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Il balletto delle soglie nei servizi di architettura e di ingegneria - A 3 utenti piace questa notizia - 7 commenti alla notizia
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- Relazione tecnica
- Codice contratti
- Comunicato Oice
13/12/2011 - Nella relazione di accompagnamento al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 c.d. "decreto Monti" o "decreto Salva Italia", in riferimento all'articolo 44, comma 5 dello stesso si legge testualmente: "La proposta è volta ad abrogare l'articolo 12 legge n. 180/2011 (in materia di contratti pubblici) relativo all'affidamento dei contratti pubblici di architettura e di ingegneria al fine di garantire maggiore trasparenza e concorrenza. "
Ci riferiamo, quindi, alla norma che ha riportato alla soglia di 100.000 euro il massimo importo per cui è possibile procedere all'aggiudicazione dei servizi di architettura e di ingegneria con il criterio della precedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara previsto all’articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti.
Nel concordare con l'auspicio del legislatore relativamente alla necessità di garantire maggiore trasparenza e concorrenza, ci chiediamo come mai non viene utilizzato lo stesso criterio per l'aggiudicazione dei lavori per i quali il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha innalzato da 500.000 ad 1.000.000 di euro la soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara a cura del responsabile del procedimento (articolo 122 del codice).
Nella relazione di accompagnamento viene detto testualmente "L'elevazione dell'importo è bilanciata, per garantire la massima concorrenzialità della procedura, con l'aumento del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati (almeno 10 per i lavori di importo superiore a 500.000 euro, almeno 5 per i lavori di importo inferiore).".
Ma qual è questa massima concorrenzialità nella procedura rispetto a quella dei servizi di architettura e di ingegneria?
Evidentemente il legislatore ritiene che sia necessaria una maggiore trasparenza e concorrenza per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e non per l'affidamento dei lavori stessi; in verità non ne capiamo la ragione mentre intuiamo che il problema potrebbe essere più profondo e più inaccettabile perché legato soltanto a giochi di potere.
Successivamente all'innalzamento della soglia da 100.000 a 193.000 euro (dal prossimo 1 gennaio 200.000) l'OICE contestò con vigore il provvedimento e, come d'altra parte è possibile rilevare da un comunicato stampa dell'Oice stesso, la norma relativa all'abrogazione dell'articolo 12 della legge 11 novembre 2011 n. 180 è stata inserita nel "decreto Monti" "in accoglimento di una pressante ed esplicita richiesta Oice formulata in questi ultimi giorni al Governo".
Ma quali sono le reali motivazioni? Sono quelle di trasparenza e di concorrenza o ce ne sono altre quali, ad esempio, quelle legate al fatto che con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara non viene utilizzato l'articolo 263 del Regolamento n. 207 con cui vengono definiti requisiti di partecipazione alle gare che impediscono l'accesso al mercato dei lavori pubblici dei giovani e degli studi professionali che non abbiano una notevole dimensione imprenditoriale, con parecchie decine di dipendenti?
Perché nello stesso "decreto Monti", per garantire maggiore trasparenza e concorrenza, non è stata abrogata la norma contenuta nel decreto-legge 13 giugno 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che innalza la soglia degli affidamenti dei lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara da 500.000 ad 1.000.000 di euro? Forse perché non è giunta al Governo nessuna sollecitazione da parte di organismi rappresentativi delle imprese? Ma d'altra parte quale interesse avrebbero avuto ad effettuare una tale richiesta?
Se così fosse saremmo messi veramente male e dovremmo chiederci come è possibile rilanciare un settore di notevole importanza qual'è quello dei lavori pubblici se la normativa segue i voleri dell'OICE di turno, del CNAPPC o di altre associazioni? Non sarebbe meglio, forse, sedersi tutti attorno ad un tavolo e pensare seriamente al bene del Paese?
Oggi e probabilmente neanche domani, situazioni ataviche non potranno essere cambiate senza dolori, ma per il bene di tutti gli operatori del settore sarebbe auspicabile un quadro normativo sui lavori pubblici più stabile e non nascosto tra leggi o decreti-legge che nulla hanno a che vedere con i lavori pubblici stessi.
[Riproduzione riservata]
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francesco - 22/12/2011
pssssst.....qualcuno ha visto quelli del CNI?

