazione è soltanto uno degli elementi, peraltro certamente ininfluente, perché, di fatto, così come disposto dall'articolo 266, comma 1, lettera c1) viene fissato dal bando di gara ed è presumibile che allo stesso si attesteranno i ribassi di tutti i concorrenti;
  • il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l'utilizzazione della procedura di cui all'articolo 57, comma 6 del Codice non è legato alla soglia ma alla corretta predisposizione ed utilizzazione dell'elenco degli operatori economici.


Concordiamo con la posizione espressa dal Presidente Freyrie che ha, correttamente, centrato il problema che non è legato al numero dei partecipanti ma alla scelta degli stessi.
In verità la scelta del legislatore italiano di procedere alle aggiudicazioni delle gare relative ai servizi di architettura e di ingegneria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata dettata dai forti ribassi con cui sono state effettuate le aggiudicazioni di parecchie gare da quando il decreto Bersani ha liberalizzato le tariffe professionali.
Oggi la scelta di portare la soglia per utilizzare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara da 100.000 all'attuale soglia comunitaria è stata, probabilmente, dettata, dalla necessità di evitare gare in cui le commissioni giudicatrici, nel caso di un gran numero di partecipanti, abbiano la necessità di parecchio tempo per procedere all'aggiudicazione.
D'altra parte l'invito a cinque soggetti è soltanto una soglia minima e l'amministrazione potrebbe decidere, autonomamente, di invitare un numero maggiore di concorrenti ma, più correttamente si potrebbe aumentare il numero minimo di 5 a 10 per legge con la modifica dell'articolo 91, comma 2 del Codice dei contratti.

I veri problemi legati alla trasparenza sono, invece:

  • quello della definizione degli elenchi da cui prelevare i cinque o più nominativi e della successiva scelta dei soggetti da invitare che per motivi di trasparenza dovrebbe essere effettuata per mezzo di un sorteggio pubblico, con la regola che chi è sorteggiato una prima volta non può più essere sorteggiato una seconda volta se non dopo che siano stati utilizzati tutti i nominativi dell'elenco;
  • quello della scelta della Commissione giudicatrice.


Forse con paletti di questo tipo, le Amministrazioni preferirebbero, nei casi in cui non ci sia l'effettiva urgenza di affidare un servizio, l'utilizzazione dei Concorsi di progettazione.

A cura di Paolo Oreto


[Riproduzione riservata]





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  • Taglio delle ali e ribasso
    Incazzato nero - 25/05/2011

    Il ribasso con il taglio delle ali è l'unico che garantisce la trasparenza, fermo restando i requisiti per la partecipazione (se si facesse una SOA anche per i professionisti sarebbe tutto ancora più chiaro). ORDINI PROFESSIONALI NON DORMITE!!!!


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  • BRAVO MARCO P.
    GIANNI GR - 07/04/2011

    Bravo Marco P. - aggiungerei per evitare massimi ribassi che si potrebbe richiedere la dimostrazione analitica e finanziaria della spesa per il progetto: ma non quella che si fa di solito dicendo che si lavora 18ore, il costo orario è quello minimo, ecc.; ma quello vero, quello che in effetti costa il progetto, con la sua multidisciplinarietà, e che dimostrerebbe che i super ribassi sono fasulli.
    E' molto semplice, basta prendere un dato certo, indiscutibile: il fatturato dello studio, la dichiarazione iva, i compensi ai dipendenti (se lavorano 18 ore al giorno avranno lo stipendio per 18 ore, altrimento sono in nero o il dato è falso) e collaboratori, le spese e gli interessi passivi, ecc.
    Sono tutti dati certi, dichiarati per le tasse, trasparenti, non modificabili e soprattutto non interpretabili.
    Prendiamo questi dati e con semplice formula finanziaria (non discutibile e/o interpretabile) si ottine il costo industriale dello studio.
    A questo punto chi ha un costo minore è più concorrenziale, non si può imbrogliare.
    Perchè il problema italiano (particolarmente italiano, anche se all'estero qualche cosa succede..... tutto mondo è paese, nessuno è perfetto!) è quello che bisogna non dare discrezionalità nell'assegnazione.
    Con una ammissione alla gara tipo SOA (non interpretabile) e un costo industriale determinato su parametri fissi dichiarati (non interpretabili) la trasparenza si riesce ad ottenere.
    VICEVERSA, se passerà l'idea del governo di fare la trattativa privata (5 nomi) per i lavori con gli importi sino alla soglia comunitaria (e che sono quasi il 90 % - diconsi novantapercento - dei lavori in gara) e di giudicarli con l'offerta economicamente più vantaggiosa (o per la direzione lavori anche con la relazione metodologica) SARA' LA MORTE DELLA TRASPARENZA e DEL MERCATO DELLA EVIDENZA PUBBLICA.
    A questo punto conviene che tutti i colleghi si attrezzino con una seggiolina per posizionarsi di fronte alla porta dell'amministratore di turno chiedendo umilmente e servilmente udienza per una raccomandazione.
    Per me può anche andar bene... basta saperlo, ma per lo meno avere la dignità di non continuare ad indignarsi e nello stesso tempo andare a votare i ns rappresentanti sia locali che nazionali.


