Prodotti nel carrello(3)

prodottoInserito
Notizie - LAVORI PUBBLICI,PROFESSIONE
Segnala ad un amico Stampa Aumenta carattere Diminuisci carattere
Letta 5197 volte   

Autorità LLPP: Il progettista del preliminare può partecipare alla gara per i successivi livelli di progettazione - A 2 utenti piace questa notizia - 13 commenti alla notizia

foto Notizia
Segnala ad un amicoSegnala ad un amico
StampaStampa notizia

fileAllegati
- Parere n. 137
- CdS n. 2650
- Deliberazione n. 43


04/10/2011 - E' stato recentemente reso noto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il parere n. 137 del 20 luglio scorso richiesto da una società di ingegneria in riferimento ad una procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e di ingegneria di importo a base di gara pari ad euro 145.000,00.
Si trattava di una gara bandita dal Comune di Acri per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, contabilità e misure, al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, nonché all'effettuazione di prestazioni accessorie per l'intervento di ristrutturazione, recupero funzionale e valorizzazione di Palazzo Sprovieri.

Il parere, in verità, riguarda le tre seguenti questioni:

  • la possibilità per il soggetto che ha redatto il progetto preliminare di partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria concernenti, tra l'altro, la progettazione di secondo e terzo livello;
  • lanecessità dell'inclusione nei raggruppamenti della figura professionale del geologo;
  • l'erronea valutazione delle offerte, conseguente alla mancata previsione nella lex specialis di un criterio prestabilito mediante il quale assegnare i punteggi fissati dall'art. 7. del bando di gara.


In particolare, per quanto concerne la prima questione, l'Autorità, nel parere in argomento, ha chiarito che è privo di fondamento il richiamo all'art. 8, comma 6, del DPR n.554/1999, in quanto la predetta norma pone il divieto di partecipare agli affidamenti degli incarichi di progettazione per i soli affidatari dei servizi di supporto all'attività del RUP.
L'Autorità precisa, anche, per quanto concerne la possibilità per il soggetto che ha redatto il progetto preliminare di partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria concernenti, tra l'altro, la progettazione di secondo e terzo livello è opportuno considerare che l'unico divieto posto dal legislatore per gli affidatari degli incarichi di progettazione è quello fissato dall'art. 90, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, che impone a questi ultimi di non partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori dagli stessi progettati.
L’Autorità precisa che tale disposizione, incidendo sulla partecipazione dei soggetti alle gare e, quindi, sulla libertà di impresa va interpretata in senso rigoroso, quanto alle ipotesi che possono comportare una incompatibilità, e, conseguentemente, l'esclusione dalla gara (Cons. Stato, Sez. VI 13.2.2004 n.561, TAR Piemonte, Sez. I, 28.2.2007 n. 882) ed aggiunge che in base all'analisi delle disposizioni su richiamate si può, quindi, evincere che il legislatore ha inteso privilegiare un criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione (TAR Piemonte, Sez. I, 5.7.2008 n. 1510; Cons. Stato Sez. VI, 13.2.2004 n.561), consentendo al soggetto che ha redatto il progetto preliminare di concorrere all’affidamento degli ulteriori livelli di progettazione.

In verità il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2650 del 3 maggio 2011, ha ritenuto che la partecipazione alla redazione delle "Linee guida per la progettazione della sicurezza nelle gallerie stradali", costituisca una di quelle ipotesi che determinano una "differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione; ed ha desunto ciò dalla interpretazione “comunitariamente orientata" dell'art. 90, comma 8, d. lgs. n. 163/2006.
Di analogo tenore la deliberazione n. 43 del 6 aprile 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che interviene per un caso in cui il progetto preliminare posto a base di gara era stato redatto, per la componente architettonica, dall'ATI aggiudicataria e, per la parte impiantistica, da uno dei commissari di gara.
L'Autorità, nell'osservare che è indubitabile che i livelli di progettazione successivi al preliminare sono definizioni sempre più affinate del medesimo intervento, ha rilevato in linea generale che, "sotto il profilo della possibile violazione del principio della par condicio e della simmetria informativa fra gli operatori economici, la circostanza che il socio accomandatario dell'impresa, nell'ambito dell'incarico ricevuto, ha avuto modo di conoscere preventivamente la progettazione preliminare dell'intervento e di seguirne tutte le fasi di approvazione del relativo progetto, potrebbe aver posto l'impresa di che trattasi in una posizione privilegiata rispetto agli altri concorrenti. È infatti sufficiente il solo sospetto della possibile lesione della trasparenza nella circolazione delle informazioni legate all'intervento di che trattasi, a costituire un vulnus al principio della par condicio". L'Autorità ha, poi, concluso la propria deliberazione sul problema in argomento rilevando il contrasto con gli artt. 84 comma 4 e 90 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, censurando il comportamento della stazione appaltante e richiamando la stessa al rispetto delle norme vigenti.