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Max - 22/12/2011
Vada per la prima...ti fai amico il sindaco o uno dei consiglieri...purtroppo è l'Italia in cui viviamo. Non ti dico poi cosa succede con l'OE+V...in quel caso altro che discrezionalità...devi avere i santi in paradiso!!!

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Dubbio - 21/12/2011
Grazie della celere e chiara risposta. Però avrei delle ulteriori domande/riflessioni. 1) Parte II Settori ordinari - Titolo I Rilevanza Comunitaria - Capo III Procedura scelta e selezione - Sezione I Procedura di scelta - Art. 57 Negoziata senza previa pubblicazione Quindi dovrebbe riferirsi sempre a cifre sopra i 193.000 euro (appartenendo al Titolo I Rilevanza Comunitaria). 2) Parte II Settori ordinari - Titolo I Rilevanza Comunitaria - Capo IV Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Sezione I Progettazione esterna - Art. 91 Procedure di affidamento. Quindi dovrebbe riferirsi sempre a cifre sopra i 193.000 euro (appartenendo al Titolo I Rilevanza Comunitaria). Invece no. Genialata. Al comma 1 si tira fuori una cifra di 100.000 euro!!!!??!!!! E dice: se siamo sopra i 100.000 euro (ma sotto i 193.000??) si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I (Rilevanza Comunitaria) e titolo II (Sotto soglia). Quindi? Tra 100.000 euro e 193.000 applico il Titolo II e sopra i 193.000 applico il Titolo I. Eppure dice Titolo I E Titolo II. Ma poi come...me lo piazzano nel Titolo I che tratta di casi di Rilevanza Comunitaria e poi mi tirano in ballo sopra e sotto soglia????? Bah... Al comma 2 poi finalmente mi dice che se siamo sotto i 100.000 euro, POSSONO attribuirlo secondo l' articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad ALMENO CINQUE soggetti. Poi se vado a vedermi l' articolo 57, comma 6 scopro che OVE POSSIBILE individua sulla base di informazioni desunte dal mercato. Ma non facevano prima a dedicare una Sezione per la Progettazione esterna all'interno del Titolo II che tratta dei Sotto soglia? Ma è così difficile Legiferare in modo decente????? Poi infine mi chiedo: mi iscrivo negli Elenchi Professionali dei 8.092 Comuni italiani e a quelli di tutti gli infiniti Enti esistenti ed aspetto che NELLA COMPLETA DISCREZIONE del responsabile del procedimento venga scelto io OPPURE mi faccio amico Sindaco o Tecnico Comunale ed ASPETTO CHE MI CHIAMINO PER AVVERTIRMI DI ISCRIVERMI CHE TRA UN PO' ASSEGNANO IL LAVORO? MA SONO REGOLE PULITE QUESTE????? La discrezionalità dell'amico che ti sceglie è illimitata? Com'è che questo fatto non fa scandalo???? Praticamente lo si prevede per Legge. Devo farmi nuovi amici tra politici e tecnici comunali? E' l'unica mia alternativa? O faccio finta di nulla e mi iscrivo agli 8.092 Elenchi Professionali dei Comuni Italiani e ogni anni rinnovo?

