Codice dei contratti e nuovo Regolamento: Verifica e validazione dei progetti

Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto l...

10/06/2011
Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 3 2004/18/CE", per i progetti da porre a base di gara non ancora approvati scatta l’obbligo della verifica prevista nel nuovo Regolamento e desideriamo, oggi, porre l'attenzione su questa parte del nuovo regolamento che, di fatto, è veramente innovativa e che riguarda la verifica dei progetti. Mi riferisco alla Parte II, Capo II rubricata come "Verifica del progetto" ed in particolare agli articoli dal 44 al 59.
In verità anche nel precedente Regolamento n. 554/1999 agli articoli dal 46 al 49 si parlava di "verifiche e validazione dei progetti" ma vale la pena osservare come l'articolato del nuovo Regolamento, in questa parte specifica, è stato riscritto di sana pianta.

In particolare viene specificato che la verifica del progetto è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati e che la stessa deve accertare:
  • la completezza della progettazione;
  • la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
  • l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
  • i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
  • la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
  • la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
  • la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
  • l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
  • la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Grande importanza, dunque, alla verifica del progetto con la trasformazione della validazione del progetto, sottoscritta dal responsabile del procedimento, soltanto in un atto formale.

Le verifiche dei progetti, nel caso di lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, possono essere effettuate dagli uffici tenici delle stazioni appaltanti nel caso in cui il progetto sia stato redatto da progettisti esterni e sempre dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
Nel caso di lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro per opere puntuali ed inferiore a 5.378.000 euro per opere a rete, la verifica può essere effettuata dal responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero dagli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.
Per sistema interno di controllo di qualità si intende:
  • per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 5.278.000 euro un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;
  • per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 5.278.000 euro un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.

Nel caso di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica del progetto deve essere effettuato dall'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B.

Nei casi di carenza di organico la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:
  • per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA);
  • per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
    • ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;
    • a liberi professionisti, a società di professionisti a società di ingegneria, a prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di altri stati membri, a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedentemente indicati ed a consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

Ricordiamo, per ultimo, che sono di notevole importanza gli articoli 52 e 53 del Nuovo Regolamento in cui vengono dettagliatamente indicati, rispettivamente, i Criteri generali della verifica e la verifica della documentazione.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Link Correlati

Focus Codice