Di diverso avviso, l'ultimo parere dell'Autorità che si esprime, oggi, in senso favorevole alla partecipazione del progettista del preliminare alla gara per i livelli progettuali successivi.
La differenza di interpretazione della norma fra Autorità e Consiglio di Stato consiste nel fatto che L’Autorità non ritiene che il divieto possa avere una valenza di principio generale estendibile anche a fattispecie diverse da quella presa in esame della norma del Codice, il Consiglio di Stato la ritiene invece espressione di un principio generale e quindi applicabile anche all'interno delle tre fasi progettuali.

A cura di Paolo Oreto


[Riproduzione riservata]





Commenta con Facebook
Commenta con LavoriPubblici.it
  • attef
    igiul - 10/10/2011

    Nel merito credo sia condivisibile il parere dell'autorità sulla possibilità, per il progettista del Preliminare, di partecipare alle gare anche per gli incarichi di progettazione dei successivi livelli. Dai commenti però quello che viene fuori, almeno sembra, è la problematica sulla onestà della pubblica amministrazione e quindi sulla permeabilità delle norme da parte dei funzionari e/o politici disonesti. Il problema ritengo sia di una serietà assoluta ma facile da incorniciare. Preliminarmente preciso che sono convinto che chi ci governa è in grado di fare osservazioni sul tema almeno uguali a quelle che facciamo noi, quindi se i problemi non si risolvono è perché ritengono conveniente che restino così come sono. Mi spiego meglio, sono convinto che la stragrande maggioranza degli abusi, negli appalti di ogni tipo, avviene rispettando la legge perché le norme disciplinanti la materia consento la massima discrezionalità per la stazione appaltante. Non intendo dilungarmi anche perché sono sicuro di parlare di cose che tutti sanno e, purtroppo, che tutti subiscono senza poter fare niente. Insomma in una gara dove si affida con il criterio dell'offerta più conveniente per l'amministrazione è pur vero che il criterio è legale ma pure pinocchio sa che si può fare quello che si vuole. Poi nella pubblica amministrazione, soprattutto quella meridionale, la divisione dei compiti tra funzione politica e funzione amministrativa non è assolutamente rispettata, le nomine, i tecnici, la commissione di gara, il rup, da chi vengono nominati? Insomma è meglio rassegnarci e guardare altrove magari tentare di lavorare allargando gli orizzonti. Qui la situazione fa schifo è roba della "patonzola che deve girare"; del "tunnel dal gran sasso a ginevra" e di tutte le porcate, compreso la legge che consente di nominare quei signori che stanno a roma, che quando andiamo a londra o a berlino preferiamo presentarci non come italiani ma magari svizzeri del canton ticino. E purtroppo non si vede nulla di nuovo all'orizzonte. Buona serata a tutti va, meglio non avvelenarsi il sangue e spegnere pure il p.c.. Insomma giusto per scrupolo e per finire, voglio dire che la quantità delle persone che "beccano" sono proprio quei balenghi che la fanno proprio fuori dal vaso, ma sono una goccia nel mare degli affidamenti pilotati che, purtroppo, continuano a rimanere nascosti, con danni incalcolabili per l'economia, per il mercato, per la democrazia, per la lotta all'evasione e alla delinquenza organizzata, perché la legge "consente" a chi la vuole evadere di evaderla. Spero di essermi spiegato; in ogni caso buonanotte. Igiul Attef


