Manovra bis: novità sull'impugnabilità di Scia e Dia

La manovra economica-bis (decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011), varata ad agosto ed ora in discussione al Senato per completare l'effetto della manovra v...

30/08/2011
La manovra economica-bis (decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011), varata ad agosto ed ora in discussione al Senato per completare l'effetto della manovra varata a luglio, contiene alcune importanti novità in riferimento alla liberalizzazione dell'attività edilizia ed in particolare in materia di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e Dia (denuncia e dichiarazione di inizio attività).

In particolare, il dl n. 138/2011 ha introdotto alcune modifiche all'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedendo, tra le altre cose, l'inserimento del comma 6-ter:
"La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

In sostanza, il privato che si sente leso dall'intervento edilizio non potrà ricorrere immediatamente al giudice, ma dovrà prima inviare formale diffida per sollecitare l'intervento della pubblica amministrazione. Solo nel caso di inerzia della PA e quindi dopo 30 giorni, il privato potrà ricorrere al TAR per ordinare all'amministrazione di bloccare l'attività.

Di seguito il testo dell'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 31 - Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità
1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E? fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

Ricordiamo che sul tema del diritto dei terzi a ricorrere, si era già espressa l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 15/2011 del 29 luglio 2011, aveva dichiarato che SCIA e DIA, non possono essere considerate come un provvedimento amministrativo impugnabile, ma sono una dichiarazione privata presentata a una pubblica amministrazione. Come tale non necessita di autorizzazioni preventive, lasciando all'amministrazione 30 giorni (con la Scia 60) di tempo per far interrompere l'attività in caso in cui violi la legge. Il terzo può contestare la scia anche dopo i 30 giorni. Nel caso in cui, l'inerzia dell'amministrazione si è protratta oltre il termine di 30 giorni e un terzo vuole contestare la Scia, può farlo davanti al Tar nel termine ordinario dei 60 giorni. Se il ricorso viene accolto, l'amministrazione è obbligata a far cessare l'attività.

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