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  • Gli Ordini Professionali fanno finta di non capire
    Marco P. - 06/04/2011

    Il sistema del massimo ribasso con l'esclusione automatica delle offerte anomale, individuando la cosiddetta "soglia di anomalia" (Art. 86 c. 1 D.Lgs. 163/2006) chiaramente garantisce la totale trasparenza ed evita la discesa verso ribassi eccessivi.
    Finora, la sua applicazione è stata limitata ai lavori di progettazione di importo inferiore a 100000 Euro - evidentemente per "risparmiare" alle sole grandi Soc. di Ingegneria il fastidio di dover partecipare a Gare con sostanziosi ribassi; ad esse è stato infatti riservato il metodo dell'offerta più vantaggiosa, per il quale il ribasso conta poco o niente.
    Perché gli Ordini Professionali non sono intervenuti in questa situazione per difendere gli Iscritti, ma casomai per difendere interessi economici delle Società di Capitale?
    Allora gli Ordini Professionali a cosa servono?
    Prese di posizione di questa importanza debbono essere assunte previa consultazione degli Iscritti.


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  • Cari Colleghi
    Gianni gr - 06/04/2011

    MA CARI COLLEGHI (pippo, cadelli, cnapcc, paolo, ecc. ) ma come si fa a discettare cosa dice la legge, le amministrazioni potrebbero..., facciamo un elenco di commissari ... (si un altro, magari anche questo a rotazione, tanto non ce ne sono abbastanza) ovvero si continua a fare filosofia sulla materia.
    Ma voi fate delle gare? Vi siete confrontati "sul campo" per vedere gli effetti perversi delle gare? Scusate ma dove vivete?
    La soluzione è una sola: abolizione del criterio di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa.
    Purtroppo, possiamo o potete discettare tutto quello che volete ma la realtà è una sola: i nostri rappresentanti nazionali hanno avallato questa scelta scellerata del governo o perchè non sono buoni a difenderci o perchè non hanno voce contro lo strapotere delle "grosse" società di ingegneria, rispetto alle quali tutti finiranno dipendenti e sub-appaltatori.
    Certo la speranza è l'ultima a morire .. ma ormai questa è la situazione.
    Se ci fa piacere parlarci addosso va bene, si passa il tempo; però non illudiamoci di poter cambiare qualche cosa.
    Vedrete quando arriveranno in massa anche i tecnici "europei" o "extra europei" (che tra l'altro, per mia esperienza, posso affermare che sono molto preparati) quanto mercato resterà.
    Certo noi ci faremo difendere dalle commissioni iscritte ad un albo regionale e prenderemo i lavori a rotazione ogni ... 5 anni (?).
    Stiamo tranquilli.
    Se si vuole la trasparenza ci vuole una certificazione "fissa" non discutibile ed interpretabile alla bisogna(tipo SOA). Tutto il resto sono discorsi e palliativi.


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  • Modifiche possibili
    Pippo - 05/04/2011

    Dai commenti che leggo mi sembra di capire che non vi sia nessuna controindicazione al fatto che la soglia cui possono essere affidati i servizi di architettura e di ingegneria con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sia aumentata alla soglia comunitaria.
    Ma quasi tutti i commenti sono negativi, per le gare sotto soglia comunitaria, per gli attuali criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
    Capisco che non è possibile soltanto criticare e mi permetto di fare le seguenti proposte.
    1) Lascerei libere le stazioni appaltanti di sceglie l'uno o l'altro criterio di aggiudicazione
    2) Con il criterio del prezzo più basso vincolerei la gara alla partecipazione di almeno 10 soggetti con la possibilità di utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ma con la modifica di utilizzare lo scarto medio aritmetico definito all'articolo 86, comma 1 del Codice con il segno positivo e quindi da aggiungere alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse nel caso in cui la tale media aritmetica sia inferiore al 15% e con il segno negativo e, quindi da sottrarre alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse nel caso in cui tale media aritmetica sia superiore al 15%. Con tale sistema i ribassi risulterebbero calmierati;
    3) Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i commissari di gara non dovrebbero essere inferiori a 5 e mentre la scelta del presidente sarebbe effettuata discrezionalmente dalla stazione appaltante tra i propri funzionari, per la scelta dei 4 commissari dovrebbe essere individuato un meccanismo di notevole trasparenza che potrebbe essere quello di sorteggiare in pubblico gli stessi all’interno di un elenco provinciale o regionale predisposto dagli ordini professionali.
    Ovviamente si tratta di una possibile ipotesi che per le gare sotto la soglia comunitaria non dovrebbe avere problemi perché, in ogni caso, rispetterebbe i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.