  • punteggiato
  • Condizionano unicamente l'ammissione alla gara
    Marco P. - 08/10/2011

    "unicamente" !! Appunto. Le Normative Europee, le quali sono nient'altro che diktats del compartimento bancario e del grande capitale internazionale, di fatto tendono ad impedire la Prestazione Intellettuale del Professionista in favore della P.A. condizionandola ad assurdi requisiti finanziari e di organizzazione. Con questo meccanismo, intenzionalmente si previene l'emersione di nuovi soggetti nel mercato delle Prestazioni Intellettuali per garantire lo status quo ed il monopolio della esistente corrotta oligarchia. _ Questa politica rientra in una strategia globale di eliminazione delle classi professionali medie e totale sterilizzazione della mobilita' sociale, avente il fine ultimo di ridurre tutte le popolazioni del mondo occidentale ad uno stato di schiavitu' impiegatizia sotto il dominio planetario delle Banche Internazionali. _ Non a caso Confindustria nell'ultimo ridicolo "Manifesto" di pochi giorni fa chiede di limitare l'accesso al contante a 500 Euro : questo nuovo passo rientra nel piano di "total control" da parte del futuro "One World Government" descritto in maniera chiara ed esaustiva dal grande Aaron Russo - pochi mesi prima di morire. Questo e' il link: "Reflections and Warnings: An Interview With Aaron Russo (Part 1 of 10) " http://www.youtube.com/watch?v=3ITtof1G3AI . Buon ascolto a tutti.


  • punteggiato
  • appalto concorso?
    gitta - 08/10/2011

    "Quindi con i vecchi metodi, se presentavo un Progetto chiaramente superiore a quello degli altri concorrenti diventava quantomeno difficile darmi un punteggio basso; e in ogni caso, potevo sempre presentare ricorso al TAR. _ Anche un giovane Professionista dotato di talento e cultura tecnica, lavorando per le Imprese, aveva dunque una possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro." - L'istituto dell'appalto integrato - tuttora presente nel corpo normativo assieme alla più recente versione dell'appalto integrato complesso e sempre osteggiata strenuamente da CNI ed Ordini professionali - non ha evidentemente nulla a che vedere con la gara OEPV per gli affidamenti degli incarichi professionali, che ha visto - in sostanza - la sua prima codifica con il d.p.r. 554/1999. Quanto alle possibilità offerte dalle imprese ai giovani professionisti, chi ha vissuto quegli anni sa che a nessun giovane è mai stata affidata la titolarità di un progetto per appalto concorso, ma la solita manovalanza (qualificata, intendiamoci) cosa alla quale sono del resto abituati - oggi - i giovani ingegneri e architetti che lavorano per quattro soldi e poche prospettive negli studi professionali. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e finanziaria (che qualsiasi operatore economico che intenda intrattenere un rapporto con la PA deve avere, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali e che sarebbe osceno non pretendere) lo stesso sprovveduto lettore deve sapere che essi - lungi dall'aver a che vedere con il numero delle segretarie - condizionano unicamente l'ammissione alla gara, quindi non hanno alcuna influenza nè sulla successiva valutazione dell'offerta tecnica nè sulla graduatoria finale.


  • punteggiato
  • Breve storia della corruzione delle Italiche P.A.
    Marco P. - 08/10/2011