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Redazione - 21/12/2011
L'art. 57 rubricato "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara" che si trova all'interno della Parte II (Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), Titolo I (contratti di rilevanza comunitaria), Capo III (Oggetto del contratto, procedura di scelta del contraente e selezione delle offerte) del D.Lgs. n. 163/2006 si riferisce ai contratti di rilevanza comunitaria e quindi a servizi al di sopra dei 193.000 euro e, quindi, nella sua interezza non è applicabile ai contratti di servizi sotto soglia (193.000 euro).
L'art. 91 rubricato "Procedure di affidamento" che si trova all'interno della Parte II (Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), Titolo I (contratti di rilevanza comunitaria), Capo IV (Progettazione e Concorsi di progettazione), al comma 2 fa, invece, riferimento soltanto al comma 6 dell'art. 57.
È, quindi, chiaro che per i servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro non è lecito applicare tutti gli altri commi dell'art. 57. 
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Dubbio - 21/12/2011
Nell'articolo sembra che diciate che, per la progettazione, per importi inferiori a 100.000 euro, si può sempre procedere con precedura negoziata senza previa pubblicazione. A me sembra assolutamente sbagliato. *************************************************************************************** Legge: Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara TALE PROCEDURA E' CONSENTITA NEI SEGUENTI CASI: COMMA 2. a) in ESITO ALL'ESPERIMENTO di una PROCEDURA APERTA O RISTRETTA, NON SIA STATA PRESENTATA NESSUNA OFFERTA, O NESSUNA OFFERTA APPROPRIATA, O NESSUNA CANDIDATURA. b) per RAGIONI di NATURA TECNICA O ARTISTICA .................. c) nella misura strettamente necessaria, quando l'ESTREMA URGENZA, ............. POI INOLTRE E' CONSENTITA QUANDO COMMA 4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita qualora il contratto FACCIA SEGUITO AD UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE e DEBBA, in base alle norme applicabili, ESSERE AGGIUDICATO al VINCITORE O a UNO DEI VINCITORI .............. INFINE E' CONSENTITA QUANDO Comma 5.: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito di una CIRCOSTANZA IMPREVISTA, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: ECC ECC SOLO SE AVVIENE UNA DELLE SITUAZIONI SOPRA RIPORTATE ALLORA E' POSSIBILE PROCEDERE CON PRECEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE!!!! ED IN QUESTO CASO COMUNQUE APPLICARE COME MINIMO IL COMMA 6.: Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici. Sbaglio?

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Antongiulio - 17/12/2011
Mi piacerebbe sapere, essendo state abolite le tariffe professionali ed ogni riferimento alle stesse, come sarà possibile asserire che un incarico sia sopra o sotto la soglia dei 100.000 €. Forse si è dimenticato come venivano calcolati questi importi?

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francescoi - 13/12/2011
Un governo serio non può lasciare al libero mercanteggiamento, come sembrerebbe sollecitino i consigli nazionali, gli incarichi professionali. Altrimenti dobbiamo cercarci una tessera di partito e/o seguire strade losche per ottenere incarichi. I consigli nazionali, per la maggior parte costituiti da pubblici dipendenti non possono seguirci in queste dispute essendo condizionati dal sistema politico che li controlla nella loro qualità di interni alla pubblica amministrazione. CARI LIBERI PROFESSIONISTI DOBBIAMO TUTTI CAPIRE CHE QUALUNQUE COSA SI FACCIA E' FORTEMENTE CONDIZIONATO DA UN MIX CHE NON E' LOGICO CON IL SISTEMA DI CONTROLLO. I PUBBLICI DIPENDENTI NON POSSONO FARE PARTE DI ORDINI PROFESSIONALI E DI CONSIGLI NAZIONALI PROPRIO PER LA LORO QUALITA' DI CONTROLLORI CHE NON PUO' E NON DEVE COINCIDERE CON NOI CONTROLLATI. STATE ATTENTI CHE UNO DEI PIU' GRANDI PROBLEMI DI QUESTO MOMENTO E' QUESTA COMMISTIONE. N O N C I R A P P R E S E N T A N O! FANNO SOLO CARRIERA E SI MUOVONO PRO DOMO SUA. MI DISPIACE PER LE OTTIME PERSONE CHE COMPONGONO I CONSIGLI MA PER IL BENE DELLA CATEGORIA E PER IL FUTURO DEGLI STESSI LORO FIGLI SI FACCIANO DA PARTE!
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