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  • Unico criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
    Paolo - 05/04/2011

    Rispondo a Luigi Cardelli.
    Leggendo nelle premesse al Regolamento "Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;" sembra proprio che il Governo abbia avuto la voglia di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio, in ogni caso ed a prescindere dall'importo da porre a base di gara.
    D'altra parte, l'articolo 266 del nuovo Regolamento rubricato con "Modalità di svolgimento della gara" non fa riferimento ad importi specifici ed al comma 4 dice testualmente "Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, .......".
    Per ultimo è utile evidenziare che le citate premesse al regolamento sono state inserite dal Governo per rispondere ad un'osservazione del Consiglio di Stato che, nel parere n. 313 del 24 febbraio 2010, in merito all'articolo 266 comma 4 aveva testualmente osservato ".....quasi che il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisca il solo criterio applicabile, ...."


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  • Dubbio
    GIANNI GR - 04/04/2011

    Sbaglio o ricordo male: ma questi commenti, rimostranze, proposte ecc. non erano già state fatte in un precedente forum sei mesi fa?
    Come mai tanti colleghi si svegliano solo ora: forse sono diventati consapevoli (magari a loro spese) degli effetti delle aggiudicazioni con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, della famigerata relazione metodologica, ecc.?
    Provino un pò ad inviare una lettera di sfiducia agli organi nazionali, come era stato fatto a suo tempo.


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  • Urgente un tavolo di concertazione per rivedere le norme sull’assegnazione degli incarichi di progettazione
    CNAPPC - 04/04/2011

    "E' urgente un tavolo di concertazione tra Enti appaltanti, progettisti e imprese per proporre un ridisegno razionale ed equilibrato delle norme che rendano rapidi ed efficienti le procedure di assegnazione di incarichi pubblici di progettazione, senza intaccare la qualità del risultato e la trasparenza delle scelte. Inviteremo subito tutti gli attori del processo delle Opere Pubbliche a trovare - nel tavolo che proponiamo - soluzioni politiche rapidamente realizzabili: drastica riduzione della burocrazia nell' iter amministrativo di realizzazione di Concorsi e gare, utilizzo delle strumentazioni on line nel loro svolgimento, regolamentazione chiara sulla formazione di Giurie e Commissioni aggiudicatici". Lo sottolinea il Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Conservatori e Restauratori (CNAPPC) intervenendo sulle recenti iniziative parlamentari nel settore dei lavori pubblici, ricordando la necessità che il delicato argomento dell'affidamento di appalti e servizi di architettura ed ingegneria venga trattato organicamente con apposite leggi tematiche e non con provvedimenti che riguardano più settori, spesso slegati tra loro, come il DDL "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali" e le "Norme per la tutela della libertà d'impresa". Per il Consiglio Nazionale, le iniziative legislative devono sempre tenere conto del fine della Legge che, nel caso dell'affidamento di incarichi pubblici di progettazione, è quello di garantire alla comunità la miglior qualità del risultato, tramite la concorrenza, la trasparenza e il giusto costo. E' evidente a tutti che l'inutile e costoso apparato burocratico previsto dalla legislazione italiana in materia di Concorsi ha troppe volte reso inutilizzabile quello che dovrebbe essere lo strumento principe nella scelta dei progetti e che, in paesi vicini al nostro, ha fortemente promosso la qualità architettonica e costruttiva; in Italia si è purtroppo raggiunto il grottesco risultato che spesso è più lungo il processo di aggiudicazione dell'incarico che il tempo richiesto per svolgere la prestazione professionale stessa. "Il Consiglio Nazionale - afferma Rino La Mendola, Presidente del Dipartimento Lavori Pubblici - al di là della definizione delle soglie, continua a puntare sul concorso di progettazione, che affrancato dalle lungaggini burocratiche che ne determinano un uso ridotto è, di fatto, l'unico strumento che si fonda concretamente sulla qualità del progetto. Pur consapevoli che non sempre il concorso sia il più adatto all'oggetto dei lavori e che, dunque, la diversificazione delle tipologie di affidamento sia giusta, non vorremmo tuttavia che, per maggior semplicità d'uso, si finisca per ricorrere solo alle soluzioni alternative al concorso". Secondo il Consiglio Nazionale, il Concorso di progettazione, così come le gare alternative e l'uso degli elenchi, devono essere strumenti rapidi ed efficienti, tutti fondati sugli stessi principi di trasparenza e concorrenza basata sul merito, impedendo l'accaparramento degli incarichi da parte di pochi. "Solo competenza, trasparenza, rotazione e indipendenza delle Giurie e Commissioni - sottolinea Leopoldo Freyrie, Presidente del Consiglio Nazionale - possono garantire la vera concorrenza. Essa non è un fine ma un mezzo per garantire ai cittadini che le Opere pubbliche abbiano le qualità architettoniche, ambientali, funzionali e di giusto costo. Le istituzioni degli Architetti italiani sono pronte a fornire servizi nella stesura dei Bandi, nella loro massima diffusione così come nel mettere a punto regole trasparenti nella scelta delle Giurie."