    "Del resto nel periodo di maggior incidenza della corruzione (la cosiddetta tangentopoli) la OEPV non veniva praticata per niente, eppure... " _ Questo commento tende a fuorviare il lettore sprovveduto sui metodi di aggiudicazione degli appalti pre - Tangentopoli. Dalla fine degli anni 1980s fino al 1993 le gare venivano aggiudicate con l'Appalto Concorso, per il quale metodo una Commissione giudicava i Progetti Esecutivi proposti dalle Imprese sulla base del Progetto di Massima proposto dalla Amministrazione. Simili procedure sono state successivamente implementate con i cd. "24 Lettera b)" e dal "29 Lettera b)". La maggior "onestà" di queste pur arbitrarie procedure è rappresentata dal fatto che veniva giudicato SOLO il Progetto, e non esisteva l'osceno odierno ragioneristico giudizio dei fatturati, quante segretarie ho nel mio ufficio, etc.: queste ultime regole sono il risultato dell'influenza degli ottusi e ignobili ragionamenti degli usurai (se preferite, moneylenders) sulla Legislazione Europea. _ Quindi con i vecchi metodi, se presentavo un Progetto chiaramente superiore a quello degli altri concorrenti diventava quantomeno difficile darmi un punteggio basso; e in ogni caso, potevo sempre presentare ricorso al TAR. _ Anche un giovane Professionista dotato di talento e cultura tecnica, lavorando per le Imprese, aveva dunque una possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. _ Comunque TUTTI questi metodi sono stati per anni la fonte di finanziamenti illeciti per TUTTI i partiti del cd. "Arco Costituzionale", quindi Partito Comunista, Partito Socialista, D.C., etc. _ Con Tangentopoli è stato poi effettuato in Italia un “regime change” non dissimile da quello odierno in Libia: la finalità era (ed è) quella di eliminare senza possibilità di appello un Leader (allora B. Craxi, oggi M. Gaddafi) amico dei Palestinesi. _ L'OEPV rappresenta oggi la nuova versione -a livello di rubagalline- delle sopraelencate Procedure di Gara. Viene ora sancita ed approvata per Legge la corruzione della P.A. nell'aggiudicare la Gara non più solo a livello di Appalti di Costruzione per decine milioni di Euro, ma anche e sopratutto nell'assegnazione di incarichi per poche migliaia di Euro. Inoltre, introducendo nel “voto” una miriade di parametri che nulla c’entrano con la validità della proposta tecnica, è ora molto più facile confondere le acque e aggiudicare l’incarico a qualche totale asino. _ Anche i sassi sanno che in Italia sono ben pochi i Tecnici delle P.A. che sono entrati nei rispettivi Enti senza nessun appoggio politico; ma anche per questa esigua minoranza, la carriera è TOTALMENTE condizionata da spinte politiche. _ Quindi, il risultato finale dell’OEPV sarà (è) l’osceno ingrasso delle Società di Ingegneria compagne di merende dei politici e dei Dirigenti delle P.A.


  • punteggiato
  • E se a guidarci ci fossero degli inaffidabili? (non solo eticamente)
    azing - 08/10/2011

    l'AVLLPP ha fatto un parere sulle norme nell'affidare gli incarichi. Si è guardata bene dal precisare che gli incarichi fiduciari, cioè quelli sotto i 20.000 euro che sono stati portati a 40.000 euro (credo) siano determinati essenzialmente dalla rotazionalità. Ma quì ci fregano, invitano i 5 tecnici della cerchia, di essi fanno rispondere solo a due (mnentre dovrebbero almeno integrare fino ad avere almeno 5 offerte) e danno l'incarico senza motivare il precisio rispetto della procedura adottata e delle norme. Come dire se Totò Riina avesse stabilito lui cosa è o meno contro legge. Ora non sarebbe in galera come non vi sono quei politici e quei funzionari nominati dagli stessi che fanno della loro funzione un capriccio discrezionale. Caro Presidente della AVLLP.


  • punteggiato
  • norme non adatte se non c'è onestà nella PA
    azing - 08/10/2011

    Tutti i problemi connessi a favoritismi e manovre di casta non avrebbero motivo di esistere se agli incarichi fiduziari o sottosoglia venisse dato un punteggio alla rotazionalità degli incarichi ed al rispetto delle altre norme, tar le quali non poter dare incarichi a dipendenti della PA all'interno del terrtorio dove opera il proprio ufficio. Rotazione valutata nel complesso degli Enti. il metodo della manifesta illogicità o travisamento di valutazione è largamente adottato dalla PA. Non a caso si son fatti la legge che è impugnabile solo al TAR anche se il RUP persiste nella proprio illogicità nonostante le precise segnalazioni ricevute. A mio avviso ci dovrebbe essere la galera per loro e per i Sindaci che li hanno nominati. Senza decorrenza dei termini.


