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Manovra bis: dopo la SCIA arriva la SIA? - A 12 utenti piace questa notizia - 4 commenti alla notizia

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01/09/2011 - Dopo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sembrerebbe che la manovra-bis (decreto-legge n. 138/2011) stia introducendo la segnalazione di inizio attività (SIA). L'art. 3 della manovra bis oltre alla modifica dell'art. 41 della Costituzione sull'iniziativa economica privata, introduce (a meno di clamorosi errori terminologici) l'istituto della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi.

In attesa della revisione dell'art. 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

  • vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
  • contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
  • danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
  • disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
  • disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.


Alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, saranno soppresse le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more, l'adeguamento può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.

Ciò premesso, vediamo la differenza tra SCIA e SIA.
La Segnalazione di inizio di attività (SCIA) sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. Non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La SCIA deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. L'attività può essere iniziata subito. L'amministrazione ha 60 giorni per contestare la regolarità della Segnalazione e fermare i lavori. Decorsi i 60 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse.

A differenza dalla SCIA, la SIA non deve essere corredata da alcuna dichiarazione, certificazione o elaborato tecnica, in quanto non richiede alcuna certificazione per aprire un'attività economica, consentendo, dunque, un ulteriore snellimento burocratico.

Restiamo, comunque, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo per la comprensione di una norma che rimane aperta ad ogni interpretazione.


[Riproduzione riservata]





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  • Ma la legge sulla SCIA siamo sicuri che è chiara?
    Geom. Maurizio - 07/09/2011

    Sono un geometra che lavora nel campo dell'edilzia, ma leggendo le norme contenute nella legge 106/2011 non sono sicuro che la norma sia così chiara come descritto ed esemplificato nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato. Il Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01, nasce nel 2001 per unificare tutte le norme riguardanti l'edilizia che dalla legge 1150/42 in poi si sono succedute nel corso degli anni. La scelta del legislatore di imporlo come TESTO UNICO, derivava dal fatto che un Testo Unico, nella nostra legislazione, rappresenta una norma specifica per un determinato settore e che l'atto di modifica o abrogazione deve seguire un particolare iter, deve avvenire solamente in modo esplicito, ai sensi della Legge 8 marzo 1999, n. 50. Infatti l'art.7 comma 6 della Legge 50/1999 specifica che "Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare" In particolare questo iter è stato giustamente utilizzato sia per modificare l'articolo 6 del DPR 380/01 - Attività edilizia libera (articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010) che per modificare l'articolo 20 del DPR 380/01 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (articolo così sostituito dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011), mentre non risulta ancora modificato nessuno degli articoli riguardante la D.I.A. (articolo 22 ed articolo 23 del DPR 380/01). In particolare la legge 106/2011 è andata ad integrare il caos normativo scaturito dalla modifica dell'art.19 della Legge 241/90 stabilita dalla legge 122/2010 e dalla circolare del 16.09.2010 del Ministero della Semplificazione Normativa, andando ad aggiungere allo stesso articolo 19 della Legge 241/90 il comma 6-bis. "Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali." (comma aggiunto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) L'unico riferimento alla materia edilizia è quindi di nuovo riportato nell'articolato della legge 241/90 e nel comma 1 lettera B dell'articolo 5 che in via generale stabilisce che " Art. 5. Costruzioni private 1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: a) ... b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);" Vorrei infine segnalare che dopo la legge 122/10 e la successiva corcolare ministeriale alcune Regioni, tra cui la Toscana, hanno fatto ricorso alla corte Costituzionale, contro il provvedimento di legge e la sentenza dovrebbe essere emessa entro novembre 2011 - vedi ricorso n. 97 del 2010 pubbl. su G.U. del 10/11/2010 n. 45 - Udienza Pubblica del 23/11/2011 rel. CRISCUOLO. auguro a tutti Buon Lavoro


  • punteggiato
  • Quanta confusione!!!!!!
    lacivetta - 06/09/2011

    Sono d'accordo con Nino. Che confusione, sembra di essere in una gabbia di matti!.
    Non sanno più cosa inventarsi per creare confusione nel campo dell'edilizia. Queste persone che sono pagate profumatamente per amministrarci hanno perso il buon senso ed inoltre si sono dimenticati della cosa più importante: "l'edilizia è un settore trainante dell'economia".
    Per contenere tutte le norme che regolano le attività edilizie occorrerebbe un'enciclopedia.
    Progettare è divenuta una corsa ad ostacoli.


  • punteggiato
  • Ma xk non lasciano le coste come stanno ?
    Nino - 04/09/2011

    Ma perchè non lasciano le cose come stanno??? Immagino che cambiamenti.
    Solo x cambiare moduli, carte, etc quanto viene a costare a noi contribuenti?
    da DIA A SCIA A SIA . Inutili cose e complicare la vita .....


  • punteggiato
  • SCIA tempistica accertamento amministrativo
    Arch.Giovanni Panico - 03/09/2011

    I giorni non sono più 60 ma bensì 30





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