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  • Meglio la selezione tramite offerta economicamente più vantaggiosa
    Arch. Teresa Leone - 04/04/2011

    La selezione tramite offerta economicamente più vantaggiosa in casi soprattutto di progetti complessi può essere uno strumento valido per valutare meglio l'offerta, ma applicherei i criteri che hanno contraddistinto ultimamente 2 gare pubbliche:
    1) per la D.L. dei PIUS Lucca (come era strutturato il bando, il peso maggiore andrà alla qualità più che all'offerta (peccato non aver fatto in tempo a partecipare!);
    2) anche se non x professionisti, ma x raggruppamenti alla gara per Trib dell'AQ: stessa cosa.
    A ciò aggiungerei che:
    a) il curriculum non può essere SOLO quello degli ultimi 5 anni!
    b) non bisogna tendere a rottamare i professionisti dai 50 in su x 2 motivi:
    1) potrebbero "manutenersi" splendidamente, allora xké dovrebbero scomparire?
    2) sono quelli che sono stati avversati quando avevano 20/30 anni allora poi sarebbero "cor..." e mazziati!
    Conclusione.
    Esiste la possibilità di valutazioni serie? Si potrebbero individuare gare x tipologie di curriculum per es. e n° di anni di esperienza, magari.


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  • Progettazioni < 100.000,00
    Luigi Cardelli - 04/04/2011

    Sbaglio o per le progettazioni < 100.000 (art 267 del regolamento) per il rinvio all'art.91 comma 2 del codice e da questi all'art.57 comma 6 residua anche il criterio del prezzo più basso?


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  • Perchè no - ma con alcune correzioni
    Paolo - 04/04/2011

    Ci siamo lamentati per i ribassi eccessivi nelle gare di servizi di architettura e/o ingegneria quindi li soluzioni sono solo due:
    offerta economicamente più vantaggiosa o reintroduzione delle tariffe minime come c'è in alcuni paesi della comunità europea leggi Germania. Per quanto riguarda l'aumento della soglia per cui può essere utilizzatta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara mi sembra opportuno per semplificare gli affidamenti; il problema è la rotazione tra i soggettii che vengono chiamati a presentare l'offerta. A mio avviso bisognerebbe integrare il regolamento dei lavori pubblici inserendo un comma dove viene stabilito che per due anni chi è stato chiamato a rimettere l'offerta non possa essere più interpellato se negli elenchi degli operatori , predistosto dall'ente a seguito di avviso pubblico, vi siano altri soggetti.
    Così si evita che vengano chiamati sempre gli stessi professionisti.


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  • Offerta Economicamente più vantaggiosa = Presa in giro .
    s.e.i. - 04/04/2011

    A nessuno piacciono le gare a max ribasso ma il metodo della cosiddetta offerta economicamente più vantaggiosa è una plateale presa in giro.
    Cosa ne pensano le imprese è manifesto; come mai a gare simili per oggetto e importo ma svolte con i due metodi, a quelle al max ribasso (magari con l'esclusione automatica delle offerte anomale) partecipano 100-150 imprese e a quelle col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa al max partecipano in 10-15?
    Perché è palese che, almeno nel 90% dei casi, l'aggiudicazione avverrà discrezionalmente a favore dell'impresa amica. Tale metodo è inoltre offensivo per i progettisti e ne svilisce il lavoro.
    E' ragionevole ritenere che i progettisti presentino la soluzione al meglio avendo concepito il progetto e avendo avuto modo di svilupparlo con il tempo necessario a disposizione; non si comprende bene come le imprese, nei 15 - 20 giorni che, di fatto, hanno a disposizione per formulare la loro proposta, possano migliorare il progetto.
    Inoltre, visto che poi i criteri-parametri per la valutazione delle offerte sono indicati nel bando, perché non segnalarli già ai progettisti che ne potrebbero tenere conto per migliorare organicamente la soluzione. Qualora si tratti invece di problemi tecnologici particolari, allora le stazioni appaltanti abbiano il coraggio di ricorrere all'appalto-concorso.
    Si dice che la cosiddetta offerta economicamente più vantaggiosa consente di avere prezzi meno stracciati; ma non è detto perché il prezzo è comunque un elemento di valutazione ed, inoltre, se vengono proposte migliorativi al progetto (materiali più validi e, quindi più costosi, opere aggiuntive, apprestamenti particolari), hanno tutti un costo suppletivo per cui quello che si guadagna con un ribasso minore si perde per i migliorativi.
    I lavori sono eseguiti correttamente se, con un progetto valido e chiaro, i controlli sono corretti ed effettivi e ciò qualunque sia il metodo di aggiudicazione.
    Per una limitazione dei ribassi che non si presti a imbrogli, il metodo dell'esclusione automatica delle offerte anomale con il taglio preventivo delle ali (ora applicato solo per le gare di lavori sotto un milione di euro) è l'unico che da garanzie.
    Per avere una limitazione maggiore, si potrebbe evitare di aumentare la media dello scarto medio delle offerte; con i numeri di partecipanti cui si è arrivati, e con il taglio delle ali, sarebbe anche scongiurato il pericolo di cordate.
    Se si adotta un metodo trasparente si può anche pensare a come evitare il numero spropositato di partecipanti (che poi si riflette in spese generali per le imprese che debbono partecipare a 100 gare per la speranza di vincerne 1); per le gare sotto 1 milione di euro il metodo della procedura ristretta semplificata, se il sorteggio dell'elenco delle imprese è fatto in modo limpido, il metodo funziona.