  • punteggiato
  • Nessuna novità
    gitta - 08/10/2011

    L'interpretazione dell'Autorità aderisce, come sempre, al dettato normativo, ove in effetti non è reperibile la limitazione posta nel quesito, se non nell'ambito della procedura di affidamento ad un operatore economico. Quanto a chi se la prende tanto con i tecnici dipendenti pubblici - cioè i RUP, in sostanza - ciò denota da un lato il non comprendere quale sia l'evoluzione normativa e dall'altra il solito atteggiamento qualunquistico che purtroppo ben conosciamo. Considerare l'offerta economicamente più vantaggiosa come una "patologia" avrebbe senso, infatti, solo nell'ipotesi che la PA sia un covo di delinquenti, il che - se fosse - sarebbe di per sè patologico, indipendentemente dal sistema. Del resto nel periodo di maggior incidenza della corruzione (la cosiddetta tangentopoli) la OEPV non veniva praticata per niente, eppure... Per quanto riguarda i professionisti, poi, la OEPV è l'unico sistema per valorizzare la preparazione di ciascuno in rapporto alle opere da progettare, ponendo in secondo piano l'aspetto economico. Il fatto le attuali norme (dpr 207/2010) prevedano l'imposizione di limiti ai ribassi proprio dei professionisti (il che pone qualche problema proprio ai RUP) la dice lunga su come sono andate le cose fino ad oggi utilizzando il criterio del prezzo più basso per gli affidamenti degli incarichi, dove nella nostra esperienza abbiamo visto - sistematicamente, si badi bene - ribassi oltre il 60%. Quanto alla costruzione dei bandi con OEPV, il contributo del progettista diventa "determinante" nei soli casi in cui il professionista stesso abbia maturato un'esperienza specifica in tal senso.


  • punteggiato
  • non esiste contrasto!!
    stefano - 07/10/2011

    secondo me, i due pareri, non sono assolutamente in contrasto tra loro anzi, si integrano l'uno con l'altro. se è vero (come dice il secondo nuovo parere) che non esiste incompatibilità del progettista nel partecipare alla gara per le fasi successive, è sicuramente vero che (come dice il primo), non deve essere violato il principio di par condicio tra partecipanti!!! sarà dunque necessario che il bando non preveda (o non abbia previsto) assolutamente la premialità su criteri che, in qualche modo, possano far partire in posizione di "vantaggio" chi ha progettato la prima fase!!! i criteri di valutazione dovranno pertanto risultare "asettici" di richieste del tipo che potrebbero in qualche modo agevolare chi, meglio di tutti per aver progettato la prima fase, potrebbe proprio partire da una posizione di vantaggio!! ad esempio, il bando potrebbe benissimo premiare, in termini di punteggio, il grado di professionalità del concorrente, il grado di multidisciplinarietà, l'organizzazione, in termini di personale e strumentazione, che sarà adottata nello svolgimento dei servizi oggetto di gara e potranno essere richiesti e valutati i profili della composizione proposta per le fasi di progettazione e di direzione lavori; tutte richieste che praticamente non evidenziano posizioni di vantaggio per aver progettato la prima fase ma che, per l'appunto, risultano essere caratteristiche proprie oggettive (e anche non) del soggetto partecipante!! il bando dovrebbe invece assolutamente evitare di premiare con riferimento alla coerenza delle azioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi e dei vincoli correlati all'opera, dove praticamente, chi ha progettato la prima fase, avendo svolto il compito di progettista, ha avuto modo di approfondire, attraverso lo studio e la ricerca propedeutica alla progettazione, il quadro conoscitivo dell'opera stessa, dei suoi elementi architettonici, degli obiettivi di valorizzazione in coerenza alle condizioni espresse dalle Enti che dovranno (e che hanno già espresso pareri sul progetto preliminare) compresi, se del caso, gli Enti di tutela (Sovrintendenze competenti), del grado di criticità delle componenti infrastrutturali nonché dei potenziali fattori di imprevedibilità che, quindi, lo porrebbero in condizione di vantaggio nel definire le azioni conseguenti in adeguata coerenza, ledendo dunque i principi di par condicio che invece, proprio anche la stessa Autorità, intende tutelare con il primo parere (n 43 del 6/4/2011) con il quale conclude e cita testualmente "..non si tratta, quindi, di riceracre ipotesi tipiche, normativamente individuate dal legislatore, (...) ma di valutare se vi sia stata una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione in esame, che abbia dato luogo a un possibile indebito vantaggio per l'aggiudicataria" (nel caso specifico l'aggiudicataria aveva proprio redatto il preliminare). Credo proprio che queste siano le finalità dei due pareri anche perchè dettati dallo stesso Relatore, dallo stesso Presidente e dallo stesso Segretario e non credo proprio che, a distanza di soli cinque mesi, abbiano voluto smentire se stessi!!! Tutto torna anche con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n.2650 del 3/5/2011 che conclude proprio definendo l'incompatibilità per l'affidatario di servizi propedeutici ad una gara di progettazione, non per definizioni normative, ma proprio perchè, entrando nel merito della fattispecie, è stata effettivamente individuata una posizione di vantaggio che ha dunque individuato e dimostrato la relativa incompatibilità.


