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Regione siciliana: Circolare sull'esclusione automatica delle offerte anomale - 1 commento alla notizia
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10/10/2011 - Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 7 ottobre 2011 è stata pubblicata la Circolare 29 settembre 2011, n. 2 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità recante "Esclusione automatica dell'offerta anomala appalti sotto soglia".
La Circolare, inviata a tutte le stazioni appaltanti, a tutti gli Uffici regionali gare, all'Anci e all'Urps, facendo riferimento all'articolo 253, comma 20 bis del Codice dei contratti, precisa che per gli appalti di lavori, forniture e servizi è possibile, sino al 31 dicembre 2013, applicare le disposizioni di cui agli artt. 122, comma 9, e 124, comma 8 del Codice stesso, prevedendo nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 sempre del decreto legislativo n. 163/2006.
Ovviamente, in riferimento a quanto previsto ai citati articoli 122, comma 9 e 124, comma 4, l'esclusione automatica sarebbe possibile per i lavori di importo inferiore o pari ad 1 milione di Euro o per servizi di importo inferiore o pari a 100.000 euro.
In verità occorre precisare che nel territorio della Regione siciliana per quanto concerne i servizi di architettura e di ingegneria, l'unico criterio di aggiudicazione utilizzabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, per gli stessi non è utilizzabile il meccanismo dell'esclusione automatica dell'offerta anomala.
A differenza delle altre regioni d'Italia la norma non è applicabile ma c'è di più: mentre in tutto il territorio italiano i servizi che devono sottostare al codice sono quelli di architettura e di ingegneria (art. 91, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), soltanto nella nella Regione siciliana si fa riferimento ai servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12 (articolo 19, comma 4, legge regionale 12 luglio, 2011, n. 12) ricomprendendo, quindi, negli appalti di servizi per i quali occorre utilizzare soltanto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche gli incarichi relativi a servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, a servizi affini a consulenza scientifica e tecnica ed a servizi di sperimentazione ed analisi.
Qualcuno potrebbe affermare che nll'ultimo periodo del citato articolo 19, comma 4 è stato aggiunto "nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207" ma sembra doveroso fare osservare che una norma secondaria (Regolamento) non può derogare alla norma primaria (Codice).
Con buona pace di tutti.
[Riproduzione riservata]
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- OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA = PRESA IN GIRO
S.E.I. - 11/10/2011
a nessuno piacciono le gare a max ribasso ma il metodo della cosiddetta offerta economicamente più vantaggiosa è una plateale presa in giro. Cosa ne pensano le imprese è manifesto; come mai a gare simili per oggetto e importo ma svolte con i due metodi, a quelle al max ribasso (magari con l'esclusione automatica delle offerte anomale) partecipano 100-150 imprese e a quelle col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa al max partecipano in 10-15? Perchè è palese che, almeno nel 90 % dei casi, l'aggiudicazione avverrà discrezionalmente a favore dell' impresa amica. Tale metodo è inoltre offensivo per i progettisti e ne svilisce il lavoro. E' ragionevole ritenere che i progettisti presentino la soluzione al meglio avendo concepito il progetto e avendo avuto modo di svilupparlo con il tempo necessario a disposizione; non si comprende bene come le imprese, nei 15 -20 giorni che, di fatto, hanno a disposizione per formulare la loro proposta, possano migliorare il progetto. Inoltre, visto che poi i criteri-parametri per la valutazione delle offerte sono indicati nel bando, perchè non segnalarli già ai progettisti che ne potrebbereo tenere conto per migliorare organicamente la soluzione. Qualora si tratti invece di problemi tecnologici particolari, allora le stazioni appaltanti abbiano il coraggio di ricorrere all'appalto-concorso. Si dice che la cosiddetta offerta economicamente più vantaggiosa consente di avere prezzi meno stracciati; ma non è detto perchè il prezzo è comunque un elemento di valutazione ed, inoltre, se vengono proposte migliorativi al progetto (materiali più validi e, quindi più costosi, opere aggiuntive, apprestamenti particolari), hanno tutti un costo suppletivo per cui quello che si guadagna con un ribasso minore si perde per i migliorativi. I lavori sono eseguiti correttamente se, con un progetto valido e chiaro, i controlli sono corretti ed effettivi e ciò qualunque sia il metodo di aggiudicazione. Per una limitazione dei ribassi che non si presti a imbrogli, il metodo dell'esclusione automatica delle offerte anomale con il taglio preventivo delle ali (ora applicato solo per le gare di lavori sotto un milione di euro) è l'unico che da garanzie. Per avere una limitazione maggiore, si potrebbe evitare di aumentare la media dello scarto medio delle offerte; con i numeri di partecipanti cui si è arrivati, e con il taglio delle ali, sarebbe anche scongiurato il pericolo di cordate. Se si adotta un metodo trasparente si può anche pensare a come evitare il numero spropositato di partecipanti (che poi si riflette in spese generali per le imprese che debbono partecipare a 100 gare per la speranza di vincerne 1); per le gare sotto 1 milione di euro il metodo della procedura ristretta semoplificata, se il sorteggio dell'elenco delle imprese è fatto in modo limpido, il metodo funziona.
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