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  • Perché soltanto l'offerta economicamente più vantaggiosa (BIS)
    Marco P. - 04/04/2011

    Perché soltanto l'offerta economicamente più vantaggiosa?
    (1) Perché è il criterio che permette alle Amministrazioni Pubbliche di distribuire impunemente milioni di euro ai loro amici, garantendo il perdurare di una situazione clientelare di antica origine.
    (2) Perché obbligando i concorrenti alla redazione di un "semi-progetto" solo per PARTECIPARE alla Gara, taglia fuori i piccoli Studi Professionali - ai quali rimarrà solo l'agonizzante settore privato quale fonte di possibile lavoro.
    (3) Perché - in seguito alle mostruose difficoltà incontrate dai piccoli Studi a vincere Gare Pubbliche, conseguenti a (1) e (2) supra - le grosse Società di Ingegneria potranno contare su di una manovalanza intellettuale a basso prezzo (i.e. i piccoli Studi appunto) per subappaltare i Lavori di Progettazione (di solito a 1/8 - 1/10 del prezzo di aggiudicazione) e arricchirsi in maniera schifosa.


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  • Il problema non è quello dell'innalzamento della soglia
    pippo - 03/04/2011

    Diciamocelo chiaramente il problema non è quello dell'innalzamento della soglia ma quallo dei criteri di aggiudicazione che vanno entrambi modificati.
    Quello del prezzo più basso per evitare ribassi così alti che mortifichino la professione.
    Quello del criterio più vantaggioso che potrebbe essere interessante se la scelta della commissione giudicatrice venga effettuata in vera trasparenza e se le riuninione delle stesse siano pubbliche.
    Per il resto concordo con chi vorrebbe mantenere entrambi i criteri con la precuisazione che nel caso di procedure negoziate senza bando di gara il numero di rofessionisti da invitare non sia inferiore a 10.
    Occorrerebbe poi, evitare molteplici elenchi di professionisti, creando elenchi regionali che darebbero maggiori possibilità di iscrizione ai professionisti che non dovrebbero effettuare una iscrizione per ogni ente appaltante.


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  • Il vero problema è nella nomina della commissione giudicatrice
    Antonio R. - 03/04/2011

    Il vero problema della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nel come le commissioni giudicatrici vengono nominate. E' qui che bisognarebbe agire se si vuole effettivamente trasparenza. Fin quando la nomina della Commissione viene effettuata dall'Ente aggiuticatore con soggetti interni e senza un criterio oggettivo nella scelta "i giochi sono fatti". Sarebbe invece più giusto che la nomine venissero effettuate a livello centrale oppure attribuindo tale compito all'Autorità di Vigilanza che oltre ad effettuare i compiti della vigilanza nella correttezza e nella conformità della proceduta, attui una tutela preventiva dei partecipanti alle gare e garantista nella scelta effettiva dell'offerta migliore.


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  • Cari peoni
    francesco - 03/04/2011

    Ci sono due argomenti in Italia intoccabili: Appalti e Sanità. Tutti quelli che fanno politica, o vogliono fare politica sognano di notte e pensano di giorno a quese due parole. (Avete mai notato perchè si quasi si ammazzano nelle campagne elettorali delle elezioni locali?). I governo centrali di qualsiasi direzione (sinistra, centro, destra) devono tenere conto di questa base e fanno le leggi con il buco, affindandone la stesusa ai Balducci di turno giustificando le disinvolture come necessità di semplificare e snellire le procedure. Una bella copertura, ho visto con i miei occhi gare fatte con i moderni strumenti messi a disposizione dalla tecnologia che trattano 3000 concorrenti in pochi secondi con certezza di risultato e proficuità della scelta. E con costi pari al 5% di quelli spesi attualmente. Vi faccio ancora notare: dappertutto si concorda che in Italia la corruzione avanza. Il signore che comanda la Corte dei Conti ha affermato al momento dell'insediamento che la corruzione dilaga. Dopo tre giorni di sedia ha dato parere positivo allo strumento base della corruzione sugli appalti: IL REGOLAMENTO. Mi dispiace siamo PEONI in quanto trattati come tali.


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  • Criteri entrambi da rivedere
    Pippo - 03/04/2011

    Ho letto con attenzione tutti i commenti e sono abbastanza confuso. Sono convinto che il criterio del prezzo più basso, così com'é adesso utilizzato porta a ribassi per i quali i professionisti che li applicano dovrebbero essere sottoposti a giudizi disciplinari ma sono anche convinto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cos'ì com'è per ora utilizzata favorisce i professionisti del luogo, la non trasparenza e la scelta discrezionale.
    Entrambe le soluzioni sono in danno delle categorie professionali.
    Mi domando:perché le stesse non prendono posizione su gli attuali entrambi criteri?
    Il Consiglio nazionale degli Ingegneri, quello gegli architetti e quello dei geologi cosa ne pensano? qual'é la loro posizione?
    Sarebbe interessante conoscerla.
    E' possibile che nessuno di loro legge questi nostri commenti e se qualcuno li legge perché non interviene?