  • punteggiato
  • incertezza totale
    Enzo M. - 07/10/2011

    Ho capito che in giro c'è un'incertezza totale sull'interpretazione della normativa, talvolta anche dal legislatore stesso!! Se la stazione appaltante mettesse a disposizione dei concorrenti tutto il materiale idoneo (COMPRESO I GRAFICI IN DWG, RELAZIONI IN DEG, CRONOPROGRAMMI IN EXCEL,ecc.) costituente il progetto preliminare, alla procedura potremmo anche partire tutti con lo stesso livello di preparazione...


  • punteggiato
  • All'ing. G. Pacchiarotta
    Marco P. - 05/10/2011

    Egregio Collega, Ti vorrei chiedere perche' a Tuo parere le Amministrazioni Pubbliche impiegano l'OEPV per assegnare Lavori e Incarichi quando potrebbero benissimo utilizzare il Prezzo Piu' Basso con esclusione automatica delle Offerte fuori Soglia? _ Non ritieni anche Tu che e' solo per darlli ai loro amici? _ Come reagiresti se, in base a una nuova Legge, l'erogazione del Tuo stipendio fosse condizionata al voto favorevole di una "commissione" di Liberi Professionisti che, alla fine di ogni mese, si riunisce per giudicare il Tuo operato e la Tua "Relazione Descrittiva"? _ Attendiamo Tua gentile risposta.


  • punteggiato
  • i peoni sono anche tra i dipendenti pubblici
    ing. g. pacchiarotta - 04/10/2011

    Sono spesso il RUP di appalti per il mio Istituto, altrettanto spesso anche il progettista ed il direttore dei lavori, non rubo lo stipendio nè altro, faccio una enorme fatica a tenermi aggiornato a cercare di non subire ricorsi o denunce da parte di appaltatori e fornitori, che trovano mille spunti in una complessa, farraginosa spesso inutile molto più spesso stupida legislazione. Devo far fronte alle continue richieste dell'Autorità dei lavori pubblici, che esordisce nelle richieste con un sempre immancabile ammonimento circa le responsabilità personali. Quasi non abbiamo più geometri e periti i superstiti ormai tutti prossimi alla pensione, l'ultimo assunto risale al 1990. Il mio Istituto dovrebbe effettuare un consistente programma di lavori, ma alle condizioni attuali riusciamo a malapena a soddisfare la metà delle esigenze, con grandi sacrifici, perchè a tirare avanti il carro, anche nella pubblica amministrazione sono sempre i tanto vituperati tecnici. Poi leggo i vostri commenti, sui dipendenti pubblici e mi viene da dire ma chi me lo fa fare di lavorare molto di più delle ore che mi pagano?? e prendere responsabilità tanto grandi??? Penso che quest'anno ci sarà qualche appalto in meno!!