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  • Incredibile ma vero
    Salvatore - 03/04/2011

    Prima di inserire questo post mi sono documentato. Ha ragione "batt".
    Il Governo che ora ha scelto che per gli incarichi di progettazione l'unico criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa aveva il 5 agosto del 2009 proposto ricorso alla corte costituzionale relativamente all'articolo 5, lettere a) e b) della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 relativamente al fatto che la regione stessa aveva previsto che per gli incarichi di progettazione era preferibile ma non obbligatorio, il ricorso al criterio del prezzo più basso.
    La Corte con la sentenza n. 221 del 17 giugno 2010 respinge la richiesta del Governo perché "Quanto al merito, deve osservarsi che il Codice degli appalti pubblici prevede che gli incarichi di progettazione devono essere affidati utilizzando, ai fini dell’aggiudicazione, «il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa». Il legislatore regionale ha, invece, previsto che le stazioni appaltanti debbano optare “preferibilmente” per quest’ultimo criterio."
    Siamo veramente alle comiche.
    Lo stesso Governo che aveva proposto il ricorso alla corte costituzionale avverso la preferenza ma non obbligatorietà di una regione per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella del prezzo più basso, oggi con il nuovo Regolamento decide che l'unico criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa! Chi non crede cerchi e legga su internet la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 17 giugno 2010.


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  • Finalmente
    Gianni gr - 03/04/2011

    Sono letteralmente esterefatto! GRAN PARTE DI QUELLO CHE AVEVO SEGNALATO oltre SEI mesi fa (ovvero che siamo imprese, ci vuole una SOA per professionisti, offerta vantaggiosa una truffa, portare il curriculum a 15 anni -visto i tempi di realizzazione delle opere-, valutazione "contabile" del tempo e dei costi di studio per fare un progetto, pluridisciplinità, ordine da "abolire" (!), responsabilità vera del RUP, , ecc.ecc., STA VENENDO FUORI.
    Vedo che i colleghi si stanno svegliando.
    Allora non è mai troppo tardi !
    In ogni caso lascio ai giovani, io non ne ho più voglia.
    Finisco un lavoro di una gara che ho vinto e che mi dura tre anni e poi me ne vado a pescare.
    Spero solo che i miei figli vedano un cambiamento in questa tanto bistrattata professione


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  • Entrambi i criteri
    viviano - 02/04/2011

    Leggo i vostri commenti e penso che l'unica soluzione possibile sia quella di lasciare entrambi i criteri del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Basterebbe mettere alcuni paletti seri in tutti e due i criteri.
    Ma è così difficile pensare che con il criterio del prezzo più basso occorre procedere ad una esclusione automatica delle offerte anomale magari migliorando il criterio in atto per evitare grandi ribassi.
    Con l'offerta economicamente più vantaggiosa basterebbe scegliere la commissione giudicatrice all'esterno dell'Amministrazione su elenchi predisposti dagli ordini e per sorteggio obbligando le commissioni stesse a sedute pubbliche.


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  • Amarezza completa
    Alessandria - 02.04.2011 - 02/04/2011

    Concordo in pieno con Giovanni da Udine. Gare in piena truffa, ampiamente pilotate e pilotabili.
    Sembra paradossale che l'Amministrazione, obbligata ad affidare incarichi all'esterno xchè non ha tecnici qualificati per espletarli, risulti però in grado di giudicare le offerte tecniche presentate in gara, a cui va magari attribuito il 90% del punteggio.
    Agli studenti che stanno laureandosi, qualcuno dovrebbe dire che non lavoreranno mai x mancanza di curriculum da presentare in gara, però devono comunque pagare Inarcassa anche se non lavorano (in gara senza iscrizione all'Ordine non ti presenti).
    Un augurio a chiunque stia cercando di lavorare con onestà.


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  • Offerta economicamente più vantaggiosa ? basta ipocrisie!
    batt - 02/04/2011

    Già la Corte di Giustizia, Sesta sez., 7 ottobre 2004, n. C-247/02 ha affermato il contrasto con il diritto comunitario di una norma nazionale che ai fini dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso.
    Quindi la norma regolamentare che obbliga al ricorso alla sola offerta economicamente più vantaggiosa non solo è illegittima per eccesso di delega (quindi impugnabile) ma è direttamente disapplicabile appunto per contrasto con la disciplina comunitaria.
    Il Consiglio di Stato, nel parere al Regolamento (prot. 313 del 24 febbraio 2010), afferma che il Regolamento non impone ma "sembra" imporre (sottigliezza) l’offerta economicamente come unico criterio.
    La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Consulta l'articolo 19 della legge regionale Umbria n. 3 del 2010 e l’articolo 1, comma 5, della legge regionale Friuli V.G. n. 11 del 2009 che "sembravano" imporre l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico possibile per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
    Ora, se il Governo non ammette che una legge regionale (per di più in un caso di una regione autonoma) imponga tale unico criterio, non si comprende come lo stesso obbligo possa essere introdotto da una norma regolamentare.
    Per completezza si ricorda che le due norme regionali impugnate sono state “salvate” dalla Consulta (sentenze 11 febbraio 2011, n. 43 e 17 giugno 2010, n. 221) solo perché in effetti non ponevano l'obbligo denunciato, bensì solo la "preferenza" per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lasciando quindi inalterata la possibilità del ricorso all'offerta di solo prezzo.
    Sotto il profilo meramente pratico, poi, qualcuno dovrebbe spiegare come affidare un incarico di sola direzione dei lavori, solo collaudo o solo coordinamento per la sicurezza, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, concludendo, negli incarichi di progettazione, se le cosiddette "relazioni metodologiche" così privilegiate in sede di attribuzione dei punteggi, siano un elemento che garantisce la qualità della progettazione o un monumento all'aria fritta.