  • punteggiato
  • Un Autoritario Raglio
    Marco P. - 04/10/2011

    L'ignoranza a volte fa brutti scherzi. A quanto pare, la -pomposamente denominata- "Autorita' dei Lavori Pubblici" non e' al corrente del fatto che tra gli oneri del Progettista dell'Opera in fase Preliminare vi e' anche quello di determinare le percentuali di importanza dei vari elementi costituenti la medesima. Ad es. nel caso di un attraversamento di un corso d'acqua: protezioni fluviali, fondazioni, pile, impalcato del ponte. Cio' ai fini della preparazione della "gara" con l'OEPV, sia essa (a) di progettazione (per l'aggiudicazione a un Professionista del Progetto Definitivo), sia essa (b) di Esecuzione (per l'aggiudicare a una Impresa la costruzione e il Progetto Esecutivo, come per il vecchio Appalto Concorso). _ E allora? Nel caso (a) il Professionista se la scrive e se la suona? Questo nuovo assurdo "pronunciamento" equivale a sostenere che sia corretto -nel caso del procedimento penale- attribuire alla medesima persona il ruolo di Giudice e di Pubblico Ministero. _ Ma non sarebbe ora che questi signori trovassero finalmente un lavoro?


  • punteggiato
  • cari peoni
    francesco - 04/10/2011

    Che vi avevo detto? Tra le varie attività (andare a fare la spesa, andare dal parrucchiere etc.) i signori dell'autorità trovano il tempo anche per esaminare annose questioni, naturalmente con il residuo di tempo che rimane e tirano fuori PAPELLI come quello pubblicato. Il signor progettista del preliminare ha avuto il tempo di studiare l'opera, discutere con il RUP le soluzioni più opportuno, saggiare la politica. A questo punto redige la relazione metodologica, magari i criteri di redazione li ha pure discussi con il RUP. E i giochi sono fatti. Quante manovre devono fare i nostri governanti per sostenere la corruzione e i vari minch_ioni di potere?





log reg user photo
carrello modifica carrello
cassa

punteggiato

Vai alla cassa
Contatta il callcenter

I piú cliccati

punteggiato
1

Anteprima Elenco Pre...

copertina

€ 15.00
€ 12.75
aggiungi al carrello


punteggiato
2

Apertura Vani in par...

copertina

€ 32.00
€ 27.20
aggiungi al carrello


punteggiato
3

Sismica...

copertina

€ 95.00
€ 85.50
aggiungi al carrello


punteggiato
4

Il nuovo manuale del...

copertina

€ 40.00
€ 34.00
aggiungi al carrello


punteggiato
5

Scale. Progetto e ca...

copertina

€ 35.00
€ 29.75
aggiungi al carrello


punteggiato

copertina

Per una cultura del paesaggio


Grafill

Prezzo: € 35.00

Prezzo offerta: € 25.00

Descrizione

Il metodo agli stati limite risulta oggi poco diffuso e, sotto certi aspetti, rigettato dal ...continua


Acquista
copertina

Per una cultura del paesaggio


Grafill

Prezzo: € 35.00

Prezzo offerta: € 25.00

Descrizione

Il metodo agli stati limite risulta oggi poco diffuso e, sotto certi aspetti, rigettato dal ...continua


Acquista
copertina

Per una cultura del paesaggio


Grafill

Prezzo: € 35.00

Prezzo offerta: € 25.00

Descrizione

Il metodo agli stati limite risulta oggi poco diffuso e, sotto certi aspetti, rigettato dal ...continua


Acquista
copertina

Per una cultura del paesaggio


Grafill

Prezzo: € 35.00

Prezzo offerta: € 25.00

Descrizione

Il metodo agli stati limite risulta oggi poco diffuso e, sotto certi aspetti, rigettato dal ...continua


Acquista
copertina

Per una cultura del paesaggio


Grafill

Prezzo: € 35.00

Prezzo offerta: € 25.00

Descrizione

IIl metodo agli stati limite risulta oggi poco diffuso e, sotto certi aspetti, rigettato dal ...continua


Acquista
rigato