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  • Un mondo di ipocriti
    Francesco delli Muti - 02/04/2011

    Si continua ad essere tutti ipocriti.
    la verità oggettiva è che non c'è concorrenza nell'affidamento degli incarichi.
    Si stabiliscono criteri soggettivi nell'assegnare il 70% del punteggio all'elemento tecnico (giudicato su base fiduciaria) lasciando il 30% all'offetta economica (criterio oggettivo) che diventa ininfluente.
    L'ennesima PORCATA è stata fatta per gli appalti dei lavori LA DICITURA OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA diciamolo E' LA LEGALIZZAZIONE DEGLI APPALTI TRUCCATI - SI E' LEGALIZZATA LA TANGENTE.
    buona giornata


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  • Assegnazione incarichi: la truffa perfetta
    Giovanni da Udine - 02/04/2011

    Lavoro con gli enti pubblici da oltre 33 anni e credo di averne viste di tutti i colori.
    Una volta esisteva l'incarico fiduciario con il quale gli amministratori sceglievano i professionisti di fiducia.
    D'accordo, poco trasparente, però almeno ne rispondevano ai loro elettori. Ora le commissioni di gara in "camera chiusa" assegnano ad insindacabile discrezione i punteggi ai curricula ed alle proposte progettuali dei concorrenti (che quasi sempre pesano per il 60-70% del punteggio finale) mentre, coram populo, aprono solo le buste con le offerte economiche e con il ribasso sui tempi progettuali.
    Quindi: o sei amico del tecnico comunale o non passi. Per non parlare dei componenti delle commissioni. Quasi sempre incompetenti nel giudicare relazioni o proposte che non sono in grado di capire e valutare.
    Il sistema attuale di assegnazione degli incarichi "sembra" trasparente, in realtà è molto più manipolabile ed è impossibile da contestare.
    Qualcuno dice: lavoro ai giovani professionisti. D'accordo, ma dei moltissimi "vecchi" che sono nella libera professione da anni e che devono continuare a lavorare, cosa ne facciamo ? Li dobbiamo uccidere?
    Al riguardo mi chiedo: limitare i curricula limitati agli ultimi 5 anni a chi serve? Ma gli enti pubblici hanno bisogno di professionisti esperti o solo fortunati?
    Potrei capire il mondo dell'elettronica in rapida evoluzione, ma nell'edilizia le case si riparano come 30 anni fa....
    Decisamente ci sarebbe molto da cambiare.


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  • Ampi spazi di valutazione
    Fausto - 02/04/2011

    Ancora una una volta si deve registrare che il criterio scelto per l'assegnazione di incarichi è quello che lascia il maggior spazio a valutazioni troppo spesso "soggettive".
    E' ipocrita negare che la valutazione dei punteggi delle offerte " economicamente più vantaggiose" spesso sono di ampia discrezionalità .....
    Meglio un sistema di prequalifica dei professionisti ( tipo SOA) aggiornabile con l'esperienza , una tariffa rivista e ragionata ed un offerta economica con max e min fissati.
    Buona giornata a tutti


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  • Perché in solo criterio
    Giovanni - 02/04/2011

    il codice dei contratti pubblici prevede due forme di assegnazione:
    l'offerta al prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa.
    Può il regolamento attuativo eliminarne una? perchè questa scelta del regolamento? quali sono i vantaggi per la pubblica amministrazione?
    Una cosa appare certa: si continua a penalizzare i giovani professionisti.
    il libero mercato ha bisogno di regole non di vincoli.


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  • Ma si pensa ai giovani?
    Vincenzo - 02/04/2011

    Vporre due ulteriori questioni:
    1) l'offerta economicamente più vantaggiosa è un criterio di scelta fortemente penalizzante per i giovani professionisti. Infatti, quando nell'art. 266 c.1 lett. a2) del Regolamento si richiama l'art. 263 dello stesso, si pone una forte pregiudiziale in relazione al possesso di requisiti che devono possedere i concorrenti. Soltanto dopo una carriera sufficientemente consolidata si possono raggiungere i requisiti previsti. Risulta ovvio, d'altra parte, che tale condizione è necessaria per progettazioni più complesse e specialistiche.
    2) Quale considerazione deve avere l'affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria alla luce del citato art. 266 c.4 lett. c)? Mi spiego meglio: se per una P.A. il ricorso al criterio del massimo ribasso poteva essere una semplificazione delle procedure di assegnazione per progetti di modesto importo, evitando l'arbitrarietà dell'affidamento diretto, dall'8 giugno in poi, per gli stessi casi, sarà necessario ricorrere proprio all'affidamento diretto, stante la maggiore durata della procedura di selezione e la sua maggiore onerosità e complessità, nei casi di selezione tramite offerta economicamente più vantaggiosa.


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  • Cari Peoni
    Francesco - 02/04/2011

    Ve lo ripeto da due anni. Il nuovo regolamento introduce tra i criteri per l'affidamento degli incarichi professionali quello della TANGENTE. La regolarizza a livello di opzione di fatto impunibile perchè, salvo confessioni degli interessati non è dimostrabile. E' una legge capolavoro, creata dall'ex ministro di pietro e perfezionata da questi qua. Il provvedimento di cui si parla non è altro che l'ennesimo ritocco per ridurre le possibilità di fuga da questo criterio. A tutti i SIGNORI che ogni tanto si sono affacciati a questa rivista e mi hanno snobbato, mi permetto di fare osservare che per ennesimo non si intende un abitante di Enna, ma un ulteriore provvedimento per banalizzare ed aggirare la normativa europea, limitando le gare soprasoglia a pochi studi professionali, contati al punto tale da consentire loro di spartirsi i pochi incarichi destinati al loro livello. Ed allora cari peoni, lasciate in pace gli ordini, i consigli nazionali le associazioni, cercatevi un politico, dirigente, etc. e patteggiate! Ricordatevi che è LEGGE lo potete fare! Vi ringrazio di essere arrivati fino in fondo a questa ennesima mia riflessione!


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  • L'importo non è l'unico problema
    Sandro - 02/04/2011

    i professionisti vengono ritenuti "imprese" e come tali devono essere trattati.
    E quindi no all'offerta vantaggiosa (è una truffa);
    no al ribasso preefissato.
    E attenzione all'importo da porre a abse di gara. Recentemente inuna gara per il restauro di un edificio storico l'importo a base d'asta avrebbe dovuto essere di circa 80.000 euro , mentre l'importo posto a base di gara dall'amministrazione è stato di circa 32.000 euro.
    Occorre che i consigli nazionali (A proposito, in democrazia sinceramente interessante la divergenza di opinioni tra Pisciotta e Freyrie) capiscano che occorre sentire noi professionisti prima di prendere decisioni. Fate assemblee in tutta italia e poi decidete Tutto il resto sono discorsi che lasciano il tempo che trovano.


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  • Opinioni diverse
    Salvo - 02/04/2011

    Sono in totale accordo con quanto espresso da Oreto e non è giusto utilizzare soltanto l'offerta economicamente più vantaggiosa ma, visto che siamo considerati imprese, occorre che anche per le gare di progettazione venga utilizzato il prezzo più basso con l'esclusione delle offerte anomale.


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  • Perché soltanto l'offerta economicamente più vantaggiosa
    Pippo - 02/04/2011

    Non capisco l'articolo dove viene affermato che l'unico criterio utilizzabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
    Può un regolamento cambiare la legge e se così fosse forse varrebbe la pena ritornare all'incarico fiduciario perché di questo si tratta.
    Tutte le gare per le quali è stato utilizzato questo criterio sono state aggiudicate a professionisti del luogo.
    Concordo invece dove si dice che occorre aumentare il numero di inviti per lo meno a dieci e ad utilizzare il prezzo più basso con l'anomalia.


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  • Non d'accordo su tutto
    Gianni gr - 01/04/2011

    Sostanzialmente mi pare che tutto vada bene (non è importante la soglia 100/150/200/300, ecc.) ma:
    1) l'offerta economicamente più vantaggiosa è una truffa , come già più volte espresso, serve solo a fare assegnare incarichi a chi si conosce;
    2) non è giusto che chi ha preso un incarico aspetti l'esaurimento della lista : se per esempio si prende un incarico a gennaio e ci sono 30/40 professionisti in lista , per ritornare in concorrenza bisogna aspettare almeno due o tre anni (in generale infatti, salvo le grandi città, quali sono le amministrazioni che appaltano 30/40 lavori all'anno ?) e cosa si fa per tutto il resto dell'anno?
    3) si ribadisce che la scelta deve essere fatta secondo una capacità di iscrizione a categorie e importi di lavoro (tipo SOA come per le ditte costruttrici) senza altri criteri discriminanti e senza aspettare la scadenza della "lista".
    Forse che le imprese hanno questo impedimento?
    Possono partecipare tutti i giorni alle gare di una amministrazione e vincerle anche tutte: qualcuno ha mai trovato qualche cosa da ridire?
    La libertà deve essere assoluta.
    Sino a quando si metteranno "lacci e lacciuoli" alle norme di partecipazione alle gare ci sarà sempre la fila davanti alla porta dell'amministratore di turno per trovare lavoro.





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